Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 21 giugno 2000
Validità: 01.01. 2000 - 31.12.2003
Parti: Anpo e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Ombrelli, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 2 - Norme generali.
• Efficacia delle disposizioni concordate - clausola di salvaguardia.
Art. 7 - Decorrenza e durata.
Art. 8 bis - Formazione.
1. A livello nazionale.
2. A livello territoriale.
3. A livello aziendale.
Art. 22 - Periodo di prova.
Art. 25 - Contratto a termine.
Art. 25 bis - Contratto part-time.
• Norma transitoria.
Art. 25 ter - Contratto di lavoro interinale.
Art. 25 quater - Contratto di lavoro ripartito (job sharing).
Art. 25 quinquies - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 26 - Orario di lavoro.
Art. 28 - Orario di lavoro in regime di flessibilità.
Art. 29 - Lavoro straordinario.
• Chiarimento a verbale turni 6X6.
Art. 30 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
• Lavoro notturno.

• Decorrenza.
Art. 30 bis - Banca delle ore individuale.
• Nota per la stesura definitiva.
Art. 35 - Determinazione della retribuzione oraria.
  • Turni 6x6.
Art. 36 - Corresponsione della retribuzione.
• Cessione di quote della retribuzione.
Art. 44 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 45 - Permessi, assenze e aspettative.
Art. 54 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 55 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
A) Assenze dal lavoro.
C) Conservazione del posto.
Art. 56 - Iniziative a sostegno della formazione continua.
• Norma transitoria: decorrenza.
Art. 57 - Facilitazioni ai lavoratori studenti.
• Norma transitoria: decorrenza.
Art. 65 - Regolamentazione della contrattazione aziendale.
• Soggetti.
Art. 98 - Inquadramento unico dei lavoratori.
• Commissione tecnica paritetica.

Art. 99 - Minimi contrattuali - una tantum.
• Tabella A - Aumenti retributivi Anpo
• Tabella B - Minimi tabellari Anpo
• Importo forfettario 'una tantum'.
Protocollo 7 - Previdenza complementare
• Previdenza complementare - norme per calcolare la contribuzione.
Protocollo ...... - Codice di condotta

Addì 21 giugno 2000, in Milano tra Associazione Nazionale Produttori Ombrelli (Anpo) e le OOSS: Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 giugno 1996 da valere per le aziende che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima

Art. 8 bis - Formazione.
Le Parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1. agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire al lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2. fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sull'utilità di:

1. A livello nazionale.
1.1. Avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad indirizzo specifico di settore la cui assenza costituisce grave fattore negativo per la possibilità di assunzione di personale specializzato.
1.2. Individuare altre specifiche proposte, anche in raccordo con la Commissione interconfederale per le politiche formative, da portare all'attenzione delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti per consentire al sistema produttivo del settore di rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
La documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, di cui al paragrafi 2 e 3 dell'art. (ex 7), per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.3. Prevedere la costituzione di un Organismo bilaterale per predisporre congiuntamente progetti di formazione continua nonché studi e ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive da un lato, ed esigenze formative dall'altro;
- valorizzare le potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile per facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori;
- elaborare linee-guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare anche congiuntamente per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- valutare alla luce dell'evoluzione della tecnica ambientale l'opportunità di rivedere gli schemi di progetto di formazione per i rappresentanti per la sicurezza al fine dell'aggiornamento sulle problematiche correlate all'ambiente del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626.
1.4. Progetti formativi.
Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art... del presente CCNL. Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare congiuntamente.
1.5. Per le azioni positive per le pari opportunità: predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale.
In parallelo sarà condotta una analisi sull'adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle Raccomandazioni UE ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le OO.SS."; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi applicati.

2. A livello territoriale.
2.1. Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in CFL;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n. 125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
2.2. Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3. Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.

3. A livello aziendale.
3.1. Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art... "Iniziative a sostegno della formazione continua".
3.2. Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
3.3. Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
3.4. Le Direzioni aziendali, in merito alla formazione esterna degli apprendisti, faranno riferimento ai programmi ed ai percorsi didattici che le parti concerteranno a livello nazionale.
3.5. In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 2.3.

Art. 25 - Contratto a termine.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, dall'Accordo interconfederale 18.12.88, punto 10, integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato alla contrattazione collettiva dall'art. 23, punto 1), legge 28.2.87 n. 56.
Al comma 3 inserire il seguente punto 9):
9) esigenze di sostituzione di lavoratori di cui sia programmata l'assenza con diritto alla conservazione del posto; in tal caso è possibile prevedere, tra il lavoratore, di cui è programmata l'assenza, e il sostituto, un periodo di affiancamento sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire il passaggio delle consegne. Tale periodo di affiancamento non potrà superare la durata complessiva di 30 giorni di calendario.
[…]

Art. 25 ter - Contratto di lavoro interinale.
Il contratto di lavoro interinale è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificatamente demandato dall'art. 1, comma 2, lett. a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4, legge 24.6.97 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dal vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro interinale previste dalla legislazione vigente, le Parti hanno inteso individuare le ulteriori causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro interinale ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196/97.
[…]
5. Personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione ed istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti, non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali.
6. Personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia straordinaria degli impianti.
[…]
8. Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e /o tecnologici.
9. Esigenza di sperimentazione di professionalità e specializzazioni diverse da quelle già esistenti nell'organico aziendale.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro interinale, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, delle cause, delle lavorazioni e/o reparti interessati e alla relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.

Art. 25 quater - Contratto di lavoro ripartito (job sharing).
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del job sharing, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobbligati. A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza con il rinnovo biennale della parte economica.

Art. 25 quinquies - Disciplina dell'apprendistato.
(ora nella parte generale)
Il testo contrattuale è sostituito dall'Accordo ..... del 5.11.98.

Art. 26 - Orario di lavoro.
Il comma 1 è preceduto dal seguente:
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali; per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.

Art. 28 - Orario di lavoro in regime di flessibilità.
(dopo la Dichiarazione a verbale n. 1 sono aggiunte le seguenti)
[…]
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30.8.99 (G.U. n. 186, Serie Generale, 10.8.99): "Termini e modalità dell'informazione alle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali nel caso di orario articolato su base plurisettimanale".

Art. 29 - Lavoro straordinario.
Omissis
al comma 4 aggiungere
... (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni e impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda).

Art. 30 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
Omissis
Lavoro notturno.
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 (Durata della prestazione) del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato sii più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media sui base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento del lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 30 bis - Banca delle ore individuale.
A far data 1.1.01 ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 8 ore annue di lavoro straordinario che su richiesta dell'interessato saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ogni anno. per iscritto, la sua volontà di recupero.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[…]
I riposi di cui ai commi. precedenti potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più dei 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Al termine del periodo di cui sopra le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento del pagamento.

Art. 54 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Inserire dopo il comma 2:
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del certificato medico, dare notizia all'Autorità dl Pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.

Art. 98 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Commissione tecnica paritetica.

(il capitolo "Commissione paritetica" è sostituito dal seguente)
Le Parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica nazionale finalizzata allo studio degli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche avvalendosi del contributo costituito da significative esperienze aziendali.
La Commissione, che delibera all'unanimità, produrrà un Rapporto complessivo per le Parti stipulanti entro il 28.2.02.
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno dopo tale data per una verifica relativa ai risultati dei lavori della Commissione tecnica paritetica nazionale.
In particolare valuteranno l'opportunità di recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione stessa, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale rispondente alle realtà produttive e organizzative;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.

Protocollo ...... - Codice di condotta
Le Parti concordano il presente Codice di condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti 7 Convenzioni OIL:
1) Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105)
È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2) Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98)
Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3) Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138)
È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore al 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4) Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111)
I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica od origine sociale.
L'adesione al codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere la più ampia diffusione e applicazione del Codice di condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori-partner commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire nel contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".

Diritti di informazione.
L'impresa italiana, applicando il Codice di condotta, fornirà specifiche informazioni alle RSU interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1) le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Codice;
2) lo stato di applicazione del codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
3) i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partner commerciali;
4) le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della "privacy" vigenti nella legislazione italiana.

Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
Le Parti riconoscono che il codice di condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partner diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partner si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.

Eliminazione del lavoro forzato obbligatorio e di ogni forma di discriminazione nel lavoro.
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi OIL che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni OIL in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.

Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva.
L'applicazione del codice di condotta comporta per l'impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali OIL, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata dalla Conferenza internazionale OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire OO.SS. liberamente scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.

Applicazione ed efficacia del Codice di condotta.
L'impresa italiana applicherà il Codice di condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nel diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle rappresentanze sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partner commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fornitori-partner commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello locale;
2. diffondere il testo del Codice di condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partner commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dall'impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di. inosservanza del Codice di condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partner commerciali.

Disposizioni finali e verifiche.
Le Parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti affine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le Parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio congiunturale le Parti:
1. effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al Codice di condotta;
2. propongono al Governo, ai Ministeri. competenti e alle Autorità UE, gli interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio internazionale.

Disposizione transitoria: decorrenza.
Una prima verifica del presente Protocollo, relativamente al Codice di condotta, sarà effettuata entro il 31 dicembre 2001.