COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali


OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Lavoro a distanza.
 

A …omissis…

Seguito ff.nn. 69842 in data 7 marzo 2020 e 71290 in data 9 marzo 2020.


1. PREMESSA.
a. Come noto, l’Autorità di governo ha emanato specifiche e stringenti misure volte a contrastare, contenere e gestire l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19.
b. In tale contesto, con la presente direttiva vengono fornite disposizioni di dettaglio concernenti lo svolgimento del lavoro a distanza, anche alla luce di quanto recentemente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020¹, a mente del quale “Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020² e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”³.
c. Al riguardo, va precisato come, in linea generale, la disciplina del “lavoro agile” di cui agli articoli 18-23 della legge n. 81/2017 non trovi, di per sé, diretta applicazione nei confronti delle Forze armate e di polizia, in quanto:
(1) il personale del Comparto Sicurezza - Difesa è sottoposto al regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del d.lgs. n. 165/2001. L’articolo 18, comma 3, della citata legge n. 81/2017 prevede, nel disciplinare il cd. “lavoro agile”, che la relativa normativa si estenda - in quanto compatibile - anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, facendo comunque “salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti’;
(2) i contenuti del rapporto d’impiego delle Forze armate e di polizia sono oggetto di riserva di legge, in virtù dell’articolo 2 della legge 216/1992⁴, e sono disciplinati secondo le procedure di cui al d.lgs. n. 195/1995.
d. Ciò posto, nel quadro di tale eccezionale situazione emergenziale, si rende necessario adottare misure a salvaguardia della sicurezza del personale e, al contempo, preservare la piena funzionalità operativa del Corpo, chiamato a fornire il massimo sostegno possibile alla cittadinanza e a concorrere alle attività di ordine e sicurezza pubblica connesse al particolare momento, pur continuando ad assicurare lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico - finanziaria.
e. In merito, tenuto conto delle disposizioni da ultimo emanate dall’Esecutivo, con la presente direttiva sono disciplinati - limitatamente al perdurare dello stato dì emergenza - i casi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, ossia fuori dall’abituale sede di servizio.

2. SVILUPPI.
a. Ferma restando la possibilità di avvalersi degli altri istituti in materia di orario di lavoro e di assenze dal servizio, così come richiamati dalle circolari a seguito indicate, la specifica modalità di “lavoro a distanza” potrà, pertanto, essere attuata, anche in via non continuativa (ossia per singole giornate lavorative), a cura dei Comandanti di Corpo:
(1) prevalentemente per le articolazioni di staffe per quelle addestrative⁵, salvaguardando comunque la funzionalità di tutte le unità organizzative, con particolare riguardo a quelle operative in ragione delle esigenze sub 1.d.;
(2) laddove ritenuta applicabile in quanto compatibile con le specifiche mansioni dei singoli militari o il particolare compito, di volta in volta, a ciascuno attribuito, favorendo, tra i destinatari della misura, quelli con maggiori difficoltà di carattere personale, anche al fine di alleggerire il fenomeno del pendolarismo;
(3) previa presentazione di apposita domanda da parte del militare interessato ovvero di formale accettazione, in caso di individuazione d’ufficio dello stesso (cfr. modulo in all. 1);
(4) con esclusione della possibilità di trattare qualsiasi informazione classificata o sottoposta a vario titolo a particolari regimi di tutela⁶ e garantendo, comunque, la riservatezza e la privacy dei dati trattati, secondo le modalità indicate nel documento in allegato 2; 
(5) assicurando, in ogni caso, le prioritarie esigenze operative, avuto particolare riguardo alle indicazioni contenute nella circolare n. 73943/2000 in data 11 marzo 2020 di questo Comando Generale - III Reparto.
b. Ove l’Amministrazione non disponga di strumentazioni informatiche da fornire, la modalità di lavoro in oggetto sarà subordinata alla disponibilità, da parte del militare, di dispositivi idonei a consentire il lavoro a distanza. Ogni onere correlato direttamente o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, connessione alla rete internet, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura, etc.) sarà a carico esclusivo del singolo dipendente e, pertanto, nulla sarà rimborsato dall’Amministrazione. La sola manutenzione degli apparati eventualmente forniti dal Corpo è a carico dello stesso.
c. La prestazione lavorativa svolta nei termini sopra delineati equivale a quella resa presso l’abituale sede di lavoro e costituisce servizio prestato a tutti gli effetti. L’esito dell’attività svolta sarà quotidianamente rapportato al superiore diretto con comunicazione di posta elettronica ovvero con altre modalità da determinarsi a cura di quest’ultimo.
d. Il personale non matura il compenso per lavoro straordinario, il trattamento di missione in alcuna forma, né ha titolo per il buono pasto. Non sono fruibili permessi brevi o altri istituti che comportino riduzioni di orario.
e. L'applicazione dell’istituto in argomento nei confronti dei militari impiegati a vario titolo presso Enti ed Organismi esterni avverrà secondo i criteri, le modalità e i provvedimenti da questi ultimi adottati.

3. CONCLUSIONI.
Al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti da parte dei Datori di lavoro, considerato, altresì, quanto stabilito dagli artt. 1, n. 6) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 e 2, comma 1, lett. r), del d.P.C.M. 8 marzo 2020, ferme restando le competenze della Guardia di Finanza in materia, per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente circolare in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si rinvia alla comunicazione pubblicata dall’I.N.A.I.L. (cfr. all. 3).
Le presenti disposizioni hanno efficacia fino a nuova comunicazione, in considerazione della vigenza delle misure emergenziali varate dall’Esecutivo.
 

d’ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Francesco Greco)


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¹ Recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
² Tale disposizione raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
³ Articolo 1, n. 6).
⁴ Tale norma, tra l’altro, riserva alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge la materia dell’organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture delle Forze armate e di polizia.
⁵ Come definite al punto 1.b.(6), pag. 12, della circolare n. 240000 - Edizione 2013 del Comando Generale - I Reparto Personale. Tra le suddette articolazioni rientrano, ad esempio, gli Uffici Logistici e Amministrazione dei Re.T.L.A., le Sezioni Personale, Protezione Sociale e AA.GG. dei Comandi Provinciali, le Compagnie Allievi, ecc.
⁶ Si fa riferimento, tra l’altro, alle informazioni coperte da segreto investigativo/d’ufficio tratte da banche dati in uso al Corpo, ovvero con qualifica di I.N.C.C. (Informazioni Non Classificate Controllate)