• Datore di Lavoro
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Responsabile del Servizio  di Prevenzione e Protezione
  • Piano Operativo di Sicurezza
  • Sorveglianza Sanitaria
 
Responsabilità del legale rappresentante della Ditta "C. S.r.l." in riferimento al cantiere sito in L'Aquila, in quanto:

- non provvedeva a designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
 
- non impartiva, in collaborazione con gli organismi paritetici, la prescritta formazione in materia di sicurezza agli operai;
 
- nel piano operativo di sicurezza (P.O.S.) non risultavano valutati i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e da agenti chimici;
 
- non sottoponeva a visita medica preventiva tre operai.
 
Sussiste.
 
 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L'AQUILA

SEZIONE PENALE


Il Giudice nella pubblica udienza del 12/1/2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Contro

R.D. nato (omissis) res.te Lanuvio (RM) Via (omissis);

Contumace

Imputato

a) del reato p. e p. dagli artt. 4, comma 4, lett. a 89 comma 1 comma 1 D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, quale legale rappresentante della Ditta "C. S.r.l." in riferimento al cantiere sito in L'Aquila, viale (omissis), non provvedeva a designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

b) del reato p. e p. dagli artt. 22 comma II e II, e  89 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, nella qualità sopra indicata, non impartiva, in collaborazione con gli organismi paritetici, la prescritta formazione in materia di sicurezza agli operai;

c) del reato p. e p. dagli artt. 4 comma 2, lett. a) e  89 comma 1 D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, nella qualità sopra indicata, nel piano operativo di sicurezza (P.O.S.) non risultavano valutati i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e da agenti chimici;

d) del reato p. e p. dagli artt. 16 e 48 comma 4, lett. c) e  89 comma 2 lett. a) D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, nella qualità sopra indicata, non sottoponeva a visita medica preventiva tre operai;


 
FattoDiritto
 
 
La sussistenza del reato ascritto risulta con chiarezza dagli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale.

In particolare, il teste C., dell'ispettorato del lavoro, ascoltato in dibattimento, ha precisato le seguenti circostanze:

l'imputato era il titolare della ditta che operava nel cantiere sottoposto a controllo;

sussistevano tutte le violazioni specificamente indicate al capo di imputazione.

In particolare:

a) non era stato designato il responsabile del servizio prevenzione e protezione;

b) non era stata impartita la necessaria formazione agli operai;

c) nel POS non erano stati adeguatamente valutati i rischi da agenti chimici e vibrazioni meccaniche;

d) tre operai non erano stati sottoposti a visita medica.

Né l'imputato si è presentato in giudizio per fornire chiarimenti di alcun tipo, o fornire una qualsiasi giustificazione in ordine alle inadempienze rilevate.

L'imputato risulta avere regolarizzato poi talune delle inadempienze, ma non ha provveduto a versare le somme necessarie ad avere l'estinzione per oblazione speciale.

Trattandosi di causa estintiva del reato, sarebbe lo stesso imputato comunque a doverne in concreto dare prova, non risultando in atti.

Valutati i fatti, pena equa così si determina: unificati tutti i reati ex art. 81 cp (le violazioni riguardano lo stesso cantiere), reato più grave è quello di cui all'art. 4 comma 4 lett. a e 89 d.lgs. 626/9 di cui al capo a), per il quale pena equa si stima in 4.000,00 Euro, aumentata a 8.000,00 Euro per le altre violazioni rilevate, tenuto conto del numero e della gravità delle stesse, e delle possibili conseguenze sulla incolumità fisica degli operai.

Visti i precedenti penali, l'imputato non è ritenuto meritevole né di generiche attenuanti, né di benefici di legge.

P.Q.M.
 
Visti gli artt 533 ss c.p.p.

Dichiara l'imputato colpevole dei reati ascritti, unificati ex art. 81 c.p., e lo condanna alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in L'Aquila il 12 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2010.