Responsabilità di un legale rappresentante per l'omissione di opportuni accorgimenti antisdrucciolo dei gradini di accesso ad un locale - Sussiste.

La Corte afferma che "Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 2, art. 58, comma 1, lett. a); ora riformulato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 64, comma 1, lett. a), art. 68, comma 1, lett. b)."


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARMO Margherita - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:

D.E.S., nato il (OMISSIS);
Avverso la Sentenza Tribunale di Teramo, emessa il 16/05/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ferrara Fedele, difensore di fiducia del ricorrente, D.E.S..

Fatto


Il Tribunale di Teramo, con sentenza emessa in data 16/05/08, dichiarava D.E.S. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 2; art. 58, comma 1, lett. a) e lo condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda; pena interamente condonata.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, poichè gli scalini in questione per qualità e tipo di materiale usato, non potevano essere considerati sdrucciolevoli;
2. che la decisione impugnata comunque non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 05/11/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
Diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Teramo, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare il giudice del merito ha accertato che i gradini di accesso al locale denominato "(OMISSIS)" (ubicato a (OMISSIS), del quale era rappresentante legale D.E. S.) non erano muniti degli opportuni accorgimenti antisdrucciolo; il tutto nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 303 del 1956, art. 7, comma 2, art. 58, comma 1, lett. a); ora riformulato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 64, comma 1, lett. a), art. 68, comma 1, lett. b)."


Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, sia perchè prive dell'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da porre a base delle censure medesime; sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Dette censure sono comunque infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da D. E.S., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
 
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008