PORTS of GENOA
VADO LIGURE SAVONA PRA' GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA


Relazione Covid su “fase 2” e DPCM 26/04 - PORTO DI GENOVA - Considerazioni generali e considerazioni mirate al comparto cantieristico

Considerazioni generali - La sicurezza sanitaria delle attività portuali alla luce del DPCM 26/04

Si constata, di massima, l’assenza di significative implicazioni “di sistema portuale” del nuovo Dpcm: il modello operativo/gestionale di “fase 1” ha infatti già garantito la prosecuzione in sicurezza delle attività non sospese, come è intendimento della fase 2, prefigurata dal Dpcm; seguiranno alcune considerazioni sul comparto cantieristico, non connotato, a differenza di quello commerciale, da una quasi integrale continuità delle attività.
I. Il modello e misure dell’ente: 1. misure che hanno anticipato i protocolli; 2. diffusione ed esplicazione protocolli; 3. integrazione protocolli con misure specifiche o attuative; 4. diffusione e coinvolgimento delle rappresentanze datoriali, delle OOSS, e diffusione ai singoli operatori; 5. coinvolgimento delle strutture ASL (anche S.C Igiene e Sanità pubblica) ed USMAF; 6. linee e procedure ASL per i casi sospetti; 7. monitoraggio sistematico ispettivo sulla produzione dei protocolli di sicurezza aziendali, sul comitato di sicurezza aziendale, sulle relative ottemperanze. 8. sito AdSP dedicato.
II. Si riterrebbe quindi che detto modello posa rimanere pressoché immutato, salve alcune revisioni di misure o di assetto, di carattere specifico, scaturenti da Dpcm e Protocolli allegati, delle quali si evidenziano le principali nei punti da VI) a XIV) (“Introduzioni di specie del DPCM e dei protocolli allegati”).
III. Importante conseguenza di sistema sul “modello” di sicurezza in essere può essere dovuta all’incremento delle attività, in virtù della ripresa di varie attività produttive: questo potrà determinare un incremento/addensamento della “popolazione lavorativa”, dunque un più impegnativo rispetto delle misure di distanziamento lavorativo, di differenziazione orari, di scaglionamento, decongestionamento, e separazione di spazi e locali comuni; dette misure, peraltro, costituiscono misure essenziali di cautela, come anche raccomandate da INAIL in proprio documento riferito alla “Fase 2”.
IV. Il comparto cantieristico, che in “fase 1” ha avuto operatività ridotta, e riferibile in modo prevalente ad alcune aziende di notevoli dimensioni, merita alcuni approfondimenti.
Con il Dpcm del 26/04, è cessata (causa sopravvenuta forte estensione delle attività consentite nel nuovo allegato 3 “ATECO”), la funzione prefettizia della ricezione, per eventuale verifica, delle dichiarazioni delle imprese inerenti la protrazione della loro attività, non rientranti nei codici consentiti, ma assimilabili o funzionali a questi; si tratta di comprendere ed assecondare la ripresa delle attività, in coerenza con le esigenze di sicurezza sanitaria.
I temi del comparto, salvo ulteriori che fossero posti in tale sede, che costituiranno oggetto di imminente Comitato di Igiene e Sicurezza Portuale, riguardano: i) la verifica della coerenza integrale dei protocolli di sicurezza aziendale -come riferiti ai requisiti del Protocollo nazionale di allegato 6 al Dpcm-, mediante una eventuale configurazione dei citati protocolli aziendali attagliata alle dimensioni, talora modeste, di parte delle aziende: ii) tema contiguo, sempre riferito alle aziende minori, in riferimento al punto 13 del Protocollo, è quello della costituzione e composizione del comitato di sicurezza aziendale; comitato che si riterrebbe da configurarsi in modo coerente con le specifiche, concrete, esigenze di sicurezza di piccole aziende, cui detto comitato è volto, miratamente alla normativa speciale di contenimento “Covid”.
V. Una considerazione di sistema riguarda, infine, il monitoraggio epidemiologico regionale, da cui può conseguire, in caso di ripresa epidemica, la richiesta al Governo di re-interdizione/limitazione di attività, eventualmente zonizzata.

Introduzioni di specie del DPCM e dei protocolli allegati, integrativi delle misure di sicurezza sanitaria
I Protocolli allegati al DPCM non sono perfettamente coordinati rispetto ai precedenti protocolli del 14 e 20 marzo; i Protocolli allegati n. 8 e 9 al Dpcm non sembra contengano introduzioni innovative. Il Protocollo in allegato 6 al Dpcm è una riedizione letterale di quello del 14/03, con alcune nuove introduzioni. Pertanto le introduzioni specifiche di maggiore interesse, comportanti alcune varianti agli attuaIi assetti, sono inserite nel Protocollo allegato n. 6 al Dpcm, o nel Dpcm stesso. Si declinano dette introduzioni.
VI. Prescrittività dei protocolli allegati al Dpcm (già desumibile in Dpcm del 10/04), in quanto richiamati come condicio di operatività dal Dpcm stesso, con possibile sospensione dell’attività in caso sia constatata la carenza di sicurezza; per inciso, il sistema sanzionatorio è già stato oggetto di interpretazioni/direttive del Ministro dell’interno e della Procura della Repubblica di Genova.
VII. Monitoraggio generale prefettizio sull’ottemperanza alle misure, mediante vari Organi.
VIII. Sanificazione straordinaria, prima della riapertura, per aziende che avessero interrotto l’attività.
IX. Statuizione del necessario “raccordo covid” con imprese appaltatrici e “lavoratori esterni”.
X. Obbligo di mascherine in luoghi confinati.
XI. Informazione mirata sul corretto utilizzo dei DPI da parte delle aziende, che si riterrebbe di particolare rilievo in ordine alle mascherine di varia tipologia.
XII. Regolazione del reingresso in azienda dei lavoratori ex positivi.
XIII. Disposizioni di specie per lavoratori oltre una certa soglia di età o “fragili”, con accertamenti specifici del medico competente.
XIV. Centralità (già richiamata nei precedenti Tavoli) del medico competente aziendale, anche in termini di suggerimento di mezzi diagnostici.

05/05/2020.

Il direttore
dott. A. Calcagno