Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Circolare 20 aprile 2022, prot./DASOE n. 3/2022
Conclusione stato di emergenza D.L. 24/03/2022 - Disposizioni sullo svolgimento delle attività formative dei corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro


Con il Decreto-Legge 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 24/03/2022, recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” viene decretato il termine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.
Atteso che con la circolare n. 01 del 07.05.2020 questo Dipartimento, in armonia con le disposizioni normative e le linee guida vigenti nella fase pandemica, aveva già disposto la possibilità di erogare i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità “videoconferenza/modalità sincrona” si dispone quanto segue.
Nel rispetto dell’esigenza di mantenimento di misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 gli Enti organizzatori, fino al 31/12/2022, potranno continuare ad erogare la formazione in videoconferenza/modalità sincrona ad esclusione delle attività pratiche e delle esercitazioni. Resta ferma la disciplina in tema di E-learning prevista dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, allegato 2, che individua le aree e i corsi che possono essere svolti in modalità E-learning.
In caso di proseguimento della attività formative in “videoconferenza/modalità sincrona” permangono le disposizioni di seguito elencate.
I Soggetti Formatori che intendono attivare nel territorio regionale corsi di formazione e aggiornamento, di cui alla tabella 1.1 del D.A. n. 1432/2019, a distanza tramite la modalità videoconferenza sincrona, devono essere iscritti nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al predetto decreto assessoriale e dovranno attuare la procedura di Avvio Corso trasmettendo all’ASP territorialmente competente, ovvero all’Azienda Sanitaria della Provincia in cui il Soggetto formatore ha sede legale, l’apposito Modello di Allegato AC relativo al corso in esame, adattato alla modalità di erogazione videoconferenza sincrona, con allegata la seguente documentazione:
1) Elenco dei docenti con l’indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi
curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti, a secondo del corso:
a) dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013,
b) dall’Accordo Stato Regioni n.53/2012 per i corsi di Formazione/aggiornamento per “Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione”;
c) dall’Allegato XXI del D.lgs. n. 81/2008 per i corsi di Formazione/aggiornamento per “Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi” e “Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”;
d) dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per i corsi di Formazione/aggiornamento per “Preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
2) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste;
3) Caratteristiche della piattaforma utilizzata e modalità di tracciamento delle presenze, degli accessi dei partecipanti alle lezioni, tempo di permanenza, svolgimento delle prove di apprendimento. I report di tracciamento dovranno essere conservati agli atti presso l’Ente erogatore.;
4) Credenziali di accesso ai corsi;
5) Elenco definitivo dei partecipanti.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso). Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro potrà effettuare l’addestramento sul luogo di lavoro incaricando persona esperta e rispettando le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 previste dai Protocolli di sicurezza del 24 aprile 2020.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente circolare rimangono in vigore le disposizioni vigenti in materia.
In caso di emanazione, prima della data del 31/12/2022, di norme e disposizioni di rango superiore in contrasto con quanto sopra indicato, la presente circolare cesserà di avere efficacia.
 

Il Dirigente del Servizio 2 DASOE
Dott.ssa Patrizia Montante

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca