Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2022, n. 19617 - Caduta dall'alto dell'operaio irregolare. Ricorso inammissibile
Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 10/05/2022
Fatto
1. Con sentenza del 15 marzo 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale S.T., nella sua qualità di legale rappresentante della Edil Ponteggi s.r.l. e datore di lavoro, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1", 2" e 3" cod. pen., per avere cagionato, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione del disposto dell'art. 148 d. lgs. 81/2008, lesioni personali gravi a TO.S., consistite in politrauma da precipitazione con frattura a scoppio della vertebra Ll, frattura della branca ischio pubica sinistra, multiple fratture dei processi traversi e spinosi vertebrali, con prognosi di giorni sessanta.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione S.T., a mezzo del suo difensore, due motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo ed il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Assume che la sentenza impugnata fonda la responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni della parte offesa, tralasciando completamente il verbale, acquisito in giudizio, delle sommarie informazioni rese da A.M., nell'immediatezza del fatto, il quale ha espressamente riferito che TO.S., suo amico, non lavorava per la Edil Ponteggi s.r.l. e che egli si era recato quel giorno in cantiere solo per incontrarlo. Siffatta dichiarazione è stata del tutto pretermessa dai giudici di merito, ciò compromettendo la tenuta logica del ragionamento su cui si regge la condanna. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata
4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure formulate, con cui si lamenta l'omessa considerazione delle prove a discarico, appalesano una lettura solo parziale del tessuto argomentativo delle sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano (cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014, imp. Bruno ed altri,Rv. 259929), dal quale emergono con chiarezza le circostanze in forza delle quali è stato ritenuto che la parte offesa fosse dipendente non regolarizzato dell'impresa Edil Ponteggi s.r.l.. Come sottolinea bene il primo giudice, infatti, TO.S. si è recato in cantiere con gli abiti da lavoro ed indossava un casco dell'azienda, mentre non era la prima volta che lavoratori in nero venivano ingaggiati nel cantiere, tanto è vero che il responsabile per la sicurezza, riscontrandone la presenza, lo aveva comunicato al datore di lavoro, rilevando la grave violazione della sicurezza in cantiere. La Corte d'appello, invece, esclude ogni dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni della persona offesa, osservando che se fosse vero il racconto di A.M., e cioè se effettivamente TO.S. si fosse recato in cantiere per fargli visita, egli non sarebbe salito ad una simile altezza.
Il quadro delineato dalle sentenze di merito è, tuttavia, del tutto coerente e non appalesa i vizi lamentati, anche perché la Corte territoriale ha posto a confronto le dichiarazioni della persona offesa con quelle di A.M., dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto credibili le prime e non le seconde.
3. Le doglianze dedotte, quindi, finiscono per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623; Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).
4. D'altro canto, la semplice lettura della sentenza consente di constatare che la censura proposta in questa sede altro non è che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame. La giurisprudenza di legittimità, nondimeno, ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 de( 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6", n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/05/2022