Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti:
Anfao e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Addì 27 maggio 2004 a Treviso a
conclusione di una serie di incontri svoltisi anche a Belluno e Milano tra
Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (Anfao) e Femca/Cisl, Filtea/Cgil,
Uilta/Uil è stato steso il presente documento di rinnovo del
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 31 maggio 2000
L'art. __ (7) è sostituito dal seguente:
Art. __ (7) - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria.
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e il confronto
delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il
dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel
settore.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di migliorare la competitività delle
aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore
strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia
di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema
informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all'Osservatorio
nazionale.
L'Osservatorio, è costituito da 3 rappresentanti designati da Femca-Cisl,
Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti della Associazione imprenditoriale.
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento
conoscitivo riguardanti il settore e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti
individuati dalle parti.
Sulla base delle conoscenze comuni acquisite, inoltre, l'Osservatorio analizza,
valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e
l'Associazione nazionale di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito
di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, internazionali e
comunitarie, in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro,
politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro
contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni a cura
dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo e delle
risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare
allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle
imprese.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
[
]
(c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento
produttivo all'estero, con particolare riferimento alla analisi dei Paesi
destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi
complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
(d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di
aziende;
(e) la struttura della occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle
varie tipologie di contratto di lavoro;
[
]
(l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e
formazione;
(m) l'evoluzione della tecnologia e della organizzazione aziendale, con
particolare riferimento alle conseguenze sulla occupazione;
(n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare
riferimento ai problemi derivanti dalla applicazione di leggi nazionali e di
provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
(o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di
diffondere le migliori pratiche;
(p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di
responsabilità sociale;
(q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie
aziende nei distretti industriali.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura dei
settori, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento
del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a
disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui
dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
L'Osservatorio può individuare esperti provenienti dalle rispettive
Organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli
studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio
carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere
preparatori anche alla attività negoziale delle parti.
L'Osservatorio può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di
comparto o territoriali.
L'Osservatorio si riunisce ordinariamente con cadenza semestrale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni
imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'Associazione
degli imprenditori.
Nota a verbale.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta di una delle Parti -
alle informazioni di cui all'art. __ (7) del
CCNL 31.5.00.
Attività al livello regionale.
Al livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni effettuate e
le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in
sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le
indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore
e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte,
per competenza, agli Organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi
interconfederali vigenti.
Informazioni al livello territoriale e/o di distretto industriale.
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture
organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado
di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da
identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con
le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su
richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti
di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle
imprese del settore del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite
l'Osservatorio nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte
delle associazioni datoriali territoriali.
Tale attività di individuazione ha consentito di riscontrare una significativa
concentrazione di aziende del settore nella provincia di Belluno; in questa
area, anche ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo nazionale 3.3.94, le parti
a livello locale daranno vita, con carattere sperimentale, ad iniziative tra cui
la realizzazione di un Osservatorio che operi nell'ambito di quanto previsto dal
CCNL. Le modalità operative del costituendo Osservatorio saranno definite in
sede territoriale, dalla Associazione industriale e dalle Organizzazioni
sindacali competenti a tale livello, in relazione alle specificità del
territorio interessato, anche con riferimento alle iniziative inerenti il
distretto dell'occhiale.
Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:
[
]
(b) la struttura ed evoluzione della occupazione;
(c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
(d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali della organizzazione
dei tempi di lavoro;
(e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
(f) tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
(g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare
riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di
aziende;
(h) condizioni e problemi legati al rispetto dell'ambiente;
[
]
(j) valorizzazione del lavoro femminile e iniziative di pari opportunità locali;
(k) problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione
continua.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in
proposte comuni delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali
competenti, nonché agli Organismi paritetici territoriali intercategoriali
affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto elle
esigenze del settore.
Informazioni al livello
aziendale.
Premessa.
Il livello aziendale di informazione individua 3 tipicità:
(a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali della
azienda (come specificato nel presente paragrafo);
(b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda
al paragrafo 4 dell'art. __ (6 del presente contratto);
(c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo
nel presente articolo).
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse
finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà
della impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro
rappresentanza, come risorsa per le singole aziende. Pur con le finalità proprie
di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono
coincidere.
Informazioni.
A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e
le unità produttive con più di 60 dipendenti, tramite le associazioni
territoriali degli imprenditori, porteranno a conoscenza delle strutture
sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per
territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
(a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione e alla
struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
(b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando
l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali,
comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
(c) le modifiche alla organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti
iniziative formative e di riqualificazione professionale;
(d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi
insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
(e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche
derivanti da attività industriali;
(f) il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto in ordine:
- alla occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale, nonché alle
iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
[
]
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni
positive in linea con la
Raccomandazione CEE 1984 e in correlazione con le
iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego
del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sulla occupazione e sull'inserimento e
reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento della attività formativa relativa ai contratti di lavoro a
contenuto anche formativo.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al comma 1 del presente paragrafo daranno inoltre - a
richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative
realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla
delocalizzazione all'estero, qualora le stesse comportino ricadute
occupazionali. L'informazione riguarderà il Paese di destinazione e la tipologia
di produzione nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di poter
fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso della informativa annuale le Società di capitale con obbligo di
deposito, per legge, del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso
e della relazione di accompagnamento, già approvate dalla assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o
per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo
aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione
presso l'associazione imprenditoriale con riferimento alla ubicazione della sede
centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di
cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
Imprese a dimensione europea.
In relazione alla
Direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione
tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e
dell'Accordo interconfederale vigente, demandando a livello aziendale il compito
di individuare le modalità idonee. In relazione a quanto sopra e nell'ambito di
un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il
settore nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene
riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui
alla
Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in
Italia la sede della Società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate
nei relativi accordi aziendali.
L'art. __ (8) - Formazione è sostituito dal seguente:
Art. __ (8) - Formazione.
1) Organismo bilaterale nazionale di categoria.
Nell'attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati
livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di
migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di
relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo
sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo
(inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione
professionale).
In tale contesto, le Parti:
- convengono sulla positività e l'importanza di esperienze congiunte di dialogo
sociale sui temi della formazione;
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere
titolari della azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del
settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di
strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla
collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione
e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a
sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte
responsabilità, decidono di costituire l'Organismo Bilaterale Nazionale del
settore (OBN).
Obiettivo dell'OBN è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e
promuovere qualità e efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine di
valorizzare le risorse umane e incrementare la competitività dell'apparato
produttivo.
L'OBN è costituito da 3 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filtea- Cgil e
Uilta-Uil e da altrettanti della Associazione imprenditoriale.
L'OBN si riunisce ordinariamente con cadenza almeno semestrale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni
imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
L'OBN può sollecitare e/o indicare iniziative relative a singole realtà di
comparto o riferite all'ambito locale, anche raccordandosi e recependo istanze
dai livelli distrettuali e territoriali.
L'OBN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune
accordo al fine di perseguire compiti e obiettivi specifici concordati. In tal
caso, ciascuna delle parti ne assume a proprio carico le eventuali spese, fermo
restando che l'OBN potrà favorire - per le attività istituzionali sopra elencate
- l'utilizzo di fondi e finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed europei,
da parte delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
Le Parti s'impegnano a mettere a disposizione dell'OBN, direttamente o tramite
l'Osservatorio, dati statistici e informazioni di cui dispongano inerenti
l'obiettivo dell'OBN e a promuovere, ciascuno per propria parte,
Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118, legge n. 388/00.
Gli studi e le analisi condotti all'interno dell'OBN, in relazione alle funzioni
e compiti e alle attività svolte, potranno essere preparatori e propedeutici
anche all'attività negoziale delle Parti e di supporto allo svolgimento della
contrattazione di 2° livello.
Ogni decisione dell'OBN relativa alla propria attività è assunta all'unanimità.
L'attività di Segreteria operativa dell'OBN è presso l'Associazione degli
imprenditori.
Attribuzioni dell'OBN
L'OBN è preposto all'attuazione delle seguenti funzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle
figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore (a
partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni
delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale (anche a
partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare/monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli
standard minimi di competenze relativi alle figure professionali (anche a
partire dai risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di
metodologie, lessici, identificazione / verifica / descrizione nella rilevazione
dei fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione
permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in
senso lato, (fra cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza Stato-Regioni, gli
Enti e Organismi Bilaterali Regionali e di categoria, Fondimpresa-Fondo
interprofessionale di cui all'art. 118, legge n. 388/00);
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del settore
finalizzati alla formazione di formatori e tutors;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in
particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la
riqualificazione nei processi di mobilità;
- promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico
interesse per il settore;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a
distanza, in materia di ambiente salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo
efficace da parte degli OBR, delle imprese e dei lavoratori, nonché di materiale
di formazione di base da fornire ai neo- assunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione
permanente nel settore (non sostitutivi delle iniziative autonomamente
proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle
associazioni imprenditoriali e alle Organizzazioni sindacali indicazioni utili
(queste ultime correlate a Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art.
118, legge n. 388/00);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo
inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del
settore;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e
all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione dei profili
formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da
effettuare nelle imprese del settore (di libera adozione da parte delle imprese
e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
3) Progetti formativi.
Le Parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative
di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali
iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto
previsto all'art. __ (52), lett. b) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre
promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondimpresa, da
progettare e realizzare congiuntamente.
Raccordo con il livello
territoriale.
A) L'OBN mette a disposizione delle rispettive parti al livello territoriale le
conoscenze e quant'altro ritenuto necessario.
B) Il materiale proveniente dall'OBN e gli approfondimenti specifici condotti
dalle parti al livello locale concernenti le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei
giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo
determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni
che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione
professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative
rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione
dei programmi definiti a livello nazionale;
- promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione
professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del
lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la
utile collocazione, anche tramite convenzioni, in posti di lavoro confacenti
alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le
esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive saranno
sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti e agli Organismi
paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi
dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, affinché nella
programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del
settore.
C) L'OBN deve attivarsi e creare presupposti perché si instauri un'efficace
circolarità del flusso delle informazioni dalla periferia (territori, distretti,
OBR, strutture formative periferiche) al centro (OBN) e viceversa.
Art. __ (22) - Contratto a
termine.
L'articolo è sostituito dal seguente:
Art. __ (22) - Contratto a tempo determinato.
Le parti si richiamano all'Accordo quadro europeo Unice-Ceep-Ces del 18.3.99 in
cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad
essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i
lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo
determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del
settore, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di
tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene a fronte
di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
[
]
L'azienda informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso
al contratto a tempo determinato e sulle tipologie di attività per le quali tali
contratti sono stati stipulati.
[
]
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una
informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della
mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
[
]
In tutti i casi di contratto a tempo determinato stipulato per esigenze
sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore
da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del
lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
[
]
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di
lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non
discriminazione di cui all'art. 6, D.lgs. n. 368 del 6.9.01.
Art. __ (23) -
Disciplina dell'apprendistato.
L'Art. __ 23 - Disciplina dell'apprendistato è sostituito dal seguente:
Art. __ (23) - Apprendistato professionalizzante.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante
diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di
consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà
possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato
prevista dall'art. __ (23),
CCNL 31.5.00.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i
giovani d'età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla
qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per
l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia
interni che esterni alla azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un
contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la
qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione,
la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i
lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2 al 6 e per
tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a
cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della
scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe
di cottimo.
[
]
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di
lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi
le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12
mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato
professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
[
]
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme
applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione
nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le
associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia,
ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere
alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e
degli standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione
120 ore medie annue retribuite.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio
post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto
all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 40 ore medie
annue retribuite.
Le parti, attraverso l'Organismo bilaterale nazionale, definiranno in tempo
utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
- le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in
forma modulare, esterna e interna alle aziende;
- la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale -
da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli
infortuni;
- le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che
avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante,
anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una
parte di formazione.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
formative esterne e interne all'azienda.
In caso d'interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro
attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste
dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente
formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può
essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti
riconoscono che, nel settore, il processo produttivo, quand'anche caratterizzato
da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire
al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire
la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro
notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella
ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e
su turni diurni.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni
in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto
contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le
conseguenti armonizzazioni.
Art. __ (24) -
Contratto di lavoro interinale.
L'articolo è sostituito dal seguente:
Art. __ (24) - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a
tempo determinato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze
e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione
del presente articolo.
In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti
contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione
di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla
ordinaria attività dell'utilizzatore.
[
]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di
somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa
informazione alla RSU relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni
e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le
ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
Art. __ (25) -
Lavoro ripartito (job-sharing).
L'articolo è sostituito dal seguente:
Art. __ (25) - Job-sharing.
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le Parti riconoscono il ruolo nella
ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due lavoratori assumono in
solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa restando
singolarmente responsabili per l'adempimento dell'intero obbligo contrattuale.
Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare
espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di
ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale.
[
]
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, qualora dovessero intervenire specifiche
disposizioni inerenti il trattamento economico di malattia, si incontreranno per
opportuni adattamenti della norma contrattuale.
Art. __ - Contratto di
inserimento.
[
]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore s'intende
assunto a tempo indeterminato.
[
]
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso
del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle
competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone
le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati, inoltre:
[
]
(b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto d'inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore ai 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave
handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto d'inserimento
potrà prevedere una durata massima di 36 mesi. Il progetto deve prevedere una
formazione teorica interna o esterna, impartita anche con modalità di formazione
a distanza, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e
di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale.
La formazione potrà essere accompagnata da congrue fasi di addestramento
specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore.
La formazione potrà essere effettuata sulla base di un programma, a moduli,
proposti dall'Organismo bilaterale OBN.
I moduli formativi conformi a quelli proposti dall'Organismo bilaterale OBN
risultanti eventualmente già frequentati dal soggetto in un precedente contratto
di inserimento / reinserimento presso un'altra azienda sono considerati già
adempiuti anche in occasione di ciascun nuovo contratto d'inserimento presso
altre diverse aziende, fatto salvo, con riferimento al contesto aziendale
specifico, la parte relativa alle nozioni di prevenzione antinfortunistica che
deve essere ripetuta.
[
]
Dichiarazione a verbale n. 1
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i),
D.lgs. n. 276/03, la registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato
(tutor o referente formativo aziendale).
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si riservano di definire un modello di progetto individuale di
inserimento, da proporre per l'utilizzo nel sistema.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti auspicano l'estensione anche ai lavoratori disabili, riconosciuti tali
ai sensi della legge n. 68/99 della disciplina del contratto di
inserimento/reinserimento lavorativo e dei relativi benefici contributivi.
Art. __ Telelavoro.
Le parti riconoscono nel telelavoro uno strumento finalizzato alla
modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro, che permette anche ai
lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale attraverso
una maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati.
Pertanto, con il presente articolo le parti, recependo l'accordo
interconfederale sottoscritto da ___________________________ in data ____
intendono regolamentare la disciplina del telelavoro nell'ambito del CCNL come
segue.
1) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il presente articolo regolamenta esclusivamente la prestazione di lavoro
dipendente svolta in regime di telelavoro.
Il telelavoro costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a
domicilio e ad esso si applica la disciplina qui di seguito prevista.
Per i dipendenti che operano in regime di telelavoro, le clausole normative ed
economiche del presente contratto s'intendono sostituite da quelle speciali
riportate in questo articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni
in esse contemplate; per tutte le altre, si applicano le disposizioni contenute
nel presente CCNL.
2) Per telelavoro s'intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata
con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti
telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in
altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro
aziendale.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta, anche in via
telematica, all'interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a
distanza, non implichi l'impiego della strumentazione informatica come mezzo
propedeutico allo svolgimento della attività lavorativa.
[
]
Nel caso di prestazione lavorativa in regime di telelavoro, dovranno essere
indicati al lavoratore, in forma scritta: l'unità produttiva di appartenenza, la
sua collocazione all'interno dell'organico aziendale e il responsabile di
riferimento, la descrizione della attività lavorativa da svolgere e le clausole
contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto tramite la
consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro di una copia del CCNL
in vigore).
[
]
4) Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e
dal CCNL di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l'attività
all'interno dei locali della impresa.
Analogamente, il carico di lavoro e i livelli di prestazione sono equivalenti a
quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l'attività nel locali della
impresa.
Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda e
può disporre rientri periodici di quest'ultimo nell'impresa per motivi di
programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui
con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento, per svolgimento di specifiche attività considerate non
telelavorabili e per l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto 10, e
per altre motivazioni definite a livello aziendale.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di
lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono l'attività all'interno dei locali della impresa.
Essi sono altresì sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali
lavoratori.
5) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e
le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico della impresa.
Il telelavoratore è tenuto a segnalare l'eventuale guasto al datore di lavoro
con la massima tempestività.
[
]
6) Al lavoratore in regime di telelavoro, si applica la disciplina prevista
dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente CCNL in materia di orario di
lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro in regime di telelavoro potranno
svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, in quanto
per la particolare natura del tipo di rapporto, al lavoratore è concessa una
maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione
della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia alla durata
giornaliera della stessa.
Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale ovvero a livello
individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità
nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nella impresa.
Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o
predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a
straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno.
In caso contrario, troveranno applicazione le disposizioni contrattuali riferite
a tali istituti.
7) Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si
applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.
Pertanto l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire
per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla
inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la
sua conformità alla legislazione in materia.
Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai
rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è
tenuto ad attenersi.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di
salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di
prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro.
Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale
accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.
Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla direzione
aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria
postazione di lavoro, specificandone i motivi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni ricevute.
[
]
9) Le parti convengono che l'eventuale installazione di qualsiasi strumento di
controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 626/94 di recepimento della
Direttiva
90/270/CEE relativa ai videoterminali.
10) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso alle cariche e alla
attività sindacale che si svolge nell'impresa.
11) Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e
consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito alla introduzione del
telelavoro in azienda.
12) È possibile adottare il regime di telelavoro, secondo le disposizioni e le
indicazioni sopra specificate, anche per i lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale.
Le parti si riservano di verificare la conformità del presente articolato
contrattuale con il testo definitivo e ufficiale dell'accordo interconfederale,
con riserva di eventuali armonizzazioni.
Art. __ (26) -
Inquadramento unico dei lavoratori.
[
]
Togliere il capitolo: Commissione Tecnica Paritetica Nazionale.
Art. __ (29) - Orario di lavoro.
Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
La durata dell'orario contrattuale è normalmente di 40 ore settimanali e
normalmente di 8 ore giornaliere, normalmente distribuite su 5 giorni.
Art. __ (31) - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione o
viceversa.
Sono aggiunti i seguenti nuovi ultimi commi:
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione della flessibilità
di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero
consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in
flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 66/03, nel caso di adozione
della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della
prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo
settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più
11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano
definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Art. __ (__) - Flessibilità
tempestiva.
In considerazione delle variazioni imprevedibili e urgenti della domanda le
aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'intenzione di
avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere alla
necessità di assecondare variazioni di intensità dell'attività dell'azienda, di
parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati
periodi dell'anno, il normale orario contrattuale settimanale.
Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU,
illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso
alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei
periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore
necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede
di esame tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda
anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento
dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Allo scadere del 5° giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità
diventa operativa.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le
modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e
tecnico produttive aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe
individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei
periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La
compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di
dodici mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità.
Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di
supero o con un periodo di riduzione. I lavoratori interessati alla flessibilità
percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale
sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di
orario.
Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà
corrisposta la maggiorazione del 22%. Tale maggiorazione è da liquidare con la
retribuzione relativa al periodo di superamento. La presente normativa sulla
flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le Parti.
Chiarimento a verbale.
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte
dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all'art. __ (31).
Dichiarazione a verbale n. 1
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur
partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative della azienda
lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero
della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate
compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto
disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le aziende che non manifestino l'intenzione di avvalersi della regolamentazione
relativa alla flessibilità tempestiva potranno non applicare la procedura avendo
già concordato a livello aziendale tale materia.
Art. __
(32) - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario
contrattuale settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di
flessibilità dell'orario di lavoro di cui agli artt. __ (31) e __ (Flessibilità
tempestiva).
Sono aggiunti i seguenti nuovi commi:
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, D.lgs. 8.4.03 n. 66 è fissato in 12 mesi,
a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della
complessità delle soluzioni tecnico organizzative adottate nel settore.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03, in caso di adozione di un
orario variabile articolato su più settimane e di assenza di una specifica
regolamentazione a livello aziendale, il limite di 8 ore di lavoro notturno
nelle 24 ore è calcolato come media su un arco di tempo di 12 mesi.
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, considerata la particolare esigenza del
settore di garantire lo svolgimento continuativo di talune attività nel fine
settimana per mezzo di lavoratori specificamente addetti ad esse con orari di
lavoro particolari, anche a tempo parziale, distribuiti su una parte dei giorni
settimanali, si prevede che per tali fattispecie le parti al livello aziendale
possano concordare che la durata massima dell'orario lavorativo di 8 ore di cui
all'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 66/03 sia calcolata come media su un periodo
settimanale o plurisettimanale.
Art. __ (33) - Lavoro a turni.
Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente nuovo comma:
Ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 66/03, nel caso di modifica del turno assegnato
il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di
un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.
Art. __ (37) - Recupero
delle ore perdute.
L'art. __ (37) - Recupero delle ore perdute è sostituito dal seguente:
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle Parti possono essere
recuperate, ove l'azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa
definizione congiunta, con le seguenti modalità: qualora il recupero sia
effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel
limite massimo di 1 ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino a
concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata
il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore
perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di
ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSU.
Il recupero potrà essere effettuato entro i 60 giorni utili successivi al
momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di
lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le Parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente
stabilite d'intesa con la RSU.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal
presente articolo il recupero venga effettuato anche al fine di evitare
eventuali contenziosi con l'Istituto assicuratore nel caso di richiesta di
integrazione salariale.
Art. ... (45) -
Portatori di handicap e invalidi.
Il titolo è sostituito dal seguente:
Lavoratori disabili.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone
disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli
strumenti agevolativi previsti dalla legge 12.3.99 n. 68, anche nell'ambito
delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle aziende.
Art. __ (49) - Tutela della
maternità.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda, con decorrenza
1.1.05 integrerà il trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore per
il periodo di astensione fino a concorrenza dell'intera retribuzione netta per i
primi 5 mesi.
È aggiunta la seguente:
Nota a verbale.
Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di legge sulla tutela fisica ed
economica delle lavoratrici, le Parti raccomandano che la lavoratrice
interessata segnali all'azienda lo stato di gravidanza.
Art. __ (52) - Iniziative a sostegno della formazione continua.
Il punto b), comma 1, è sostituito dal seguente:
(b) i lavoratori che siano inviati dalla azienda a frequentare corsi di
formazione continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto
precedente, previsti da piani formativi aziendali o territoriali - anche
nell'ambito di Fondimpresa - concordati tra le parti sociali anche in coerenza
con quanto previsto dall'art. 17, legge n. 196/97 e successive modificazioni.
Modificare il comma 2 prevedendo la seguente aggiunta dopo "occupati
nell'azienda": il calcolo del monte ore e il suo utilizzo possono essere fatti
anche su base biennale.
Comma 6: il 2% riguarda sia i corsi della lett. a) che quelli della lett. b).
L'art. __ (68) - Lavoro discontinuo è sostituito dal seguente:
Art. __ (68) - Lavoro
discontinuo.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
48 ore medie settimanali.
In funzione della peculiare tipologia e delle caratteristiche delle mansioni
svolte, tale durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad
un periodo di 12 mesi.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti addetti al
trasporto di persone.
[
]
Protocollo n. __ (3) -
Codice di condotta.
La disposizione transitoria è sostituita dalla presente:
Le Parti confermano le intese che avevano condotto alla definizione del
Protocollo n. 3,
CCNL 31.5.00 e concordano che l'attuazione delle "disposizioni
finali e verifiche" sia esaminata in un apposito incontro tra le Parti - che
potrà svolgersi anche nell'ambito dell'Osservatorio bilaterale - da effettuarsi
entro il 31.12.04.
Protocollo n. __ (2) - Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Il testo è sostituito dal seguente:
Tutela della dignità personale dei lavoratori.
Le Parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
clima aziendale idoneo allo svolgimento della attività. A tal fine dovrà essere
assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso
quanto attiene alla condizione sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che
arrechino offesa alla personalità e alla integrità psico-fisica della
lavoratrice e del lavoratore. In particolare saranno evitati comportamenti
discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono
rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In
caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni
sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali
condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento,
viene inserita, allegata al presente contratto, la
risoluzione del Consiglio CEE
del 29.5.90.
In caso di emanazione di specifiche normative, le parti si incontreranno e ne
faranno oggetto di valutazione.