NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI DPI - 1 maggio 2022


In data 28/4/22 il Ministro della Salute ha firmato una ordinanza che prevede il persistere dell’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per l’accesso ad una serie di mezzi di trasporto pubblico, agli spettacoli al chiuso e per “ i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti”.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Le disposizioni sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Il 29/04/2020 il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha firmato una circolare indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche per l'applicazione dell'ordinanza di cui sopra.
Pur ribadendo che non sussiste nessun obbligo, il Ministro raccomanda l'uso delle mascherine nelle seguenti situazioni:
• personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
• per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
• nel corso di riunioni in presenza;
• nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
• per coloro che condividono la stanza con personale c.d. “fragile”;
• in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie
• negli ascensori;
• in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.
Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.
Per i luoghi di lavoro, quindi, non esiste più un obbligo di legge, ma solo una raccomandazione, viene demandato ai datori di lavoro di prendere le misure che riterranno più opportune, anche tramite la revisione dei protocolli condivisi tra le parti sociali tuttora in vigore.
Nelle more di tali revisioni, si ritiene opportuno seguire le indicazioni del Ministero della funzione pubblica.
A tale proposito, per definire cosa si intende per affollamento si ritiene si debba deve riferimento all’impossibilità di mantenere una distanza minima di 1 metro tra le persone.
Invito quindi tutti gli attori della prevenzione, in primis i datori di lavoro, a mantenere alta la guardia e ad adottare le misure più rigorose al contenimento dei contagi, pur nel rispetto delle norme e delle indicazioni di cui sopra.


fonte: ciip-consulta.it