Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 4 maggio 2022
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Cna, Casartigiani, Confartigianato, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Tessile-Moda e Chimica-Ceramica, Artigianato
Fonte: ipsoa.it


Sommario:


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile- Moda e Chimica - Ceramica

Roma, 4 maggio 2022, tra le associazioni datoriali: Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Casartigiani, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del 14 dicembre 2017 per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.

Art. 1 Campo di applicazione
...Omissis...
Dichiarazione delle Parti

Le Parti nel recepire integralmente l'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020 condividono la volontà di ricomprendere nella sfera di applicazione del presente CCNL il settore della Concia artigiana.
A tal fine entro il mese di giugno 2022 verrà costituita una Commissione tecnica propedeutica alla ricognizione del settore. Le Parti in base a quanto condiviso dalla Commissione concorderanno la Parte normativa ed economica di riferimento delle imprese artigiane della Concia.

Art. … Diritto alle prestazioni della bilateralità
L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai insieme a Cgil, Cisl e Uil si intende integralmente recepito all'interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.

Art. 8 Sistema informativo - Relazioni sindacali - Osservatorio Comitato di Indirizzo Strategico
In coda all'art. 8 inserire la seguente "Dichiarazione a verbale":
Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Nazionale verranno individuate soluzioni da proporre alle Parti Sociali per la valorizzazione dell'allegato documento denominato "Politiche per lo sviluppo del settore moda" condiviso tra Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Casàrtigiani e Claai, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil nel mese di aprile 2021, che costituisce parte integrante del presente CCNL.
Le parti recepiscono altresì il Protocollo di filiera del 19 dicembre 2019.

Art. 69 Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
A) Affiancamento
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
B) Limiti quantitativi
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente CCNL ai sensi del rinvio legislativo previsto dall'art. 21 co. 2 del D.Lgs. 81/2015:
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
- attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti a termine stagionali, come qui definiti, hanno una durata massima di 5 mesi, i '• comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi.
C) Durata complessiva massima del rapporto […]
D) Diritto di precedenza […]
E) Intervalli temporali […]
G) Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato

In applicazione dell'art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. [106] 26/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall'art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
[…]
Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra di loro

Apprendistato professionalizzante
Art. … Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante.
In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal presente ceni per l'apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato.
L'anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante.

Avviso comune
Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Casartigiani, Claai e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, intendono con questo documento rimarcare la situazione particolarmente complessa in cui versa il Settore produttivo del Tesile in cui quotidianamente esplicano la propria attività di rappresentanza.
La filiera della moda italiana, è caratterizzata dalla fortissima presenza di imprese di piccola e piccolissima dimensione, le quali hanno vissuto in quest'ultimi anni un forte shock a causa della pandemia che ha ulteriormente aggravato una situazione economica particolarmente complessa in cui versano ormai da molti anni.
Le recenti tensioni in abito Europeo stanno precludendo per la generalità delle imprese un consistente mercato di sbocco dei rispettivi prodotti, per molti contesti produttivi della filiera ha determinato una vera e propria situazione di stallo, laddove la committenza/clientela era rappresentata quasi esclusivamente dai Paesi oggi coinvolti in modo diretto nello scontro bellico.
Restano fermi inoltre problemi storici del settore, quali la debolezza contrattuale delle aziende terziste nei confronti dei loro committenti e la competizione da prezzo. Uno scenario che condotto alla creazione di un circolo vizioso che vede da un lato i terzisti costretti ad accettare prezzi imposti, che non consentono l'equilibrio tra costi e ricavi compromettendo l'esistenza stessa della filiera, dall'altro la sussistenza a fronte dello scenario precedentemente descritto di un terreno fertile per la concorrenza sleale e più in generale per l'illegalità con tutte le conseguenze immaginabili che la stessa comporta per gli operatori economici e per i rispettivi dipendenti.
Nonostante il quadro di rifermento sopra riportato, particolarmente negativo, le Parti firmatarie il presente Avviso comune restano ferme nella convinzione che il rinnovo del CCNL, insieme alle altre politiche di sostegno al settore, diviene strumento essenziale per la sfida futura e si presta al contempo a divenire uno dei pilastri su cui va eretto un nuovo modello di sviluppo e crescita del settore a favore di tutti i soggetti coinvolti.
In ragione di ciò, nonostante l'estrema delicatezza del momento all'esito di un complesso percorso negoziale, le Parti sono riuscite a trovare punti di convergenza utili a prevedere un aumento dei minimi contrattuali, anche con il lecito auspicio che l'aumento del potere di acquisto dei lavoratori possa condurre nel breve e medio periodo ad un aumento dei consumi.
Considerato il grande sforzo delle Parti Sociali resta ferma la convinzione che per ripristinare la prosperità del settore non si possa prescindere da un decisivo intervento delle Istituzioni. In ragione di ciò si conviene di coinvolgere tutte le Istituzioni competenti ed in particolar modo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di individuare soluzioni suscettibili di incidere in modo effettivo per il rilancio del settore.