Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2022, n. 20145 - Lavoratori irregolari e carenza di misure di sicurezza. Controllo giudiziario


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 19/04/2022
 

Fatto




1. Il Tribunale di Latina, in sede di appello cautelare reale, ha respinto il ricorso avanzato nell'interesse di L.DP. e R.A., quali legali rappresentanti delle aziende L'Orto Fiorito e Floricola 44, avverso l'ordinanza del 22.7.2021, con la quale il GIP dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca della misura del controllo giudiziario in atto nei confronti delle predette aziende, in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei suddetti legali rappresentanti L.DP. e R.A., lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., stante la sopravvenuta rnancanza delle condizioni di applicabilità previste dal comma 1 dello stesso articolo.
Deduce che l'ordinanza impugnata ha illogicamente mantenuto la misura del controllo giudiziario, nonostante abbia riconosciuto che il GIP non avesse indicato espressamente le ragioni che conducono a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di condotte illecite, stante la mancanza di elementi nuovi o sopravvenuti che possano giustificare una nuova valutazione della vicenda.
Rileva che le condizioni di applicabilità previste dall'iniziale sequestro preventivo erano venute meno e risultavano mancanti, stante l'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori e l'intervenuto adeguamento delle imprese alle prescrizioni di legge, sicché il Tribunale avrebbe dovuto prenderne atto, mentre ha omesso di argomentare in ordine alla persistente sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, in termini di attualità e concretezza del periculum.
II) Violazione di legge, relativamente alla persistenza dei presupposti che legittimano il mantenimento della misura cautelare di natura reale, e vizio di motivazione quanto alla impossibilità di revocare la misura in atto, per non avere il Tribunale chiarito quali dovrebbero essere gli elementi oggettivi e sintomatici cui ancorare il giudizio di attualità e concretezza del periculum.

 

Diritto



1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che, come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. ex multis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01).

3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è dato riscontrare alcuna effettiva violazione di legge nel percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, che non può certo definirsi radicalmente carente e inidoneo a rendere comprensibile il contenuto del decisum.
In particolare, deve essere sottolineato che non era compito del Tribunale stabilire la persistente ricorrenza dei presupposti posti a fondamento della misura in atto nei confronti delle aziende in questione, vertendosi in materia di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., rispetto al quale all'organo giudicante è demandato esclusivamente di rispondere ai motivi specificamente devoluti dalle parti ricorrenti.
Tanto ha fatto il Tribunale, avendo valutato che l'ordinanza del GIP aveva assolto al relativo obbligo motivazionale, richiamando la relazione dell'amministratore giudiziario, dott. Silvano F., da cui era stato possibile evincere l'esigenza di mantenere la misura del controllo giudiziario, visto che la stessa aveva consentito di vigilare sulla regolarità delle posizioni dei dipendenti e su altri aspetti gestionali che rendevano opportuno il mantenimento della misura. È stato anche osservato che, proprio in ragione dell'avvenuta regolarizzazione dei lavoratori e dell'adeguamento delle imprese alle prescrizioni retributive e in materia di sicurezza del lavoro, era stata disposta dal GIP, in data 4.12.2020, la sostituzione della misura del sequestro preventivo con quella, certamente meno invasiva, del controllo giudiziario, la cui durata minima è stata individuata in due anni. Sicché tali elementi, già valutati dagli organi giudicanti ai fini della scelta della misura, non potevano certo fondare l'asserita insussistenza del periculum, come preteso dai ricorrenti.
Si tratta di una motivazione logica e coerente, certamente non apparente, pertanto nessuna violazione di legge è riscontrabile nell'ordinanza impugnata.

4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.




Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 aprile 2022