In conformità all'art. 34 della legge 689/81, sono espressamente escluse dalla depenalizzazione tutte le leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro.
Nel caso in esame, di reato contravvenzionale in materia di lavoro, si applica l'art. 24 D.lgs. 758/1994, che prevede una particolare modalità di estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento, previsto dall'art. 21, comma 2, in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Giani,
sentite le parti e sulle conclusioni da esse precisate, a seguito di discussione orale ex art. 23 L. n. 689/81 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sentite le parti e sulle conclusioni da esse precisate, a seguito di discussione orale ex art. 23 L. n. 689/81 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
che forma parte integrante dell'odierno verbale,
nella causa iscritta al n. 9908 del Ruolo Generale del 2009 promossa da:
P.G.,
elettivamente domiciliato in Bergamo, via (omissis), presso lo studio degli Avv.ti F.T. e G.S., che lo rappresentano e difendono, in forza di procura a margine del ricorso;
ricorrente
nei confronti di
Asl di Milano, servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro, in persona del legale rappresentante,
resistente
FattoDiritto
L'opposizione è inammissibile perché:
le violazioni contestate nel verbale impugnato prevedono, quali sanzioni, dei reati contravvenzionali puniti alternativamente con l'arresto o l'ammenda, che esulano dall'ambito di operatività della legge 689/81.
Infatti l'art. 32 L. n. 689/81 prevede che sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro "le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".
In conformità all'art. 34 L. cit., sono comunque espressamente escluse dalla depenalizzazione tutte le leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro.
Nel caso in esame, di reato contravvenzionale in materia di lavoro, si applica l'art. 24 D.lgs. 758/1994, che prevede una particolare modalità di estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento, previsto dall'art. 21, comma 2, in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
Il verbale di contravvenzione impugnato è stato elevato, dunque, in presenza di un'ipotesi di illecito penale configurante reato contravvenzionale, punito con pena detentiva, alternativa a quella pecuniaria, sottratta alla cognizione del giudice civile, che conosce esclusivamente degli illeciti di natura amministrativa di cui alla L. n. 689/81 c.d. di depenalizzazione (Cass. pen. n. 1037/2000).
Le contestate violazioni delle norme di reato in materia di igiene e sicurezza del lavoro costituiscono notizie di reato iscritte nel registro e, a norma dell'art. 23 comma 1 d.lgs. 758/94, sospese, in attesa dell'eventuale definizione alternativa rimessa alla volontà del contravventore.
Alla stregua di quanto considerato, l'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della rinuncia alla condanna alle spese da parte dell'Asl, da un lato, e della verosimile buona fede del ricorrente, tratto in errore dal riferimento al pagamento in sede amministrativa, dall'altro, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Monza l'11 gennaio 2010.
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2010.