REGIONE del VENETO
giunta regionale

 


2 Marzo 2010                           Protocollo n° 115285/50.03.41                                              

Oggetto: Art 40 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Continuità trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. Parere.
 

  Ai Signori Direttori Generali
Aziende ULSS del Veneto
 
  Spett.le ANMA
 
  Spett.li Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri
del Veneto

 
  LORO SEDI
 

Facendo seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 in relazione all'art. 40 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alla continuità nella trasmissione ai Servizi SPISAL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori da parte dei medici competenti aziendali.

Con DGR 31 marzo 2009, n. 852 la Giunta regionale, in attuazione del potere regolamentare riconosciuto dal'art. 117, comma 6 della Costituzione, ha approvato lo "Schema per la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 40 e dell'allegato 3B D.Lgs. 81/08"

Successivamente, il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, di novellazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto, nell'ambito del richiamato art. 40, il comma 2-bis e con esso la previsione di rideterminazione dei contenuti degli Allegati 3A e 3B del T.U. per mezzo di un Decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, precisando, altresì, che "Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo".

Pur in considerazione del fatto che l'obbligo normativo di trasmissione dei dati de quibus risulta ad oggi sospeso, si ritiene opportuna la prosecuzione del flusso dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori, nei termini di cui alla DGR 31 marzo 2009, n. 852 e ciò ai fini di assicurare una continuità informativa sulla situazione di salute della popolazione lavorativa e di rendere effettive le disposizioni degli articoli 3 e 12 della L.R. 30 novembre 1982, n. 54, consentendo agli Organi di vigilanza delle Aziende ULSS una programmazione mirata degli interventi di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In tale situazione, si chiede la collaborazione dei medici competenti aziendali nel contribuire al rafforzamento del sistema regionale di prevenzione, attraverso la trasmissione delle informazioni in oggetto.

Questa attività, alla luce di quanto sopra espresso ed in attesa dei provvedimenti nazionali, avrà carattere volontaristico e, come tale, l'omissione non sarà sanzionabile.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.


 

 

DIREZIONE PREVENZIONE
LA DIRIGENTE REGIONALE
dott.ssa Giovanna Frison