Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2022, n. 13222 - Ribaltamento del carrello agganciato al trattore gommato: schiacciamento mortale del lavoratore. Mezzo inidoneo ad un terreno con elevata pendenza e mancanza di cinture di sicurezza
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 30/03/2022
Fatto
1. La Corte di appello di Napoli il 17 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza, impugnata sia dal P.G. che dall'imputata, con cui il Tribunale di Benevento il 18 giugno 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto C.U. responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A) e della contravvenzione antinfortunistica di cui all'art. 71 del d. lgs. 2008, n. 81, per avere messo a disposizione del lavoratore dipendente, poi deceduto, macchinario non sicuro (capo B), e, in conseguenza, la ha condannata, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in forma generica alle parti civili, con assegnazione di provvisionale, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione perché estinta per prescrizione e ha rideterminato la pena, riducendola, in relazione al residuo reato; con conferma nel resto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito.
La mattina del 21 maggio 2014 si è verificato in agro di Benevento un infortunio sul lavoro con esito mortale: mentre G.L., dipendente di C.U., la quale conduceva in fitto un fondo agricolo, era alla guida di un trattore gommato, intento ad irrigare il terreno, a causa della forte pendenza ha perso il controllo del mezzo: il carrello agganciato dietro il trattore si è ribaltato ed il conducente è finito schiacciato tra il trattore e la motrice, riportando gravissime lesioni da schiacciamento (plurimi traumi costo-sternali, vertebrali, fratturativi e viscerali) che ne hanno determinato il decesso.
Il profilo di colpa individuato a carico della datrice di lavoro è quello di avere messo a disposizione del dipendente con contratto a tempo determinato, che si è ritenuto essere stato insufficientemente formato, un trattore gommato, di proprietà dell'imputa stessa, mezzo inidoneo ad un terreno con elevata pendenza, essendo preferibile un trattore cingolato, meno soggetto a ribaltamento, e privo dei requisiti di sicurezza in quanto sfornito di cinture di sicurezza, che, nonostante l'omologazione del mezzo, dovevano essere comunque inserite in ossequio alla "direttiva macchine" - d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (all. I, punto n. 3.2.2.).
3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, anche sotto i profili del travisamento della prova e del mancato raccoglimento di prova decisiva.
La ricorrente richiama il primo motivo di appello, con cui ha segnalato l'esistenza di un dubbio sulla causa della morte, che sarebbe stata provocata da arresto cardiaco da sindrome coronarica acuta immediatamente antecedente al ribaltamento del carrello, secondo il consulente del P.M., dr.ssa Monica Di Fonzo, ovvero da shock cardiogeno derivante dalle gravissime lesioni patite per effetto dello schiacciamento del torace della vittima dopo il ribaltamento, come sostenuto dal consulente della parte civile, dr. Fernando Panarese ; si sottolinea la - ritenuta - indifferenza del consulente del P.M. agli interessi in gioco.
Il dubbio non sarebbe stato sciolto né dalla sentenza di primo grado (p. 5) né da quella impugnata (p. 6), che si affidano alla mera ragionevolezza, anziché alla certezza, e sembrano accontentarsi del dato cronologico, omettendo, nonostante la sollecitazione contenuta nella memoria scritta depositata il 17 febbraio 2021, di nominare un perito del Giudice, il cui contributo è stato ritenuto non necessario in base alle considerazioni - che si stimano apodittiche - svolte alle pp. 6-7 della sentenza di appello, così violandosi - si ritiene - l'art. 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Premesso che il reato non è prescritto (l'evento estintivo maturerà non prima del 21 maggio 2029), osserva il Collegio che il ricorso si limita a reiterare i medesimi argomenti già svolti nell'atto di appello (pp. 2-6) e che hanno trovato adeguata risposta nel ragionamento che si rinviene nella sentenza impugnata (p. 6) e, già prima, in quella del Tribunale (pp. 4-5).
Peraltro, è appena il caso di rammentare che, secondo tradizionale principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in presenza di doppia conforme le due decisioni vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda: «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/ 11/ 1997 , Ambrosina, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617).
Ebbene, proprio la lettura congiunta delle due decisioni consente di comprendere come i Giudici di merito abbiano ritenuto, aderendo motivatamente alla ricostruzione di uno dei consulenti, che i segni obiettivi rilevabili dall'esame autoptico (ossia: 1. l'assenza di tessuto necrotico; 2. e la presenza nella coronaria sinistra, moderatamente ispessita, di materiale fibrina-piastrinico granulocitario e note di fibrosi interstiziale con lievi modificazioni dismorfiche e dismetriche dei miocardiociti, che non sono univocamente sintomi di infarto) consentano di escludere la verificazione di un infarto antecedente la manovra causativa del ribaltamento. A tale ragionata ricostruzione il ricorrente si limita ad opporre quella, alternativa, che soggettivamente stima preferibile.
Inoltre, come puntualizzato dalle Sezioni Unite, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A ad altro, Rv. 270936).
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, spese che si liquidano, viste le notule ed alla stregua delle tariffe vigenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità così liquidate: 3,600,00 euro, oltre accessori come per legge, in favore di Omissis; 3.600,00 euro, oltre accessori come per legge, in favore di Omissis.
Così deciso il 30/03/2022.