MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
OGGETTO: Nuove regole in materia isolamento e autosorveglianza.
D.L. n. 24 del 24 marzo 2022
A: ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
…omissis…
Seguito: circolare prot. M_D A0582CC REG2022 n. 0012187 del 21.02.2022.
L’evoluzione dell’emergenza pandemica, con la consequenziale evoluzione normativa, comporta la necessità di attualizzare le disposizioni nella materia in oggetto alla luce del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 e della Circolare del Ministero della Salute n. 0019680 del 30.03.2022.
Il D.L. 24/2022, all’art. 4, comma 1, introduce - nel corpo del decreto-legge 22.4.2021, n. 52 (convertito dalla legge 17.6.2021, n. 87) - l’art. 10-ter, che modifica le disposizioni in materia di “Isolamento e autosorveglianza”. Di conseguenza, le disposizioni contenute nella circolare cui si fa seguito sono modificate nel senso, qui innanzi, specificato.
1. CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)¹ - REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA
Indipendentemente dalla posizione del soggetto rispetto al ciclo vaccinale, a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza. Quest’ultima consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con i predetti soggetti e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (art. 10-ter, comma 2, D.L. n. 52/2021, convertito dalla l. n. 87/2021, così come introdotto dall’art. 4, comma 1, D.L. n. 24/2022).
2. CONTATTI A BASSO RISCHIO²
Qualora i soggetti coinvolti in contatti a basso rischio abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2 non sarà necessario sottoporli al regime di autosorveglianza di cui al precedente § 1, sebbene gli stessi dovranno comunque mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Se, al contrario, non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, anche i soggetti coinvolti in contatti a basso rischio dovranno sottostare al regime di autosorveglianza di cui al precedente § 1, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto a basso rischio.
Al presentarsi di sintomi, anche lievi, è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale.
3. ISOLAMENTO PER ACCERTATA POSITIVITÀ
Indipendentemente dalla posizione del soggetto rispetto al ciclo vaccinale, a tutte le persone risultate positive al SARS-CoV-2 deve applicarsi il regime dell’isolamento, consistente nel divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione, vale a dire, sino a che risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo (art. 10-ter, commi 1 e 3, D. L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021, come introdotto dall’art. 4, comma 1, D. L. n. 24/2022).
4. ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE
Il dipendente che accerti la propria condizione di positività al Covid-19 deve porsi in isolamento, contattare il proprio medico di famiglia per le prescrizioni e le certificazioni del caso e comunicare immediatamente al dirigente la propria condizione di positività al fine di procedere alla individuazione di eventuali contatti stretti avvenuti con altri dipendenti all’interno del luogo di lavoro. A carico del dipendente con febbre oltre 37.5° C. o in presenza di altri sintomi influenzali permane rigorosamente l'obbligo di restare a casa e di avvertire il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria territorialmente competente.
A questo proposito è decisiva l’informazione capillare del personale finalizzata alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede.
5. ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE
Il Dirigente, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente che ha prestato servizio nelle giornate immediatamente precedenti al contagio, di essere positivo al Covid-19, informa con sollecitudine l’Ufficio del Personale.
Nel caso in cui un dipendente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria mentre è presente in servizio, il Dirigente dovrà provvedere a favorirne l’uscita dai locali di servizio avvertendo immediatamente l’Ufficio del Personale e assicurando tutte le azioni necessarie alla tutela della privacy.
6. ASSENZE DEL DIPENDENTE A CAUSA DI MALATTIA DA COVID-19 O PER AUTOSORVEGLIANZA
In caso di malattia da Covid-19 il dipendente ha diritto al trattamento giuridico previsto dall’art. 87, comma 1, del D. L. n. 18/2020, che colloca il dipendente nella posizione di assenza per malattia con il trattamento economico del ricovero ospedaliero (art. 37, comma 10, CCNL 2018); tale periodo di assenza non dovrà essere computato ai fini della determinazione del periodo di comporto.
La prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di contemperare le ragioni precauzionali con la continuità dell’azione amministrativa, potrà essere autorizzata dal datore di lavoro nel caso in cui il dipendente si trovi in regime di autosorveglianza, di cui al precedente § 1.
Con il termine dello stato di emergenza, non sono prorogate - e quindi cessano di avere efficacia - le disposizioni in materia di congedi parentali-covid relative a dipendenti con figli minori di 14 e 16 anni per tutta la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio (vds. in proposito circolare M_DGCIV REG 2021 0072364 del 8.11.2021, che, pertanto, deve considerarsi non più in vigore).
7. RIENTRO IN SERVIZIO DI DIPENDENTE DA ISOLAMENTO O MALATTIA DA COVID-19
Sulla scorta degli aggiornamenti forniti dal Ministero della Salute con circolare n. 15127 del 12.4.2021, n. 28537 del 25.6.2021 e n. 36254 dell’11.8.2021, il rientro in servizio del dipendente, al termine del periodo di isolamento o malattia per infermità da Covid- 19 non è più condizionato alla effettuazione della visita medica presso l’Infermeria/Sala Medica; resta, ovviamente, fermo l’obbligo di invio delle certificazioni mediche telematiche e di quelle attestanti l’esito negativo di tampone o l’avvenuta “negativizzazione”.
Si evidenzia, inoltre, l’ulteriore ipotesi - richiamata dalla circolare citata del Ministero della Salute n. 15127/2021 - per la quale il rientro in servizio di dipendente che abbia subìto la “malattia con sintomi gravi e ricovero” deve essere accompagnato e valutato da opportuna visita effettuata presso il Medico competente.
8. SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER I LAVORATORI MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHIO DI CONTAGIO
Resta ferma, a carico dei datori di lavoro, fino al 30 giugno 2022, la misura della sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta ad inizio pandemia per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare cui fa seguito.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curarne la capillare diramazione. La presente circolare, unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica, è consultabile sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO
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¹ Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito, nel sito del Ministero della Salute, come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID - 19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
² Per contatti a basso rischio (come da indicazioni del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove la persona affetta dal virus era seduta, che restano classificati contatti ad alto rischio;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.