Guardia di Finanza


OGGETTO: Assenze dal servizio. Epidemia COVID-19.

1. Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, art. 19, e il D.P.C.M. in data 04.03.2020, prevedono, tra l’altro, che:
A. Il periodo trascorso in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 19, comma 1, decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020);
B. Fuori dai casi di cui sopra, i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (art. 19, comma 3, decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020);
C. I servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado siano sospesi fino al 15 marzo del corrente anno.
2. In particolare e nelle more di eventuali, ulteriori provvedimenti dell’autorità di governo, si evidenzia che:
A. I giorni di ricovero ospedaliero rientrano nella licenza straordinaria per tutto il personale in servizio o in ferma volontaria (disposizioni di dettaglio in circolare 258000/102 - edizione 2014);
B. I militari assenti dal servizio per provvedimenti di contenimento dell’epidemia imposti dalle competenti autorità, nei casi diversi da quelli sub 1.a., ne daranno tempestiva comunicazione al proprio comando di appartenenza e saranno considerati “a disposizione per provvedimenti dell’autorità”;
C. Ferma restando la possibilità di fruire, in presenza dei prescritti requisiti, degli altri benefici specificamente previsti dalle vigenti disposizioni (ad esempio in materia di tutela della maternità e paternità di cui all’art. 41 del D.P.R. n. 51 del 2009), le autorità preposte potranno valutare, avendo riguardo al particolare quadro emergenziale e in relazione alle singole situazioni familiari e/o personali, la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi documentati (cfr. Circ. 120000/105 - Edizione 2014).
I provvedimenti sub a. e c. Saranno, al momento, computati separatamente. Riserva di ulteriori disposizioni.
3. Quanto sopra sia partecipato a tutto il personale dipendente, fino a livello di stazione S.A.G.F.
 

d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. B. Mariano La Malfa)