LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
C.E., nato il (OMISSIS);
Avverso la Sentenza Tribunale di Roma, emessa il 31/03/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 31/03/08, dichiarava C.E., colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, art. 20, sub a); D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. b) e art. 89, sub b); D.P.R. n. 303 del 1956, art. 39 e art. 58, sub b); D.P.R. n. 303 del 1956, art. 40 e art. 58, sub b); D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 8, art. 389, sub c) ((capi a), b), c), d), e) della rubrica)) e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5; trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593 c.p.p., comma 3, - deducendo censure varie.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 28/10/08, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
C.E. - con sentenza del Tribunale di Roma del 31/03/08 - quale rappresentante legale della ditta P. s.r.l., è stato ritenuto responsabile delle contravvenzioni come contestate in atti; il tutto, come indicato nelle imputazioni di cui ai capi a), b), c), d), e).
Tanto premesso si rileva che il Tribunale è pervenuto alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato mediante un iter argomentativo sostanzialmente apodittico ed apparente perchè privo dei seguenti elementi essenziali:
a) l'individuazione delle condotte materiali attribuite a C.E., con particolare riferimento al contesto ambientale relativo al sito aziendale ed ai luoghi di lavoro, ove sono state accertate le violazioni contestate all'imputato medesimo;
b) la precisa individuazione della posizione giuridica del ricorrente. C.E., cui è stato attribuito in modo generico ed indistinto la qualifica di committente e/o di datore di lavoro; qualifiche incompatibili fra loro ai fini della disciplina normativa della tutela della salute e della sicurezza di lavoro.
Trattasi di lacune motivazionali radicali che rendono - tenuto conto, altresì, del fatto che le previsioni legislative riportate nei capi di imputazione sono stati formalmente abrogate D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 304, con conseguente necessità di individuare con precisione le disposizioni del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nelle quali sono state riprodotte le contravvenzioni de quibus - incomprensibili l'iter logico - giuridico seguito dal giudice e posto a base della decisione de qua (vedi sul punto Cass. Sez. Unite Sent. n. 25932 del 26/06/08, rv 239692).
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma del 31/03/08 con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo giudizio.
Trattasi di lacune motivazionali radicali che rendono - tenuto conto, altresì, del fatto che le previsioni legislative riportate nei capi di imputazione sono stati formalmente abrogate D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 304, con conseguente necessità di individuare con precisione le disposizioni del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nelle quali sono state riprodotte le contravvenzioni de quibus - incomprensibili l'iter logico - giuridico seguito dal giudice e posto a base della decisione de qua (vedi sul punto Cass. Sez. Unite Sent. n. 25932 del 26/06/08, rv 239692).
Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma del 31/03/08 con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008