Responsabilità di un legale rappresentante per l'omissione di opportuni accorgimenti antisdrucciolo dei gradini di accesso ad un locale - Sussiste.
La Corte afferma che "Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 2, art. 58, comma 1, lett. a); ora riformulato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 64, comma 1, lett. a), art. 68, comma 1, lett. b)."
SEZIONE TERZA PENALE
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
D.E.S., nato il (OMISSIS);
Avverso la Sentenza Tribunale di Teramo, emessa il 16/05/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ferrara Fedele, difensore di fiducia del ricorrente, D.E.S..
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, poichè gli scalini in questione per qualità e tipo di materiale usato, non potevano essere considerati sdrucciolevoli;
2. che la decisione impugnata comunque non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/11/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Teramo, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare il giudice del merito ha accertato che i gradini di accesso al locale denominato "(OMISSIS)" (ubicato a (OMISSIS), del quale era rappresentante legale D.E. S.) non erano muniti degli opportuni accorgimenti antisdrucciolo; il tutto nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 2, art. 58, comma 1, lett. a); ora riformulato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 64, comma 1, lett. a), art. 68, comma 1, lett. b)."
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, sia perchè prive dell'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da porre a base delle censure medesime; sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Dette censure sono comunque infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da D. E.S., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008