Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2022, n. 5305 - Decorrenza della prescrizione delle contravvenzioni antinfortunistiche


 

 

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 16/12/2021


 

Fatto



1. L.C. ricorre per la cassazione della sentenza in data 4 dicembre 2020 con il Tribunale dell'Aquila l'ha condannata, con i doppi benefici, alla pena complessiva di 6.000 euro di ammenda in quanto nella sua qualità di datore di lavoro della ditta "Edilmont s.r.l.", con sede legale in Montorio al Vomano (TE) Via della Pace n.11, violava con il vincolo della continuazione le norme penali ­ di seguito indicate:
capo a) art.111, comma 2, e art 159, comma 2, lett c). d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 poiché durante l'attività ispettiva si riscontrava che, a causa della esiguità degli spazi, non era garantita la sicura viabilità delle persone, ed inoltre si accertavano le ulteriori irregolarità così rappresentate: struttura di tubi innocenti e tavole metalliche non rispondente alle norme di buona tecnica; passerella che raggiungeva il primo piano dell'opera provvisionale risultante priva di listelli, di idoneo parapetto e di supporti posti verticalmente; materiale depositato sul ponte di servizio del ponteggio; di cavi elettrici voltanti a lato sud del fabbricato; ponte su cavalletti realizzato con tavole da getto; scala metallica a due tronchi presentanti segni di danneggiamento e deterioramento;
capo b) art. 71 e art. 87, comma 2, lett c), d.lgs. n.81 del 2008 poiché durante l'attività ispettiva si accertava che la tramoggia della macchina impastatrice/miscelatrice non era dotata degli idonei e adeguati dispositivi di sicurezza per i lavoratori, ovvero risultava priva della griglia di protezione con dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento dell'attrezzatura di lavoro. L'Aquila il 02 settembre 2014.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a sei motivi, con i quali la ricorrente eccepisce la prescrizione dei reati sul rilievo che già prima della decisione (del 04 dicembre 2020), risultava essere decorso il termine massimo di prescrizione di cinque anni dalla data dei fatti-reati contestati risalenti al 02 settembre 2014 (primo motivo); deduce la violazione della legge processuale sul rilievo che il Tribunale avrebbe illegittimamente impedito alla difesa di poter comprovare l'assoluta insussistenza dei reati contestati avendo revocato, senza motivazione, l'ammissione dei testi a discarico (secondo motivo); denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sul rilievo che la comunicazione di ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria non le risulta essere mai stata effettivamente consegnata con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto essere condannata per i fatti di cui al capo di imputazione (terzo motivo); lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale si sarebbe limitato ad effettuare una mera ricostruzione dell'attività processuale

senza però poi esporre in modo quantomeno sufficiente l'aspetto, in punto di diritto, sul quale aveva fondato i propri convincimenti né spiegato le ragioni in virtù delle quali non aveva ritenuto attendibili le prove contrarie addotte dalla ricorrente (quarto motivo); prospetta vizio di motivazione per omessa giustificazione del convincimento al quale il tribunale è pervenuto (quinto motivo); si duole dell' inosservanza ed errata interpretazione legge penale (recte vizio di motivazione) in relazione all'art. 133 cod. pen. e art. 62-bis cod. pen. e, segnatamente, per omessa concessione delle attenuanti generiche (sesto motivo).
 

Diritto



1. Si premette che, sussistendone le condizioni, la motivazione è redatta in forma semplificata.
Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo.
2. La sentenza impugnata chiarisce che, dopo l'accertamento delle violazioni, gli stessi Ispettori impartivano, al datore di lavoro (L.C.) le apposite prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni, prescrizioni che la ricorrente osservava. Tant'è che, con verbale della stessa Direzione Territoriale del Lavoro dell'Aquila, in data 3 aprile 2014, la stessa datrice di lavoro era ammessa al pagamento delle sanzioni in via amministrativa nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale, notifica avvenuta, come si desume dal testo della sentenza impugnata, in data 7 aprile 2014.
Ne consegue che, alla data del 3 aprile 2014, era cessata la permanenza dei reati contestati e, siccome la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 configura un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, la prescrizione del reato decorre dal verificarsi della condizione e, quindi, dalla scadenza del termine concesso per il pagamento della somma in via amministrativa ossia, nel caso di specie, dal 7 maggio 2014.
Risultando dagli atti la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi anni 1, mesi 5 e giorni 1 (= dal 24/02/2017 al 29/09/2017 per l'evento sismico; dal 23/11/2018 al 17/05/2019 e dal 06/12/2019 al 08/05/2020, entrambi per astensione degli avvocati dalle udienze), la prescrizione è maturata in data 08/10/2020 e, pertanto, prima della data (04/12/2020) di emanazione della sentenza impugnata.
E' ius receptum che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata né nullità di ordine generale in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01).
Gli altri motivi di ricorso restano pertanto assorbiti.

3. Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.

 

P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 16/12/2021