ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE ACCISE – TABACCHI
 

Prot.: 153871/RU                                                                       Roma, 7 aprile 2022
 

A TUTTE LE RIVENDITE
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
ASSOTABACCAI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI FUMO ELETTRONICO – ANAFE


OGGETTO: Cessazione dello stato d’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID- 19. Informativa.

In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 e prorogato fino al 31 marzo 2022 in relazione all’epidemia da COVID-19, nonché del continuo evolversi della disciplina legislativa in materia di contenimento del rischio sanitario, questa Agenzia ha adottato i provvedimenti necessari a garantire la continuità del servizio di vendita di generi di monopolio, peraltro ritenuto essenziale sin dall’inizio della pandemia. Tra i diversi provvedimenti, sono state adottate le Determinazioni Direttoriali prot. n. 158857/RU del 27 maggio 2020 e prot. n. 511820 del 28 dicembre 2021, per regolare gli aspetti necessari a dare attuazione alla disciplina emergenziale ed assicurare la piena funzionalità della rete di distribuzione dei tabacchi lavorati.
Considerato l’andamento della situazione epidemiologica, il Consiglio dei Ministri ha da ultimo approvato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Tale provvedimento ha apportato modifiche riguardanti i settori di interesse, rispetto alle quali si ritiene ora opportuno fornire specifiche istruzioni agli Uffici al fine di assicurarne la regolare ed uniforme applicazione su tutto il territorio.


1. Proroga titoli abilitativi.
L’art. 2 della Determinazione Direttoriale 511820 del 28 dicembre 2021 ha disposto che “Tutte le concessioni/autorizzazioni comunque denominate nonché tutti i certificati relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato fino al 29 giugno 2022”. Inoltre, il successivo art. 3 ha previsto che le istanze di rinnovo delle
concessioni di rivendita di generi di monopolio, delle autorizzazioni dei patentini nonché delle autorizzazioni alla vendita di prodotti liquidi da inalazione devono essere presentate al competente Ufficio dei monopoli “a norma dell’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 38/2013 ss. mm. ii., entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza di cui al precedente art. 2, ossia entro e non oltre il 30 maggio 2022”.
Pertanto, in virtù di quanto previsto, per i soggetti che hanno beneficiato della proroga ex lege, la data di decorrenza del rinnovo andrà individuata allo scadere dei 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dell’emergenza sanitaria, ossia al 29 giugno 2022, previa presentazione dell’istanza di rinnovo, a cura degli interessati, entro e non oltre il 30 maggio 2022.
Gli Uffici provvederanno alla ricognizione delle casistiche che rientrano in tale disciplina e provvederanno tempestivamente ad avviare le attività propedeutiche al rinnovo.


2. Pagamento una tantum.
La Determinazione prot. n. 511820 del 28 dicembre 2021, hanno previsto che “In ragione dell’intervenuta scadenza al 29 giugno 2022 di tutti i titoli abilitativi comunque denominati, disposta ex lege, ai fini del rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio e della conseguente determinazione dell’una tantum, andrà calcolato l’ulteriore importo dovuto per il periodo che intercorre tra l’originaria scadenza e quella fissata in via normativa”. Ciò posto, si forniscono istruzioni concernenti il pagamento dell’una tantum relativa al periodo di fruizione della proroga.
In particolare si evidenzia che, per i soggetti che hanno inteso avvalersi della proroga legislativa del titolo concessorio, l’importo dovuto per il predetto arco temporale andrà computato sulla base dell’aggio conseguito dalla rivendita nell’anno antecedente alla stipula dell’originario contratto ex lege prorogato.
Le strutture in indirizzo procederanno pertanto in tal senso.


3. Idoneità professionale
In merito allo svolgimento delle prove d’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio di cui all’art. 6, n. 9 bis, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, questa Direzione ha fornito istruzioni agli Uffici riguardanti il possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass.
In particolare, nel silenzio di una previsione espressa in materia, nei diversi provvedimenti adottati e, da ultimo, nella Determinazione prot. 20088/RU del 18 gennaio 2022, si è fatto riferimento alla disciplina legislativa dettata per la partecipazione ai concorsi pubblici di cui all’art. 9 bis del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, che ha previsto che, fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l’accesso a tali prove fosse consentito esclusivamente a soggetti in possesso della certificazione verde di cui all’art. 9, comma 2 del citato decreto, ovvero indistintamente ai possessori del certificato verde “base” o “rafforzato”.
L’art. 6 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, di modifica del citato art. 9 bis, ha prorogato in subiecta materia l’obbligo del possesso del green pass base/rafforzato fino al 30 aprile 2022 e, pertanto, sino a tale data, ai fini dello svolgimento delle prove di idoneità professionali valgono le indicazioni già fornite con la Determinazione prot. 20088/RU del 18 gennaio 2022.


4. Disciplina green pass per il rivenditore di generi di monopolio, titolare di patentino, titolare di autorizzazione alla vendita di pli.
In attuazione dell’art. 9 septies del decreto legge n. 52/2021, è stata emanata la Direttiva n. prot. 44578/RU del 1 febbraio 2022, che ha specificato che fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato d’emergenza, “soggiacciono all’obbligo di possedere la certificazione verde base o rafforzata (in ragione del predetto criterio anagrafico) i rivenditori di generi di monopolio nonché coadiutori ed assistenti. Relativamente alle rivendite speciali, con pluralità di punti vendita intestate ad un unico titolare, il possesso del certificato verde è richiesto, oltre che per tale soggetto, anche per il responsabile del punto vendita e per tutti i soggetti che stabilmente operano all’interno di esso. Tale obbligo è da ritenersi esteso, attesa la natura dell’attività svolta, ai titolari di patentino nonché ai titolari di autorizzazione alla vendita di pli (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie).”
Con l’art. 6 del decreto legge 24/2022, l’obbligo del possesso del green pass base/rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato è stato esteso fino al 30 aprile 2022 e, conseguentemente, sino a tale data, per i soggetti sopra individuati continua a valere quanto già previsto dalla sopra citata Direttiva.
Inoltre, per completezza si segnala che resta immutato l’obbligo introdotto dall’art. 1, decreto legge n. 1 del 7/01/2022 in virtù del quale fino al 15 giugno 2022 resta fermo l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età.
 

5. Accesso ai locali adibiti a rivendita di generi di monopolio da parte dell’utenza.
Quanto all’accesso nei locali della rivendita, negli esercizi titolari di patentino o autorizzati alla vendita di p.l.i. da parte di terzi, in attuazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del decreto legge n. 52/2021 e di quanto previsto dal DPCM 21/01/2022, la direttiva prot. 44578/RU del 1 febbraio 2022 ha specificato che le attività di vendita di generi di monopolio e di p.l.i. non rientrano tra quelle escluse dall’obbligo di certificazione e conseguentemente soggiacciono all’obbligo del green pass fino al 31 marzo 2022; fanno eccezione farmacie e parafarmacie espressamente esonerate dalla certificazione verde in quanto necessarie ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
L’art. 6 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha peraltro disposto l’abrogazione del predetto comma 1 bis a decorrere dal 1° aprile 2022, e pertanto, a decorrere da tale data, l’accesso all’interno delle rivendite e degli esercizi titolari di patentino o autorizzati alla vendita di p.l.i. in argomento non è più condizionato al possesso del green pass.
 

P. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna