Tipologia: CPL
Data firma: 16 febbraio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2023
Parti: Ance/Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Massa Carrara
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premesse
Art. 1 Enti Bilaterali
Art. 2 Prestazioni extracontrattuali
Art. 3 Norma premiale
Art. 4 Contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara
Art. 5 Carenza malattia

 

Art. 6 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 7 Indennità di guida
Art. 8 Indennità di trasferta
Art. 9 E.V.R.
Art. 10 Decorrenza e durata
Allegato


Contratto collettivo di lavoro integrativo provinciale delle aziende industriali del settore edile operanti nella provincia di Massa Carrara

Addì 16 febbraio 2022 in Carrara, presso la Delegazione di Massa Carrara di Confindustria Livorno Massa Carrara, tra Ance Toscana Costa, […], assistiti da […] Confindustria Livorno Massa Carrara le Organizzazioni sindacali di categoria di Massa Carrara: Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […],
- considerate le richieste avanzate dalle suindicate OO.SS. ed inviate con lettera del 15 dicembre 2020;
- tenuto conto dell’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL edilizia del 18 luglio 2018;
dopo ampia ed approfondita discussione sono state definite le seguenti intese che compongono il Contratto Collettivo provinciale per i lavoratori del settore edili e affini della provincia di Massa Carrara integrativo del CCNL 18 luglio 2018.

Premesse
Le Parti, riconoscono l’importanza della contrattazione integrativa territoriale quale strumento di gestione e di indirizzo del Settore che, dopo un periodo di profonda crisi nel corso della quale si è assistito ad una radicale difficoltà ed assenza delle condizioni per il rinnovo del contratto stesso, sta vivendo, anche a causa dei bonus fiscali peraltro incerti nella durata e nell’entità, un periodo di ripresa delle condizioni economico-produttive.
In tale ambito, le Parti ritengono opportuno impegnarsi nella negoziazione di strumenti di carattere contrattuale che favoriscano la qualificazione del Settore attraverso la sicurezza degli addetti, la regolarità delle imprese e la qualità dei processi produttivi.
A tali scopi, la Parti hanno condiviso, nel rispetto delle percentuali previste dal CCNL del 18 luglio 2018 nell’ambito del contributo istituzionale Cassa Edile, da un lato misure finalizzate a migliorare le prestazioni extracontrattuali in favore dei lavoratori del Settore sia in termini di quantità delle stesse che di facilità di fruizione mediante snellimento delle procedure necessarie per il loro conseguimento, dall’altro azioni quali l’introduzione di una premialità rivolta alle imprese virtuose che, oltre ad essere in regola con le denunce ed i versamenti alla Cassa Edile, siano rispettose delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avendo adempiuto a tutti gli obblighi relativi.
Sul presupposto di quanto sopra, le Parti restano consapevoli della necessità di operare in uno scenario ancora incerto sotto il profilo delle prospettive di consolidamento stabile delle attività, in considerazione peraltro del progressivo e straordinario aumento dei prezzi delle materie prime e delle sempre maggiori difficoltà di reperimento della manodopera specializzata.
E proprio in tale contesto, le Parti individuano ancor più che nel passato il ruolo centrale sia della contrattazione collettiva territoriale, nell’ambito del perimetro che viene ad essa affidato dal CCNL, sia degli strumenti di bilateralità, il tutto associato a politiche di settore specifiche.
In particolare, sarà messo in campo un impegno alla valorizzazione e alla riqualificazione del personale degli Enti paritetici, anche attraverso una formazione mirata, puntando a rafforzare le competenze esistenti ed implementando la loro attività anche in funzione dei nuovi istituti e compiti che il CCNL attribuisce al Sistema della bilateralità con uno sguardo in particolare ai temi della regolarità e sicurezza sul lavoro, temi che le Parti si impegnano a riportare, in ogni sede, al centro del dibattito a tutela delle imprese e dei propri lavoratori.

Art. 1 Enti Bilaterali
Nel pieno convincimento che gli Enti Bilaterali sono indispensabili per lo sviluppo del settore e del territorio di Massa Carrara e che essi rappresentano una fondamentale risorsa per il settore stesso al fine di salvaguardare il livello di professionalità ed affidabilità dei lavoratori che vi operano, nonché l’integrità strutturale delle imprese operanti, le Parti contraenti ritengono necessario l’ottenimento di un costante miglioramento della funzionalità degli Enti Bilaterali Stessi.
A tal fine, si sottolinea che le azioni intraprese per il raggiungimento della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli Enti, hanno portato gli stessi ad essere tendenzialmente in linea con i parametri contrattuali stabiliti dal CCNL 18 luglio 2018 ed in particolare all’Allegato II del Protocollo sugli Enti Bilaterali.
Ciò premesso, le Parti sono consapevoli delle sfide e delle opportunità che il settore deve essere in grado di affrontare in un periodo successivo ad una grave crisi quale quella conseguente alla pandemia che ha caratterizzato la situazione dell’intero Paese negli ultimi anni.
Ed è proprio in tale contesto in cui si evidenziano numerose necessità da parte delle imprese in termini di figure professionali, tecniche di lavorazione, nuovi materiali, che gli Enti Bilaterali devono costituire il punto di riferimento e di supporto sia per le aziende che per i loro lavoratori.
Ma per esserlo, gli Enti devono sapersi dotare delle professionalità necessarie in termini di efficienza e capacità professionali anche attraverso sinergie e collaborazioni con i territori all’interno dell’ambito regionale di appartenenza.

Art. 3 Norma premiale
Le Parti convengono di istituire, in via sperimentale, un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino una consolidata regolarità contributiva nonché un particolare impegno nell’attuazione di corrette misure di prevenzione e sicurezza. A tale riconoscimento si provvede, ai sensi del CCNL del 18 luglio 2018, tramite 1’1,05% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale.
Pertanto, a favore delle imprese che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati, è stabilito un riconoscimento premiale pari alla riduzione del 20% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara.
Per beneficiare di tale riduzione le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara senza interruzioni da almeno 2 anni;
b) essere in regola con le denunce ed i versamenti dei contributi dovuti alla Cassa Edile da almeno 24 mesi (è consentito un massimo di 15 giorni di ritardo rispetto alle scadenze di quanto dovuto);
c) aver presentato regolarmente le schede anagrafiche dei lavoratori riferite alle denunce mensili dovute alla Cassa Edile e, conseguentemente, essere in regola con l’obbligo di formazione di 16 ore previsto per il primo ingresso dei lavoratori in edilizia e con la formazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa di legge e di contratto;
d) essere in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi;
e) aver denunciato, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto collettivo di lavoro, 150 ore mensili ordinarie per ogni lavoratore da calcolarsi come media semestrale riferita agli operai dichiarati ogni mese e comprensiva delle ore di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, festività, ferie e permessi (rol ed ex festività).
Tale riduzione decorrerà a partire dal mese di gennaio 2022; le premialità saranno erogate all’impresa che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2022, nel successivo mese di marzo, mediante bonifico disposto dalla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara.
Per la concreta applicazione della presente norma premiale sarà definito un apposito Regolamento interno.

Art. 7 Indennità di guida
A decorrere dal mese di marzo 2022 è istituita l’indennità di guida pari ad € 1,00 lorde orarie calcolate sulle ore di lavoro ordinario a favore del dipendente che, in caso di trasferta in cantiere ubicato fuori dal Comune ove ha sede l’impresa e ad una distanza superiore ai 10 chilometri sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone (non intendendosi per tale il lavoratore che svolge le mansioni di autista), con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.

Art. 10 Decorrenza e durata
Il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 18 luglio 2018 si applica su tutto il territorio della Provincia di Massa Carrara e, fatte salve le specifiche decorrenze dei vari Istituti ivi previsti, ha validità dal 01/01/2022 al 31/12/2023 salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
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