- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Piano Operativo di Sicurezza
- Sorveglianza Sanitaria
Responsabilità del legale rappresentante della Ditta "C. S.r.l." in riferimento al cantiere sito in L'Aquila, in quanto:
- non provvedeva a designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- non impartiva, in collaborazione con gli organismi paritetici, la prescritta formazione in materia di sicurezza agli operai;
- nel piano operativo di sicurezza (P.O.S.) non risultavano valutati i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e da agenti chimici;
- non sottoponeva a visita medica preventiva tre operai.
Sussiste.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
SEZIONE PENALE
Il Giudice nella pubblica udienza del 12/1/2010 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contro
R.D. nato (omissis) res.te Lanuvio (RM) Via (omissis);
Contumace
Imputato
a) del reato p. e p. dagli artt. 4, comma 4, lett. a e 89 comma 1 comma 1 D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, quale legale rappresentante della Ditta "C. S.r.l." in riferimento al cantiere sito in L'Aquila, viale (omissis), non provvedeva a designare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
b) del reato p. e p. dagli artt. 22 comma II e II, e 89 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, nella qualità sopra indicata, non impartiva, in collaborazione con gli organismi paritetici, la prescritta formazione in materia di sicurezza agli operai;
c) del reato p. e p. dagli artt. 4 comma 2, lett. a) e 89 comma 1 D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, nella qualità sopra indicata, nel piano operativo di sicurezza (P.O.S.) non risultavano valutati i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e da agenti chimici;
d) del reato p. e p. dagli artt. 16 e 48 comma 4, lett. c) e 89 comma 2 lett. a) D.Lgs. 626 del 19/9/1994 e succ. modd. in quanto, nella qualità sopra indicata, non sottoponeva a visita medica preventiva tre operai;
FattoDiritto
La sussistenza del reato ascritto risulta con chiarezza dagli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale.
In particolare, il teste C., dell'ispettorato del lavoro, ascoltato in dibattimento, ha precisato le seguenti circostanze:
l'imputato era il titolare della ditta che operava nel cantiere sottoposto a controllo;
sussistevano tutte le violazioni specificamente indicate al capo di imputazione.
In particolare:
a) non era stato designato il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
b) non era stata impartita la necessaria formazione agli operai;
c) nel POS non erano stati adeguatamente valutati i rischi da agenti chimici e vibrazioni meccaniche;
d) tre operai non erano stati sottoposti a visita medica.
Né l'imputato si è presentato in giudizio per fornire chiarimenti di alcun tipo, o fornire una qualsiasi giustificazione in ordine alle inadempienze rilevate.
L'imputato risulta avere regolarizzato poi talune delle inadempienze, ma non ha provveduto a versare le somme necessarie ad avere l'estinzione per oblazione speciale.
Trattandosi di causa estintiva del reato, sarebbe lo stesso imputato comunque a doverne in concreto dare prova, non risultando in atti.
Valutati i fatti, pena equa così si determina: unificati tutti i reati ex art. 81 cp (le violazioni riguardano lo stesso cantiere), reato più grave è quello di cui all'art. 4 comma 4 lett. a e 89 d.lgs. 626/9 di cui al capo a), per il quale pena equa si stima in 4.000,00 Euro, aumentata a 8.000,00 Euro per le altre violazioni rilevate, tenuto conto del numero e della gravità delle stesse, e delle possibili conseguenze sulla incolumità fisica degli operai.
Visti i precedenti penali, l'imputato non è ritenuto meritevole né di generiche attenuanti, né di benefici di legge.
In particolare, il teste C., dell'ispettorato del lavoro, ascoltato in dibattimento, ha precisato le seguenti circostanze:
l'imputato era il titolare della ditta che operava nel cantiere sottoposto a controllo;
sussistevano tutte le violazioni specificamente indicate al capo di imputazione.
In particolare:
a) non era stato designato il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
b) non era stata impartita la necessaria formazione agli operai;
c) nel POS non erano stati adeguatamente valutati i rischi da agenti chimici e vibrazioni meccaniche;
d) tre operai non erano stati sottoposti a visita medica.
Né l'imputato si è presentato in giudizio per fornire chiarimenti di alcun tipo, o fornire una qualsiasi giustificazione in ordine alle inadempienze rilevate.
L'imputato risulta avere regolarizzato poi talune delle inadempienze, ma non ha provveduto a versare le somme necessarie ad avere l'estinzione per oblazione speciale.
Trattandosi di causa estintiva del reato, sarebbe lo stesso imputato comunque a doverne in concreto dare prova, non risultando in atti.
Valutati i fatti, pena equa così si determina: unificati tutti i reati ex art. 81 cp (le violazioni riguardano lo stesso cantiere), reato più grave è quello di cui all'art. 4 comma 4 lett. a e 89 d.lgs. 626/9 di cui al capo a), per il quale pena equa si stima in 4.000,00 Euro, aumentata a 8.000,00 Euro per le altre violazioni rilevate, tenuto conto del numero e della gravità delle stesse, e delle possibili conseguenze sulla incolumità fisica degli operai.
Visti i precedenti penali, l'imputato non è ritenuto meritevole né di generiche attenuanti, né di benefici di legge.
P.Q.M.
Dichiara l'imputato colpevole dei reati ascritti, unificati ex art. 81 c.p., e lo condanna alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in L'Aquila il 12 gennaio 2010.
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2010.