TRIBUNALE DI NAPOLI

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - adozione di misure conseguenti
 

A TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO SEDE CENTRALE E SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
ALL’UFFICIO ACQUISTI - SEDE
ALLE R.S.U.
AL MEDICO COMPETENTE
AI RR.LL.SS.
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI
e p.c.
ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

 

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. nr. 24/2022, in data 25.03.2022, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (GU n.70 del 24-3-2022), il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia ha emanato l'allegata circolare di uguale oggetto, che si reputo opportuno diramare affinché sì rispettino scrupolosamente le indicazioni fornite, che hanno immediata incidenza sullo svolgimento delle attività presso gli Uffici giudiziari.
In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
1. il citato decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 mediante l'introduzione dell'art. 10-ter nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si stabilisce che
a. i soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell'isolamento sanitario fino all'accertamento dell'avvenuta guarigione, con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora;
b. i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, anche se non vaccinati, sono soggetti al regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (in luoghi chiusi ovvero in presenza di assembramenti) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, e sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Pertanto, nel primo caso resta confermato che il dipendente risultato positivo ha il dovere di informare l'ufficio ed il proprio medico di medicina generale, e di comunicare l'esito negativo del test molecolare o antigenico; a fronte di tale ultima comunicazione il medico competente del Tribunale rilascerà il nulla osta al rientro.
Nella seconda ipotesi, invece, sì è tenuti ad indossare in ufficio la mascherina di tipo FFP2 e ad effettuare il test con l'osservanza delle scadenze sopra indicate; in caso di accertata sopravvenuta positività si dovrà seguire il protocollo di cui al punto precedente.
2. A decorrere dal primo aprile e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo, come sopra accennato, di utilizzare i dispositivi di protezione per le vie respiratorie del tipo FFP2 per i soggetti in auto sorveglianza, mentre in tutti gli altri casi è sufficiente indossare correttamente le mascherine c.d. "chirurgiche", ai sensi dell'art. 74, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. A decorrere dal primo aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 il personale per l'accesso ai luoghi di lavoro al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa, dovrà possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione, guarigione o test (quindi anche il cd. green pass base) con la sola eccezione dei soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. Restano in vigore le norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19, quali ad es,:
• lavarsi spesso le mani.
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
• evitare abbracci e strette di mano.
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
• non toccarsi ocelli, naso e bocca con le mani.
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico.
• le persone con sintomatologia: infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
5. Resta, altresì, in vigore il quadro sanzionatorio previsto per le violazioni connesse agli obblighi di possesso del green pass.
Si confida nell'assoluta osservanza delle menzionate disposizioni al fine di evitare il pericolo del diffondersi del contagio.
 

Il Dirigente Amministrativo
IAPPELLI FABIO

 

Ministero della Giustizia, prot. 30 marzo 2022, n. 84567 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - adozione di misure conseguenti