Tipologia: CPL
Data firma: 25 febbraio 2022
Validità: 25.02.2022 - 31.12.2024
Parti: Sezione Autonoma degli Edili- Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Catania
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

 

Art. 1 - Elemento variabile della retribuzione- EVR
Art. 2 - Mensa ed indennità sostitutiva di mensa
Art. 3 - Trasporto
Art. 4 - Trasferta
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Ferie
Art. 7 - Indennità territoriale e premio di produzione
Art. 8 - Indennità per lavori in galleria
Art. 9 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 10 - Premialità imprese
Art. 11 - Rimborso malattia ed infortunio
Art. 12 - Borsa lavoro
Art. 13 - Politiche incentivanti la formazione e l’accesso all’occupazione
Art. 14 - Prestazioni extracontrattuali

 

Art. 15 - Osservatorio
Art. 16 - Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza- RLST
Art. 17 - Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (ESEC) - Formazione e sicurezza
Art. 18 - Formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 19 - Contributo Cassa Edile
Art. 20 - Quote di adesione contrattuale
Art. 21 - Anzianità Professionale Edile - APE
Art. 22 - Decorrenza e durata
Art. 23 - Norma di rinvio
Art. 24 - Stampa del CIPL e diffusione
Allegati
All/to A: Regolamento per l'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni


Accordo Provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 luglio 2018

Catania, 25 febbraio 2022, tra la Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania - Ance Catania […] e, in ordine alfabetico, Feneal Uil di Catania […], Filca Cisl di Catania […], Fillea Cgil di Catania […]
Visti
- Il CCNL 18 luglio 2018
- Il Contratto integrativo provinciale di lavoro del 22 giugno 2016
- Le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali
Si è convenuto per la stipula del Contratto collettivo Provinciale, integrativo del Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all'industria edilizia ed affini 18 luglio 2018, valido per il territorio della provincia di Catania

Art. 2 - Mensa ed indennità sostitutiva di mensa
In relazione alla mensa, nel presupposto del comune obiettivo di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, ove ciò sia possibile in relazione alla situazione organizzativa ed alla ubicazione del cantiere medesimo, le Parti convengono quanto segue:
a) nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi con un numero di addetti non inferiore a 25, su richiesta di almeno 15 lavoratori occupati la ditta e le RSA/RSU procederanno ad una attenta analisi dei costi di gestione del servizio mensa o di altra possibilità di consumazione del pasto caldo in cantiere e quindi del costo prevedibile di ogni singolo pasto. Entro 15 giorni successivi i dipendenti dovranno dichiarare la loro accettazione o meno della istituzione del servizio, dando autorizzazione all'effettuazione delle relative trattenute;
b) nei cantieri di durata non inferiore ad otto mesi, salvo nei casi di obiettiva impossibilità, quando ne facciano richiesta almeno 10 dipendenti in forza al cantiere medesimo e sino a quando permanga tale requisito numerico, verranno adottate le necessarie iniziative per consentire ai lavoratori la consumazione del pasto caldo nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, avvalendosi di servizi esterni anche interaziendali.
Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei, ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto di cui alle lett. a) e b) l'azienda concorrerà per intero alle spese del costo complessivo del pasto.
Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa pomeridiana.
Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l'ubicazione del cantiere, esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta, con decorrenza dal 1° marzo 2022, un’indennità sostitutiva di mensa pari a 6,5 euro giornaliere.
[…]

Art. 5 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.
Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 comma 4 del D.Lgs n. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs 66/2003 sia fissato per il personale operaio ed impiegatizio di cantiere in dodici mesi a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile, caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi meteorologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Art. 8 - Indennità per lavori in galleria
Visto l’art. 20 Gruppo B) del vigente CCNL, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Parti stipulanti nei seguenti valori:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio: 46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%
L’indennità prevista dall’art. 20 gruppo B) comma 3° del vigente CCNL per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km. dall’imbocco è fissata nella misura del 20%.
L’indennità prevista dall’art. 20 gruppo B) comma 4° del vigente CCNL per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 5 Km. dall’imbocco è fissata nella misura del 30%
Al personale addetto ai lavori in galleria, anche con scavo meccanizzato (TBM) sono previste le medesime maggiorazioni di cui all’art. 20 gruppo B) lettere a, b, c del vigente CCNL come sopra individuate, qualora dette lavorazioni siano riconosciute come tali dai documenti contrattuali d’appalto e relativi elaborati progettuali.
Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.
Dichiarazione a verbale
Le Parti dichiarano che la sussistenza di categorie di lavori assumibili nella specie “galleria” è attestata dai documenti contrattuali del committente e dagli elaborati progettuali

Art. 9 - Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità relativa a lavori svolti con continuità in località al di sopra dei 1000 metri di altitudine sarà pari al 5% di incremento del minimo di paga base.
L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito del centro urbano del comune costituente la loro abituale dimora.
Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 12 - Borsa Lavoro
Visto l’art. 114 del CCNL 19 aprile 2010 con il quale è stata istituita la Borsa del Lavoro dell’industria delle Costruzioni, visto l’art. 15 del CIPL del 22 giugno 2016 le Parti ribadiscono l'impegno a dare impulso ed attivare politiche di rilancio al fine di incentivare l’adesione alla Borsa Lavoro BLEN.it in modo da:
- Attivare sul territorio un servizio finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni;
Garantire un'efficace formazione sulla base delle effettive esigenze professionali del mercato
- Assicurare ad ogni lavoratore la possibilità di avere uno specifico Piano di Sviluppo Professionale finalizzato, sulla base delle linee guida elaborate dal Formedii, al raggiungimento di un processo di crescita professionale e di riqualificazione anche ai fini del miglioramento in termini di occupabilità e di ricerca attiva del lavoro.
Fornire assistenza alle imprese ed ai lavoratori in relazione ai bisogni occupazionali e formativi
A tale fine le Parti ribadiscono l’impegno ad attivare i percorsi e gli strumenti necessari per:
- L’istituzione di uno specifico sportello per la certificazione delle competenze formali e non formali del lavoratore con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze;
La realizzazione delle necessarie convenzioni con gli enti istituzionali secondo le istruzioni operative predisposte dalle parti sociali nazionali ed attuate dal Formedii Ente unico Formazione e Sicurezza.
Intensificare la collaborazione tra i Centri per l’impiego territoriali e l’ESEC (Ente paritetico territoriale unificato per la Formazione e la Sicurezza) per la condivisione dei dati al fine di velocizzare il servizio e l’incontro domanda/offerta.
Le Parti si riservano di prevedere, ove possibili, meccanismi di agevolazioni contributive in Cassa Edile per le imprese che assumano lavoratori iscritti negli appositi elenchi di cui al presente articolo.
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è sostituita dalla presente.

Art. 13 - Politiche incentivanti la formazione e l’accesso all’occupazione.
[…]
Le Parti inoltre ribadiscono l’impegno a valorizzare e rilanciare l’ESEC quale ente di riferimento per la formazione e sicurezza nel settore delle costruzioni e, in quanto Ente accreditato, soggetto di riferimento per l’attivazione di appositi moduli formativi da sviluppare anche attraverso intese con gli Enti Regionali e gli Istituti professionali.

Art. 15 - Osservatorio territoriale sull'industria delle costruzioni per la provincia di Catania
È istituito l'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni per la provincia di Catania, al cui funzionamento sovrintenderà la Cassa Edile, tenendo presente gli indirizzi del Comitato Scientifico, come meglio individuato nell'allegato Regolamento, parte integrante del presente contratto.
L'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni per la provincia di Catania, in collegamento operativo con l'Osservatorio nazionale previsto dal CCNL del settore, ha come scopo la realizzazione di un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni nella provincia di Catania al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.
Al funzionamento dell'Osservatorio si provvederà mediante una struttura operativa interna alla Cassa stessa, considerato lo standard raggiunto dal sistema informatico della Cassa Edile nonché la presenza in essa di adeguate professionalità idonee agli scopi.
Compito prioritario dell'Osservatorio sarà quello di realizzare, nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per l'adozione di interventi correttivi e preventivi mirati nel settore delle costruzioni nella Provincia di Catania.
L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia delle singole parti, monitorerà ed analizzerà i dati di pertinenza e perverrà alle successive sintesi sui seguenti temi di settore:
• andamento della domanda e degli investimenti pubblici e privati;
• andamento ed evoluzione degli appalti pubblici e stato di realizzazione;
• tempie metodi dei processi amministrativi- burocratici della P.A.;
• livelli occupazionali, profili professionali e livelli retributivi;
• processi di ingresso nel settore;
• mobilità della forza lavoro sul territorio;
• tempi medi di occupazione per impresa;
• orari di lavoro;
• formazione professionale;
• struttura del costo del lavoro e riflessi sull'occupazione;
• andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.
L'Osservatorio, le cui modalità operative sono fissate nell’allegato regolamento, si avvarrà delle informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli Enti Paritetici di settore oltre che di ogni altro ente pubblico o istituzione di pertinenza.
Le parti in questa prima fase individuano come obiettivi primari: 1) l'avvio di attività volte ad ottimizzare i risultati degli Enti paritetici, anche attraverso l'utilizzo ed aggregazione di dati provenienti sia da fonti del sistema sia da Enti terzi, pubblici e privati, ricorrendo, se necessario, alla stipula di appositi protocolli; 2) il monitoraggio dell'andamento del mercato dei pubblici appalti, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione e loro anomalie; 3) analisi sui tempi e processi amministrativo - burocratici; 4) analisi del mercato del lavoro volto a realizzare attraverso l'ESEC (Ente Unificato) per favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro nel settore edile anche attraverso l'attivazione di formazione a ciò finalizzata.
Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 16 - Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza- RLST
In adempimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti le Parti concordano di istituire tre Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.
Per la copertura dei costi derivanti dall'attività dei suddetti rappresentanti è istituito un apposito Fondo presso la Cassa Edile A.M.I.Ca, con contributo a carico delle impresa nella misura dello 0,125%, che verranno accantonate in un apposito Fondo.
Per quanto sopra le parti convengono che la Cassa Edile provveda a rimborsare periodicamente all’Associazione RLST di Catania - nei limiti di capienza delle somme accantonate nel suddetto Fondo e previo invio alla stesa, con cadenza almeno trimestrale, di apposita rendicontazione - le spese sostenute a tale fine con allegato report delle visite e delle attività svolte nell’ambito delle competenze attribuite ai RLST, fermo restando quanto previsto al comma 8 del presente articolo.
I RLST sono individuati congiuntamente dalle OO.SS. sull'esclusiva base di criteri di competenza e professionalità.
I nominativi dei RLST sono comunicati, entro cinque giorni dall'avvenuta designazione, a cura delle OO.SS. territoriali, all'eventuale impresa di provenienza, alla Cassa Edile, all’ESEC (Ente Unificato Formazione e Sicurezza), all’Ance Catania.
Prima dell'inizio della propria attività ai RLST deve essere garantita idonea attività formativa teorico/pratica in materia di igiene e sicurezza del lavoro che tenga conto delle professionalità già acquisite, da tenersi presso l'ESEC (Ente Unificato Formazione e Sicurezza) di Catania o strutture appartenenti al sistema della bilateralità Ance e le OO.SS. sottoscrittici il CCNL Edilizia ed affini.
Ogni altra ulteriore attività formativa resta a carico delle OO.SS. territoriali in quanto i relativi costi sono da intendersi coperti e garantiti dalle somme come sopra specificato.
Il RLST segnala preventivamente all'impresa e all' ESEC (Ente Unificato formazione e Sicurezza), le visite che intende effettuare presso i cantieri.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni di legge.
Ogni divergenza sorta tra RLST e l’impresa, che non sia componibile tra le parti, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere segnalata all'ESEC, Ente individuato, quale Organismo Paritetico provinciale, in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che dovrà intervenire nei successivi 10 giorni, prorogabili fino a 20 in casi di particolare complessità.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi ai fini di consultazione preventiva deve essere redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa. Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.
L'attività dei RLST è disciplinata da apposito regolamento operativo, condizione essenziale all'avvio dell'attività stessa, trasmesso dalle OO.SS. sottoscrittrici all’Ance Catania ed all'ESEC (Ente unificato).
Per quanto non espressamente regolamento dal presente articolo si rinvia a quanto previsto dall’art. 87 del CCNL e dal “Protocollo sul RLST ad integrazione dell’art. 87” allegato 12 al CCNL 19 aprile 2010.
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 17 - Ente Scuola Edile Catania (ESEC) Ente Unificato Territoriale - Formazione e Sicurezza
In attuazione a quanto previsto dall'allegato 8 del Verbale di Accordo di rinnovo del CCNL del 10 luglio 2014, che dispone, nell'ambito del percorso di razionalizzazione degli Enti paritetici, l'avvio di un processo di unificazione, a livello provinciale, delle Scuole edili con i CPT, secondo le linee guida contenute nella proposta di Statuto tipo dell'Ente Unificato varato da Cncpt e Formedii, è costituito l'Ente Unificato Territoriale per la Formazione e Sicurezza, mediante fusione per incorporazione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l'ambiente di lavoro per l'attività edilizia ed affini della Provincia di Catania (in sigla CPT) e l'Ente Scuola Edile Catania (in sigla ESEC).
All'Ente Unificato Territoriale sono riconosciute sia le funzioni di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui al CCNL del settore ed al D.lgs. 81/20008 assicurate attraverso il Comitato Prevenzione Infortuni e Sicurezza, sia quelle previste dalle vigenti norme contrattuali in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed orientamento professionale.
Il contributo, a carico dei datori di lavoro, di cui al sopra indicato Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (in sigla (ESEC) è fissato nella misura previsto dal CCNL, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 18 - Formazione dei Lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
La Parti - nel ribadire il comune impegno alla promozione ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la formazione professionale e la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro tra i lavoratori operanti o da inserire nel settore, da intendersi non solo ed in via esclusiva per la formazione continua delle maestranze, ma anche per tutti gli operatori impegnati nella struttura di impresa - riconoscono e confermano il ruolo che in tali ambiti rivestono l'ESEC ed il CPT, ora Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (ESEC), d'ora in avanti indicato semplicemente come Ente Unificato.
Le Parti demandano all'Ente Unificato l'organizzazione di corsi di formazione destinati ai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza aziendali (RLS), nonché ai lavoratori incaricati dell'attività di cui all'art. 37 comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 s.m.i. (anticendio, pronto soccorso e gestione delle emergenze), Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Ai fini del comma precedente le imprese comunicano pertanto all' Ente Unificato ed alla Cassa Edile A.M.I.Ca. i nominativi dei RLS aziendali e dei lavoratori, formulando esplicitamente richiesta di formazione entro 10 giorni rispettivamente dalla designazione, elezione o nomina, dalle assunzioni, dal cambio di mansione, dall'introduzione di nuove tecnologie.
L'Ente Unificato certifica la partecipazione ai corsi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, tenendone anche l'anagrafe che trasmetterà, curandone gli aggiornamenti, alla Cassa Edile A.M.I.Ca..
L'Ente Unificato potrà effettuare, su richiesta dell'impresa, un'informazione adeguata sui temi inerenti la sicurezza a tutti i lavoratori edili mediante le cosiddette conferenze di cantiere.
Detta informazione è aggiuntiva di quanto è a carico del datore di lavoro in merito all'informazione formazione di tutti i dipendenti relativamente ai rischi specifici.
L'Ente Unificato, sulla base di programmi e metodologie formative, opportunamente individuate, potrà attivare, su richiesta delle imprese, purché in regola, attività di formazione continua delle maestranze, dei tecnici e, se richiesto, fatte le opportune valutazioni, degli stessi imprenditori e loro dirigenti e/o preposti, con meccanismi di mutualizzazione dei costi complessivi sostenuti dalle imprese per la formazione nei corsi obbligatori per legge, previa verifica della sostenibilità e nei limiti del budget annualmente fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Unificato.
Eventuali ulteriori mutualizzazioni, oltre i limiti di disponibilità, di cui sopra, potranno essere evase a condizione che siano individuate le opportune coperture finanziarie e che non si determinino comunque disavanzi di esercizio.
È demandata all'Ente Unificato Territoriale, in quanto ente accreditato, la predisposizione ed attivazione di corsi con finanziamenti pubblici (FSE, Fondimpresa, Enti locali regionali, provinciali e regionali, ecc).
Le Parti nell’obiettivo di favorire l’addestramento professionale e l’implementazione delle professionalità anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni e la più estesa partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, promossi dall’Esec Ente Unificato Formazione e Sicurezza, convengono di verificare, con appositi accordi, la possibilità di riconoscere forme di scontistica sui costi, come da tariffario approvato dalle Parti.
Resta inteso che la suddetta premialità sarà attuata, ai sensi dell'art 108 del CCNL, nei limiti delle disponibilità annuali di esercizio accertate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Allegato A
Regolamento per l'osservatorio territoriale sull'industria delle costruzioni

Gli obiettivi dell'osservatorio e il sistema informativo
Art. 1- L'informazione sistematica sul settore delle costruzioni

Secondo quanto sancito dal CCPI l'Osservatorio ha come primo obiettivo la realizzazione di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale con specifico riferimento:
a) al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
b) ai trend dell'offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
c) all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso, di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo;
d) l’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
e) l'andamento e l’evoluzione degli appalti pubblici e lo stato della loro realizzazione.

Art. 2 - Il supporto alla concertazione
L'Osservatorio ha tra i suoi obbiettivi quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione e contrattazione a livello territoriale che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia
di politica industriale e del lavoro.

Art. 3 - Il sistema informativo dell'Osservatorio
In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il sistema informati dell'Osservatorio sarà articolato come segue:
1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi di cui all’art. 1 e da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore sia interni agli Enti paritetici sia da fonti esterne; 2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento della informativa di base, analisi specifiche su temi congiunturali individuati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8.

Art. 4 - Le fonti interne dell'informazione di base
L'informativa di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Casse edile, dell'ESEC Ente Unificato Formazione e Sicurezza. Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.
In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:
a) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti paritetici, a partire dalle informazioni statistiche di cui all'art.36 del CCNL.
I dati dovranno in ogni caso riguardare: 1) la distribuzione dell'occupazione per qualifica, età e ore lavorate;
2) la struttura delle imprese per classi di addetti;
3) gli infortuni, la malattia e la Cassa integrazione;
4) la certificazione ex art. 18, Legge n. 55/90 e s.m.i.;
5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
6) le informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.
b) contestualmente a quanto indicato nella precedente lett. a), si procederà a definire, qualora il livello nazionale lo richiedesse, un sistema informatico interattivo a rete per l'ottimizzazione della comunicazione tra struttura centrale e struttura territoriale. Tale sistema di collegamento sarà impostato tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Le fonti informative esterne dell'informazione di base 
a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT) sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività (INPS, INAIL, Uffici di collocamento, ecc.);
b) da banche dati, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore, quali il CERVED, le banche dati sugli appalti pubblici nonché altre successivamente individuabili;
c) elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'Ance e dalle OO.SS. L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli organi di governo dell'Osservatorio anche in considerazione del livello di aggiornamento e delle condizioni di accesso.
Ai fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con Banche-dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati, con attenzione prioritaria verso l'Osservatorio dei lavori pubblici. Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

Art. 6 - I prodotti dell'Osservatorio
I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificamente finalizzati alla produzione di rapporti semestrali articolati a livello provinciale e comunale. Inoltre potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato scientifico, di cui in appresso, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari o eccezionali emergenti dai dati dell'informativa di base.

Funzionamento dell'Osservatorio
Art. 7 - La Cassa Edile A.M.I.Ca

La C.E. sovraintende al funzionamento dell'Osservatorio, tenendo presenti gli indirizzi del Comitato scientifico di cui all'art. 8. A tal fine la C.E. si avvale di una struttura operativa interna eventualmente potenziabile con risorse umane aggiuntive e con l'ausilio di consulenze e collaborazioni esterne. Alla consulenza esterna, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla CE, potrà essere fatto ricorso con particolare riferimento, soprattutto nella fase di avvio, a:
1) classificazione e elaborazione dei dati raccolti presso gli Enti paritetici territoriali;
2) ottimizzazione dei metodi di raccolta dei dati, la loro standardizzazione e la implementazione progressiva della base informativa;
3) acquisizione dei dati da fonti esterne;
5) progettazione informatica per la raccolta e la elaborazione dei dati e per la interconnessione a rete tra struttura centrale e struttura territoriale.
Ai fini, inoltre, della elaborazione di indagini e di rapporti su temi specifici di ulteriore approfondimento la C.E. potrà servirsi di consulenze ovvero di singoli esperti di volta in volta individuati, in relazione alla specificità dei singoli temi di approfondimento. Nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, la CE approva il budget di riferimento per il funzionamento dell'Osservatorio in relazione alle attività previste per uno o più anni, preventivamente sottoposto alla valutazione delle Parti sottoscrittrici

Art. 8 - Il Comitato scientifico
Il Comitato è formato da sei membri designati pariteticamente tre dall'Ance Catania e tre dalle OO.SS. sottoscrittrici. Uno dei membri di parte imprenditoriale può essere designato dalle Organizzazioni Artigiane rappresentate nel Comitato di Gestione della C.E. Competono al Comitato Scientifico compiti di indirizzo culturale e di valutazione scientifica, anche su specifiche richieste della CE, con particolare riferimento: a) alla formulazione dei pareri in merito ai criteri di funzionamento dell'Osservatorio;
b) alla formulazione di indirizzi scientifici in merito alla struttura dei rapporti periodici;
a) alla proposta di temi specifici di approfondimento sia sulla base dei rapporti prodotti dall'Osservatorio sia sulla base di altre valutazioni che il Comitato stesso riterrà utili rispetto agli scopi.
Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, il Comitato si riunirà:
1. per la predisposizione degli indirizzi culturali e scientifici relativi ai compiti di cui al comma precedente;
2. in seduta plenaria con periodicità semestrale con riferimento diretto alla produzione dei rapporti periodici;
3. su richiesta della C.E. in relazione a temi specifici sui quali la C.E. stessa ritenga necessario acquisire i pareri del Comitato.