Cassazione Penale, Sez. 7, 14 aprile 2022, n. 14625 - Crollo del trabattello. Reato estinto per prescrizione


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 19/01/2022
 

FattoDiritto



C.D. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3 cod. pen. per avere, in qualità di datore di lavoro, cagionato, con colpa consistita nella violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare degli artt. 71, commi 1, 4 e 7, 140, comma 3, 18, comma 1, 36 comma 2 e 37 comma 1 d. lgs. 81/2008, lesioni personali gravi al dipendente A.F., il quale, operando sopra un trabatello, non bloccato saldamente a terra, nel tentativo di spostarlo, ne provocava il crollo.
Formula tre motivi.
Con il primo si duole della violazione degli artt. 492 e 495 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione. Ricorda: che nel corso del giudizio di primo grado il giudice, dopo avere ammesso le prove della difesa, con ordinanza del 13 dicembre 2019 revocava l'ordinanza ammissiva delle testimonianze dell'ing. Davide B. e dell'ing. Giovanni S., sul presupposto della superfluità della loro escussione; che l'ordinanza era stata impugnata con specifico motivo di appello; che la Corte di appello di Messina ha ritenuto infondato il motivo, rilevando che con l'ordinanza di revoca il primo giudice aveva precisato che i testi non si erano presentati per ben tre volte e che la difesa si era sempre limitata a produrre la prova dell'avvenuta regolare notifica delle citazioni testimoniali; che il giudice di seconda cura, a fondamento della decisione, aveva richiamato decisioni della giurisprudenza di legittimità inconferenti rispetto al caso di specie, secondo le quali la mancata citazione dei testimoni legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione; che la Corte territoriale ha ricordato che il primo giudice, in forza del principio di superfluità, aveva esercitato il potere di revoca anche in relazione ai testi dell'accusa, in quanto già escussi in sede di SIT, acquisendo i relativi verbali. Rileva. che la circostanza è priva di rilievo, posto che se i testi dell'accusa, in quanto già escussi, potevano ritenersi superflui, non altrettanto può ritenersi per i testi della difesa, mai sentiti sui fatti oggetto delle dichiarazioni dei testi dell'accusa, rendendo in alcun modo superflua la relativa prova.
Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Osserva che dall'istruttoria è emerso che il Responsabile del cantiere era il sig. P., che aveva proceduto al montaggio del trabatello, con la persona offesa ed altri operai, in assenza del ricorrente. Osserva, altresì, che il comportamento del dipendente, ritenuto dalla Corte meramente imprudente, si configura invece come esorbitante, avendo il medesimo cercato di spostare il trabatello, alto sei metri, muovendosi in cima ad esso, senza scendere, provocandone il ribaltamento. Il trabatello, infatti, è- stato rinvenuto integro e conforme ai requisiti e solo la condotta dell'operaio ne ha provocato la caduta.
Con il terzo motivo fa valere l'illegalità della pena e la violazione dell'art. 69 cod. pen.. Rileva che il Tribunale di Messina, la cui decisione è stata confermata anche sul punto, pur ritenendo l'equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata ha applicato la pena cli mesi quattro di reclusione, facendo riferimento ai limiti edittali di cui al terzo comma che prevede una forbice edittale da tre mesi ad un anno di reclusione, anziché a quelli di cui al primo comma che prevede una pena sino a tre mesi di reclusione o la multa sino ad euro trecentonove. La Corte, anziché correggere l'errore, si è limitata ad affermare l'insussistenza di ragioni per fondare un più favorevole giudizio di bilanciamento.
Il reato deve essere dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. per intervenuta prescrizione alla data del 31 dicembre 2020, tenuto conto delle sospensioni come specificamente indicate dalla sentenza della Corte di appello.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente osservare che l'ultimo motivo, inerente al calcolo della pena, è fondato.
 

P.Q.M.
 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 9 gennaio 2022
Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin.