Tipologia: Integrazione Protocollo
Data firma: 31 marzo 2022
Validità: 30.06.2022
Parti: Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC-CRA
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo ai sensi del DCPM 26 aprile 2020

Il giorno 31 marzo 2022, in Roma, si sono incontrate: la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - Federcasse […], e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo Fabi […], First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Ugl Credito […], Uilca […]

Premessa
- le Parti, in data 25 marzo 2022, si sono incontrate per analizzare i primi effetti normativi della cessazione dello stato di emergenza e del D.L. 24 marzo 2022, n. 24;
- in tale data, le Parti hanno sottoscritto un verbale di integrazione del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020, e successive modifiche ed integrazioni, convenendo che le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Sars Cov-2, ivi contenute, troveranno applicazione fino al prossimo 30 giugno 2022, fatta eccezione per quelle previsioni che non risultino più attuabili perché non in linea con quanto stabilito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e successivi interventi legislativi;
- in data odierna, le Parti hanno proseguito l'esame congiunto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con specifica attenzione agli effetti normativi del provvedimento rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori cd. "fragili", con riferimento alle patologie tempo per tempo per norma definite (attualmente Decreto Interministeriale 3 [4] febbraio 2022) ed ivi inclusi i lavoratori con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- in particolare, le Parti hanno analizzato la previsione del comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, che consente, ai lavoratori "fragili", come sopra definiti, di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile, da ultimo prorogata, in sede di conversione in Legge 18 febbraio 2022, n. 11 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, sino al 31 marzo 2022.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- la tutela di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, che consente ai lavoratori "fragili", come sopra definiti, di svolgere la prestazione lavorativa, di norma, in modalità agile troverà applicazione, per le BCC/CRA e le Aziende della Categoria, sino al 30 giugno 2022.