Regione Molise
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Determinazione del Direttore del III Dipartimento 22 maggio 2020, n. 46
Cessazione della sospensione e riavvio con effetto immediato dell'attività di tirocinio extracurriculare.
IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO
VISTA la L.R. 23.03.2010, n. 10, e ss.mm. e ii.;
VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell’occupazione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI, in particolare:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul tutto il territorio nazionale”;
TENUTO CONTO che il D.P.C.M. 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 stabilisce che è necessario “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
VISTA l’Ordinanza n. 646 in data 9 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nella quale si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto e che quanto previsto dal medesimo articolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Molise”, recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 7 luglio 2017, il tirocinio extracurriculare “non si configura come rapporto di lavoro”, bensì come “misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”;
PRESO ATTO che gli spostamenti per lo svolgimento di tirocini extracurriculari per raggiungere la sede del soggetto ospitante (azienda) non possono configurarsi nell’ambito “degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
VISTA la propria Determinazione n. 28 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni in merito alla sospensione dei tirocini extracurriculari", con la quale si è provveduto a disporre la sospensione con decorrenza immediata per “causa di forza maggiore” di tutti i tirocini extracurriculari nonché l’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari nella Regione Molise fino alla data del 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni delle competenti Autorità nazionali e regionali;
VISTA la propria successiva Determinazione n. 32 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni in merito alla sospensione dei tirocini extracurriculari in Regione Molise - Proroga. Autorizzazione in casi particolari allo svolgimento in modalità assimilabile alla FAD/E-learning.”, con la quale si è provveduto a prorogare fino al 13 aprile 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari di cui alla Determinazione del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020 nonché l’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari fino al 13 aprile 2020 compreso;
CONSIDERATO che con la medesima Determinazione n. 32 del 6 aprile 2020 si è autorizzato l’attivazione e lo svolgimento del tirocinio stesso presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabile alla FAD/E learning, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
VISTA la propria ulteriore Determinazione n. 39 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Proroga sospensione tirocini extracurriculari. Provvedimenti.”, con la quale si è provveduto a prorogare fino al 17 maggio 2020 compreso la sospensione di tutti i tirocini extracurriculari di cui alle Determinazioni del Direttore del Terzo Dipartimento n. 28 del 19 marzo 2020 e n. 32 del 6 aprile 2020, fatte salve le eccezioni ivi previste;
VISTI il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, e il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con relativi allegati, con i quali si dispone che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per cui non vi è più la necessità di dichiarazioni per “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”;
PRESO ATTO dell’intervenuta cessazione della sospensione di tutte le tipologie di tirocini extracurriculari, precisando che tale misura potrà essere nuovamente adottata o reiterata, qualora la Regione Molise fosse interessata da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il riavvio con effetto immediato di tutte le tipologie di tirocini extracurriculari, a condizione che i soggetti ospitanti, con l’avallo dei soggetti promotori, si assumano la responsabilità di mettere in campo, a tutela dei tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dalle normative di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, al Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, ed al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, con relativi Protocolli, inerenti anche la sicurezza riguardante le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività previste dai Settori economici e produttivi per i quali è consentita la ripresa delle attività o non è stata sospesa;
RITENUTO, altresì, di disporre, la dove il tirocinio non viene svolto presso il domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, che i soggetti promotori acquisiscano, almeno una volta al mese, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, da parte dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti, attestante che sui luoghi di svolgimento del/i tirocinio/i è attiva la sicurezza sanitaria, come sopra prevista, ed in particolare quella tra il Tutor aziendale e il tirocinante;
RICHIAMATE le linee guida in materia di tirocini extracurriculari, recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 252/2017, e precisamente:
• il punto 4 del comma 4 che recita: “Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo” può attivare tirocini.”;
• il punto 12 del comma 4 che recita: “Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.”;
RITENUTO di non consentire di attivare o prorogare oltre il termine previsto dal P.F.I., comprensivo delle sospensioni dovute al COVID-19 oppure previste dalle Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 252/2017, un tirocinio nella medesima unità operativa, la dove vi siano lavoratori sospesi per attività equivalenti, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità oppure se il soggetto ospitante ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo”;
RITENUTO, inoltre, che per le Comunicazioni Obbligatorie on-line scadute o che scadranno, la comunicazione di proroga prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n.181/2000 vada effettuata entro 5 giorni dalla data della ripresa dell’attività di tirocinio, così come comunicato anche dall’I.N.L.;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di autorizzare il riavvio, con effetto immediato, di tutte le tipologie di tirocini extracurriculari, a condizione che i soggetti ospitanti, con l’avallo dei soggetti promotori, si assumano la responsabilità di mettere in campo, a tutela dei tirocinanti, tutti gli accorgimenti dettati dalle normative di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, al Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, ed al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, con relativi Protocolli, inerenti anche la sicurezza riguardante le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività previste dai Settori economici e produttivi per i quali è consentita la ripresa delle attività o non è stata sospesa;
2. di disporre, la dove il tirocinio non viene svolto presso il domicilio del tirocinante stesso in modalità assimilabile alla FAD/E-learning, che i soggetti promotori acquisiscano, almeno una volta al mese, dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, da parte dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti, attestante che sui luoghi di svolgimento del/i tirocinio/i è attiva la sicurezza sanitaria, come sopra prevista, ed in particolare quella tra il Tutor aziendale e il tirocinante;
3. di non consentire di attivare o prorogare oltre il termine previsto dal P.F.I., comprensivo delle sospensioni dovute al COVID-19 oppure previste dalle Linee Guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 252/2017, un tirocinio nella medesima unità operativa, là dove vi siano lavoratori sospesi per attività equivalenti, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità oppure se il soggetto ospitante ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo”;
4. di disporre che per le Comunicazioni Obbligatorie on-line scadute o che scadranno, la comunicazione di proroga prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000 vada effettuata entro 5 giorni dalla data della ripresa dell’attività di tirocinio, così come comunicato anche dall’I.N.L.;
5. di stabilire che i soggetti promotori che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Molise dovranno provvedere ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle presenti disposizioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01.08.2014;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
8. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM in versione integrale e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA