REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TELELAVORO IN ENEA
Novembre 2013


Articolo 1 - Finalità e obiettivi
Articolo 2 - Sperimentazione
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Natura e disciplina del telelavoro
Articolo 5 - Progetti di telelavoro
Articolo 6 - Assegnazione ai progetti di telelavoro
Articolo 7 - Attivazione del contratto di telelavoro e durata
Articolo 8 - Revoca del contratto
Articolo 9 - Differimento e sospensione del contratto
Articolo 10 - Orario di lavoro
Articolo 11 - Verifica
Articolo 12 - Obblighi dell’ENEA
Articolo 13 - Responsabilità sul progetto
Articolo 14 - Responsabile diretto
Articolo 15 - Diritti e doveri del telelavoratore
Articolo 16 - Privacy
Articolo 17 - Copertura assicurativa
Articolo 18 - Sicurezza e ambiente di lavoro
Articolo 19 - Trasparenza
Articolo 20 - Disposizioni finali
ALLEGATO A - Criteri per la valutazione della candidatura al telelavoro

 

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione del telelavoro in ENEA ai sensi dell’art. 4 della Legge 16 giugno 1998 n. 191, del DPR 8 marzo 1999 n.70, dell’Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni del 23.3.2000, dell’art. 21 del CCNL EPR 1998-2001, dell’art. 19 del CCNL EPR 2006-2009 e della Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001.
2. Le finalità e gli obiettivi del telelavoro sono definiti dall’art. 1 del DPR 8 marzo 1999 n.70 e dall’art. 2 dell’Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni del 23.3.2000.
 

Art. 2 - Sperimentazione

È prevista una fase di sperimentazione della durata di un anno.
 

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica al personale che svolge, di norma, la propria prestazione a tempo pieno e nell’ambito di un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che non abbia incarichi di struttura e non osservi turni di lavoro e di reperibilità.
 

Art. 4 - Natura e disciplina del telelavoro

1. Il telelavoro è una modalità di prestazione di lavoro svolta da un dipendente in qualsiasi luogo compatibile con i progetti di telelavoro di cui al successivo art. 5, esterno alla sede ufficiale di lavoro alla quale risulta assegnato, dove la prestazione a distanza sia tecnicamente possibile.
2. Al rapporto di telelavoro, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, si applica integralmente la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva.
3. In fase di sperimentazione, il personale coinvolto nei progetti di telelavoro non può superare il 3% della dotazione organica; nel calcolo non rientrano i lavoratori con invalidità civile riconosciuta al 100%.
 

Art. 5 - Progetti di telelavoro

1. Nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'ENEA, il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto, contenente le indicazioni di cui al comma 3 e presentato tramite il Responsabile di secondo livello, il quale esprime un parere non vincolante sulla tele-lavorabilità delle attività proposte,
2. I progetti di telelavoro sono presentati anche dai singoli dipendenti.
3. Ogni progetto di telelavoro deve riportare le seguenti indicazioni:
• l’oggetto e le attività interessate;
• gli obiettivi da raggiungere;
• i costi e i benefici attesi;
• i profili professionali interessati;
• il numero di dipendenti da coinvolgere;
• i tempi e le modalità di realizzazione, nonché il tempo minimo di assegnazione di un telelavoratore al progetto;
• le modalità di verifica delle attività di telelavoro;
• i rientri periodici dei telelavoratori che non possono, di regola, essere superiori ad 1 giorno per settimana, salva diversa previsione contenuta nel singolo progetto;
• la fascia oraria di lavoro, da disciplinare nel contratto da stipulare con ogni singolo telelavoratore;
• le specificazioni di cui all’art. 3 della Deliberazione AIPA n. 16 del 31 maggio 2001 (aspetti tecnici);
4. I progetti di telelavoro sono pubblicati in una sezione apposita della rete IntraEnea.
 

Art. 6 - Assegnazione ai progetti di telelavoro

1. Nell'ambito dei progetti di telelavoro presentati entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell’art. 5, UCP assegna a posizioni di telelavoro i dipendenti che abbiano presentato progetti di telelavoro alle condizioni ivi previste, dandone informazione preventiva alle OO.SS.
2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni previste nei progetti da attivare, UCP utilizzerà i criteri di scelta come indicati nell’allegato A.
3. L’elenco delle assegnazioni ai progetti di telelavoro, approvato con Disposizione del Direttore Generale, viene pubblicato in una sezione apposita della rete IntraEnea.
4. In caso di rinuncia o revoca dell’assegnazione dei telelavoratori al progetto prima della scadenza del relativo contratto di telelavoro, UCP procederà a scorrere il suddetto elenco per individuare i lavoratori interessati all’eventuale assegnazione al progetto presentato.
5. UCP informa periodicamente il CUG e le OO.SS. sull’andamento dei progetti di telelavoro nonché sul personale addetto agli stessi.
 

Art. 7 - Attivazione del contratto di telelavoro e durata

1. I dipendenti assegnati ai progetti di telelavoro stipulano apposito contratto con l’ENEA che regola diritti e obblighi reciproci.
2. I progetti, di regola, hanno una durata pari ad un anno, decorrente dalla data di assegnazione del dipendente al progetto stesso, salvo rinnovo di pari durata.
 

Art. 8 - Revoca del contratto

1. L’assegnazione del lavoratore al progetto può essere revocata:
• d’ufficio, nel caso in cui il dipendente assegnato al telelavoro non rispetti i tempi o le  modalità di effettuazione dell’attività del progetto;
• in casi eccezionali, a richiesta del lavoratore, sempre che sia trascorso almeno il 50% della durata del progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso (ad. es: che vi sia un sostituto).
2. In caso di revoca il lavoratore, entro 10 gg. dalla stessa - elevati a 20 gg. nei casi previsti dall’art.4 - comma 2, lett. b, dell’Accordo Quadro 23.3.2000, viene riassegnato all’Unità e alla sede di lavoro originaria.
 

Art. 9 - Differimento e sospensione del contratto

1. Per motivate esigenze di servizio, gravi situazioni personali o malfunzionamenti di natura telematica o necessità di carattere tecnico-organizzative, la decorrenza del contratto di telelavoro può essere differita rispetto al termine iniziale previsto nel progetto e il contratto di telelavoro può esser sospeso temporaneamente. Nel caso di interruzioni nel circuito telematico che si protraggano a lungo, oltre le 24 ore lavorative, recando grave danno all’espletamento del lavoro, il responsabile di secondo livello ha facoltà di disporre il rientro in ufficio del telelavoratore, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema, dandone apposita comunicazione al telelavoratore e ai competenti uffici, sia della sospensione sia della riattivazione del progetto.
2. Il periodo di sospensione dell’attività in telelavoro non ha per effetto la proroga della durata del progetto di telelavoro, quando le attività previste dal progetto siano state comunque assicurate.
 

Art. 10 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e integrativo di lavoro. Nel corso delle attività svolte in telelavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie o festive, che diano luogo a riposi compensativi o a maggiorazioni retributive.
 

Art. 11 - Verifica

Nessun dispositivo di controllo può essere attivato senza preventivo avviso al telelavoratore, il quale deve essere informato anticipatamente circa le modalità di verifica della prestazione, con particolare riferimento ai contenuti tecnici del progetto.
 

Art. 12 - Obblighi dell’ENEA

Per l’ENEA vige l’obbligo di:
• garantire che lo strumento del telelavoro non diventi fattore di discriminazione nei confronti del lavoratore coinvolto;
• garantire che lo strumento del telelavoro non crei isolamento del telelavoratore;
• assicurare la comunicazione tempestiva per tenere informato il telelavoratore sull’attività della struttura di appartenenza, favorendo la sua piena partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovativi;
• assicurare al telelavoratore la continuità nella formazione e della crescita professionale, consentendo le stesse opportunità formative o di addestramento previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe nella struttura di appartenenza;
• assicurare la formazione al telelavoro in relazione alle competenze tecnologiche e organizzative;
• assicurare al telelavoratore la formazione adeguata a garantire condizioni di sicurezza per sé e per le persone presenti negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo;
• garantire al telelavoratore, oltre alla copertura assicurativa INAIL, anche quella derivante dalle eventuali altre polizze stipulate dall’Ente, ove previste dalla contrattazione di comparto;
• assicurare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla sorveglianza sanitaria, ove necessiti;
• mettere a disposizione del dipendente, in comodato d’uso gratuito, gli strumenti necessari per svolgere tutte le attività previste dal progetto, garantendo anche la manutenzione e gestione dei sistemi di supporto, con copertura dei relativi costi;
• fornire buoni pasto in base all’articolazione oraria effettuata, nonché secondo il valore e le modalità ENEA.
 

Art. 13 - Responsabilità sul progetto

Il Responsabile di secondo livello, esaminato il progetto di telelavoro proposto, nella piena autonomia e responsabilità di ruolo, ne assevera:
• la telelavorabilità;
• la rispondenza alle finalità generali e agli obiettivi dell’Agenzia;
• la rispondenza alle esigenze della propria struttura;
• la corretta individuazione delle attività oggetto di telelavoro e delle professionalità necessarie.
 

Art. 14 - Responsabile diretto

Il responsabile di secondo livello garantisce:
• il corretto adempimento delle modalità di verifica della prestazione di ogni singolo telelavoratore secondo i criteri definiti dal progetto;
• la verifica del rispetto dell’orario complessivo di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, nonché della presenza obbligatoria nella fascia oraria stabilita nel contratto di telelavoro e concordata con il singolo dipendente.
 

Art. 15 - Diritti e doveri del telelavoratore

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, il telelavoratore è tenuto a:
• rispettare le norme e le procedure di sicurezza;
• sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, ove prevista;
• consentire i controlli necessari ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.
• rispettare, ai fini della privacy e riservatezza delle informazioni, quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dalle linee guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico di cui alla deliberazione del garante per la protezione dei dati personali n. 23 del 14 giugno 2007;
• rispettare l’orario di lavoro complessivo previsto dalla contrattazione collettiva nonché la fascia oraria concordata, redigendo apposito modulo concernente l’orario effettuato.
2. Il telelavoratore sarà parte attiva nel segnalare possibili benefici o eventuali inconvenienti al fine di un continuo aggiornamento e miglioramento nell’organizzazione lavorativa globale della struttura di appartenenza
3. Al telelavoratore é garantito l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle attività sindacali che si svolgono nell’ENEA. Al telelavoratore si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità vigenti per gli altri lavoratori.
4. Il telelavoratore fruisce delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri dipendenti ENEA.
5. Al telelavoratore è garantito l’accesso alla rete IntraEnea.
6. Al telelavoratore è riconosciuto un rimborso forfettario mensile per le eventuali spese sostenute per l’esercizio della propria postazione di lavoro pari a 40,00 euro lordi.
 

Art. 16 - Privacy

Nell’ambito del rapporto di telelavoro le parti sono obbligate all’osservanza delle disposizioni riguardanti la riservatezza delle informazioni e dei relativi dati.
 

Art. 17 - Copertura assicurativa

1. L'assicurazione INAIL, già attiva nei confronti del personale dipendente, è estesa anche contro i rischi accertabili durante l'arco di tutto lo svolgimento dell'attività in telelavoro. In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve dame tempestiva comunicazione al Responsabile diretto e agli uffici competenti della Unità Centrale del Personale per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al telelavoratore è garantita la copertura assicurativa, al pari del restante personale, nell’ambito della vigente polizza già stipulata.
 

Art. 18 - Sicurezza e ambiente di lavoro

1. Al telelavoro si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il telelavoro, il Direttore del Centro di appartenenza, in qualità di datore di lavoro, effettua la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e detto documento viene consegnato al dipendente, per la parte che lo riguarda. E' necessaria una verifica della conformità della postazione di lavoro firmata congiuntamente dal telelavoratore e dal personale dell'ENEA che procede alle necessarie verifiche.
3. Il telelavoratore è obbligato a rispettare le disposizioni dettate dall'ENEA per la sicurezza dell'ambiente di lavoro, a non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
4. Prima dell'avvio al telelavoro, ogni telelavoratore deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute. In particolare, i lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, ai sensi del citato D. Lgs. n.81/2008.
5. L'adeguamento delle abitazioni, a cura del dipendente, costituisce condizione essenziale ed imprescindibile ai fini dell’avvio delle attività di telelavoro.
 

Art. 19 - Trasparenza

Ai sensi dell’art. 9, co. 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, entro il 31 marzo di ogni anno l’Agenzia pubblica sul proprio sito web lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del telelavoro", in cui si identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro.
 

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia all’Accordo quadro sul telelavoro del 23 marzo 2000, al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ed alla Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (ora Agenzia per l’Italia Digitale) n. 16 del 31 maggio 2001, recante “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70”.
2. Il presente regolamento, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà oggetto di verifica da parte dell’Agenzia con le OO.SS. all’atto della prima scadenza annuale.
 

ALLEGATO A
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA AL TELELAVORO

Nell'ambito dei progetti di telelavoro, di cui all'articolo 5 del regolamento, l’ENEA assegna a posizioni di telelavoro i dipendenti che si siano previamente ed espressamente dichiarati disponibili a ricoprire le predette posizioni, alle condizioni previste dal progetto.
In caso di richieste superiori al numero delle posizioni previste nei progetti da attivare, l'ENEA darà precedenza ai dipendenti che già svolgano le relative mansioni o altre analoghe, tenendo altresì conto dei punteggi di seguito indicati, in ordine di priorità:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro: punti 4;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni: punti 3;
c) esigenze di cura, debitamente certificate, nei confronti di familiari o conviventi (la convivenza può essere autocertificata): punti 2;
d) distanza tra abitazione e sede di lavoro in cui si presta servizio, superiore a 80 Km: punti 1.
I punteggi sopra indicati sono fra loro cumulabili.
Nel caso di parità di punteggio, la precedenza è accordata al dipendente che abbia un'età anagrafica maggiore.