Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 21 giugno 2000
Validità: 01.01. 2000 - 31.12.2003
Parti:
Anpo e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Ombrelli, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Art. 2 - Norme generali. Efficacia delle disposizioni concordate - clausola di salvaguardia. Art. 7 - Decorrenza e durata. Art. 8 bis - Formazione. 1. A livello nazionale. 2. A livello territoriale. 3. A livello aziendale. Art. 22 - Periodo di prova. Art. 25 - Contratto a termine. Art. 25 bis - Contratto part-time. Norma transitoria. Art. 25 ter - Contratto di lavoro interinale. Art. 25 quater - Contratto di lavoro ripartito (job sharing). Art. 25 quinquies - Disciplina dell'apprendistato. Art. 26 - Orario di lavoro. Art. 28 - Orario di lavoro in regime di flessibilità. Art. 29 - Lavoro straordinario. Chiarimento a verbale turni 6X6. Art. 30 - Lavoro notturno, domenicale e festivo. Lavoro notturno. Decorrenza. Art. 30 bis - Banca delle ore individuale. Nota per la stesura definitiva. Art. 35 - Determinazione della retribuzione oraria. |
Turni 6x6. Art. 36 - Corresponsione della retribuzione. Cessione di quote della retribuzione. Art. 44 - Trattenute per risarcimento danni. Art. 45 - Permessi, assenze e aspettative. Art. 54 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali. Art. 55 - Malattia e infortunio non sul lavoro. A) Assenze dal lavoro. C) Conservazione del posto. Art. 56 - Iniziative a sostegno della formazione continua. Norma transitoria: decorrenza. Art. 57 - Facilitazioni ai lavoratori studenti. Norma transitoria: decorrenza. Art. 65 - Regolamentazione della contrattazione aziendale. Soggetti. Art. 98 - Inquadramento unico dei lavoratori. Commissione tecnica paritetica. Art. 99 - Minimi contrattuali - una tantum. Tabella A - Aumenti retributivi Anpo Tabella B - Minimi tabellari Anpo Importo forfettario 'una tantum'. Protocollo 7 - Previdenza complementare Previdenza complementare - norme per calcolare la contribuzione. Protocollo ...... - Codice di condotta |
Addì 21 giugno 2000, in Milano tra
Associazione Nazionale Produttori Ombrelli (Anpo) e le OOSS: Filta-Cisl,
Filtea-Cgil, Uilta-Uil è stato rinnovato il
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 27 giugno 1996 da valere per le aziende che
producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima
Art. 8 bis - Formazione.
Le Parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi
interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e
nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori
apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale,
caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla
esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del
sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la
formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei
problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti
dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le
parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1. agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire al
lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà
derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o per accedere a nuovi
sbocchi occupazionali;
2. fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di
relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove
regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono
sull'utilità di:
1. A livello nazionale.
1.1. Avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza
Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture
pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi
indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad
indirizzo specifico di settore la cui assenza costituisce grave fattore negativo
per la possibilità di assunzione di personale specializzato.
1.2. Individuare altre specifiche proposte, anche in raccordo con la Commissione
interconfederale per le politiche formative, da portare all'attenzione delle
istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli
interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari
nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti per consentire al
sistema produttivo del settore di rispondere tempestivamente e con flessibilità
ai cambiamenti.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché
le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione
delle strutture territoriali, di cui al paragrafi 2 e 3 dell'art. (ex 7), per il
loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.3. Prevedere la costituzione di un Organismo bilaterale per predisporre
congiuntamente progetti di formazione continua nonché studi e ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione
di processo e delle strutture produttive da un lato, ed esigenze formative
dall'altro;
- valorizzare le potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al
personale femminile per facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta
di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori;
- elaborare linee-guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare
anche congiuntamente per presentare agli organismi pubblici competenti proposte
per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione
professionale che interessino il settore;
- valutare alla luce dell'evoluzione della tecnica ambientale l'opportunità di
rivedere gli schemi di progetto di formazione per i rappresentanti per la
sicurezza al fine dell'aggiornamento sulle problematiche correlate all'ambiente
del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal
D.lgs. 19.9.94 n. 626.
1.4. Progetti formativi.
Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative
di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali
iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto
previsto all'art... del presente CCNL. Ferme restando le rispettive autonomie
operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative
da progettare e realizzare congiuntamente.
1.5. Per le azioni positive per le pari opportunità: predisporre programmi di
studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del
personale femminile, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di
comune accordo a livello nazionale.
In parallelo sarà condotta una analisi sull'adeguatezza delle strutture
formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari
opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in
relazione alle Raccomandazioni UE ed alla legislazione nazionale, schemi di
progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove
concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti
con le OO.SS."; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce
titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei
progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi
applicati.
2. A livello territoriale.
2.1. Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai
lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed
organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in
modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei
giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo
determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni
che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione
professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative
rivolte ai giovani in CFL;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione
dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto
concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli
enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione
professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi
tengano conto delle prospettate esigenze del settore.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la
valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione
di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di
lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti
nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n.
125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà
locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
2.2. Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente
di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n.
626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3. Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione
professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del
lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la
utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e
acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine
di formare al lavoro le persone disabili.
3. A livello aziendale.
3.1. Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione
comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del
monte ore di cui all'art... "Iniziative a sostegno della formazione continua".
3.2. Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento
a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai
processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed
organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
3.3. Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la
predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza,
secondo le previsioni legislative.
3.4. Le Direzioni aziendali, in merito alla formazione esterna degli
apprendisti, faranno riferimento ai programmi ed ai percorsi didattici che le
parti concerteranno a livello nazionale.
3.5. In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi
effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione
aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei
soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la
frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o
realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a
livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente
paragrafo 2.3.
Art. 25 - Contratto a termine.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate
dalle leggi vigenti, dall'Accordo interconfederale 18.12.88, punto 10, integrate
dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto
specificamente demandato alla contrattazione collettiva dall'art. 23, punto 1),
legge 28.2.87 n. 56.
Al comma 3 inserire il seguente punto 9):
9) esigenze di sostituzione di lavoratori di cui sia programmata l'assenza con
diritto alla conservazione del posto; in tal caso è possibile prevedere, tra il
lavoratore, di cui è programmata l'assenza, e il sostituto, un periodo di
affiancamento sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito,
al fine di consentire il passaggio delle consegne. Tale periodo di affiancamento
non potrà superare la durata complessiva di 30 giorni di calendario.
[
]
Art. 25 ter -
Contratto di lavoro interinale.
Il contratto di lavoro interinale è consentito solo nelle circostanze e con le
modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla regolamentazione del
presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificatamente demandato
dall'art. 1, comma 2, lett. a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4, legge 24.6.97 n.
196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dal vari istituti
contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle
ipotesi di contratto di lavoro interinale previste dalla legislazione vigente,
le Parti hanno inteso individuare le ulteriori causali, ipotesi e mansioni per
le quali è consentita la prestazione di lavoro interinale ai sensi delle sopra
citate norme della legge n. 196/97.
[
]
5. Personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione ed
istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti, non
reperibile nei normali assetti produttivi aziendali.
6. Personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia
straordinaria degli impianti.
[
]
8. Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo
della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti
organizzativi e/o produttivi e /o tecnologici.
9. Esigenza di sperimentazione di professionalità e specializzazioni diverse da
quelle già esistenti nell'organico aziendale.
[
]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di
lavoro interinale, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o
più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa
informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, delle cause, delle
lavorazioni e/o reparti interessati e alla relativa durata. Analoga informativa
riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente
stabiliti.
Art.
25 quater - Contratto di lavoro ripartito (job sharing).
[
]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del job
sharing, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio
specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul
piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobbligati.
A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed
eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza
con il rinnovo biennale della parte economica.
Art. 25 quinquies
- Disciplina dell'apprendistato.
(ora nella parte generale)
Il testo contrattuale è sostituito dall'Accordo ..... del 5.11.98.
Art. 26 - Orario di lavoro.
Il comma 1 è preceduto dal seguente:
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe
relative.
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca
di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si
realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche
articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali; per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i
costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del
mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli
reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di
più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in
base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un
periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni
dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.
Art. 28 -
Orario di lavoro in regime di flessibilità.
(dopo la Dichiarazione a verbale n. 1 sono aggiunte le seguenti)
[
]
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente
articolo attua una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30.8.99 (G.U. n.
186, Serie Generale, 10.8.99): "Termini e modalità dell'informazione alle
Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro
straordinario per le imprese industriali nel caso di orario articolato su base
plurisettimanale".
Art. 29 - Lavoro straordinario.
Omissis
al comma 4 aggiungere
... (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento
delle collezioni e impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di
ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni
di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con
effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione
continua correlati all'attività dell'azienda).
Art. 30 - Lavoro
notturno, domenicale e festivo.
Omissis
Lavoro notturno.
[
]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 (Durata della prestazione) del citato decreto legislativo,
in caso di adozione di un orario articolato sii più settimane il periodo di
riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, in mancanza
di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media sui
base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il
trasferimento del lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di
inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di
soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato
a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare
l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle
competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30
giorni.
[
]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e,
in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è
effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore
di lavoro.
Art. 30 bis - Banca
delle ore individuale.
A far data 1.1.01 ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca
individuale delle ore le prime 8 ore annue di lavoro straordinario che su
richiesta dell'interessato saranno recuperate sotto forma di riposi
compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con
la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare
preventivamente, entro il mese di gennaio di ogni anno. per iscritto, la sua
volontà di recupero.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro
straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[
]
I riposi di cui ai commi. precedenti potranno essere goduti entro l'anno solare
successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria a
condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di
almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più
dei 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate
necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Al termine del periodo di cui sopra le eventuali ore che risultassero ancora
accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento del
pagamento.
Art. 54 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Inserire dopo il comma 2:
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del
certificato medico, dare notizia all'Autorità dl Pubblica sicurezza del Comune
in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la
morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
Art. 98 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Commissione tecnica paritetica.
(il capitolo "Commissione paritetica" è sostituito dal seguente)
Le Parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica nazionale
finalizzata allo studio degli effetti delle innovazioni tecnologiche ed
organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche avvalendosi del
contributo costituito da significative esperienze aziendali.
La Commissione, che delibera all'unanimità, produrrà un Rapporto complessivo per
le Parti stipulanti entro il 28.2.02.
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno dopo tale data per
una verifica relativa ai risultati dei lavori della Commissione tecnica
paritetica nazionale.
In particolare valuteranno l'opportunità di recepire nel testo contrattuale le
conclusioni del rapporto della Commissione stessa, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale rispondente alle
realtà produttive e organizzative;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di
specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
Protocollo ...... - Codice
di condotta
Le Parti concordano il presente Codice di condotta per le imprese che operano a
livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende
che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o
consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o
infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al
proprio diretto controllo, le seguenti 7 Convenzioni OIL:
1) Divieto di lavoro forzato (Convenzioni
29 e
105)
È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2) Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni
87 e
98)
Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire
ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori
ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3) Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione
138)
È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età
inferiore al 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei
Paesi interessati.
4) Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni
100 e
111)
I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in
relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo
religioso, opinione politica od origine sociale.
L'adesione al codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema
trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti
stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere la più ampia diffusione e
applicazione del Codice di condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di condotta informerà e definirà
congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti
nei confronti dei fornitori-partner commerciali in caso di comportamenti non
conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire
nel contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel
Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento
nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e
applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra
le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".
Diritti di informazione.
L'impresa italiana, applicando il Codice di condotta, fornirà specifiche
informazioni alle RSU interessate, in occasione delle ordinarie procedure per
l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti
e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti
tematiche:
1) le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Codice;
2) lo stato di applicazione del codice e le fasi di sperimentazione
eventualmente previste;
3) i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del codice
e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere
controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partner commerciali;
4) le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali,
Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha
carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che
siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o
danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in
materia di tutela della "privacy" vigenti nella legislazione italiana.
Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
Le Parti riconoscono che il codice di condotta costituisce uno strumento per
contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al
proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano
realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o
trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro
minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro
forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente
compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le
normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al
lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni
caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente
previste in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione
locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate
al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo
sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con
il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri
fornitori-partner diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti
ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partner si rendessero
responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia
dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle
Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da
organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per
contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire
l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.
Eliminazione del lavoro forzato obbligatorio e di ogni forma di
discriminazione nel lavoro.
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi OIL che
vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione
per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza
nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito
dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni OIL in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà
per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.
Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla
contrattazione collettiva.
L'applicazione del codice di condotta comporta per l'impresa italiana il
rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di
associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme
fondamentali OIL, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata dalla
Conferenza internazionale OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle
aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno
ratificato le Convenzioni fondamentali OIL concernenti i principi e i diritti di
libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa
italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in
materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire OO.SS. liberamente
scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla
contrattazione collettiva.
Applicazione ed efficacia del Codice di condotta.
L'impresa italiana applicherà il Codice di condotta attraverso gli strumenti e
le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa
italiana al rispetto delle leggi esistenti nel diversi contesti nazionali in cui
essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse
debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle rappresentanze sindacali nelle proprie
società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partner
commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla
tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento
del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle
forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di
contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o
il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno
consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti
fornitori-partner commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in
attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello
locale;
2. diffondere il testo del Codice di condotta in lingua locale e curare che esso
venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto
controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di condotta principalmente con il
ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle
lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei
fornitori-partner commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche
locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per
rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di
controllo e monitoraggio o comunque accertate dall'impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di. inosservanza del Codice di
condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
fornitori-partner commerciali.
Disposizioni finali e verifiche.
Le Parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello
stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali
notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie
prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche
indipendenti affine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice,
avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle
sedi istituzionali di Governo.
Le Parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione
della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti
il marchio sociale.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio congiunturale le Parti:
1. effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al
Codice di condotta;
2. propongono al Governo, ai Ministeri. competenti e alle Autorità UE, gli
interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio
internazionale.
Disposizione transitoria: decorrenza.
Una prima verifica del presente Protocollo, relativamente al Codice di condotta,
sarà effettuata entro il 31 dicembre 2001.