Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2022, n. 23127 - Imprudente tentativo di raggiungere la postazione lavorativa passando sotto un tornio in movimento. Nessun comportamento abnorme se il datore viola le norme di sicurezza


 

Nel caso di specie l'addebito colposo, per come contestato, è stato in particolare ritenuto caratterizzato dall'inesistenza di forme minime di tutela, per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico. A ciò si aggiunge il non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.
Sicché, laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, perché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell'attività svolta, in quanto l'inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l'ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del primo.

Invero, la condotta della vittima, nella specie, anche a prescindere dall'accertata situazione di gravissima illegalità per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può dirsi abnorme in quanto volta al raggiungimento della propria postazione lavorative tramite l'attraversamento a ciò deputato.


 

 

Presidente: BELLINI UGO
Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 12/05/2022
 

 

Fatto
 


1. La Corte d'appello di Milano con la statuizione indicata in epigrafe, avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano il 16 dicembre 2019 ha condannato C.C. in ordine alla fattispecie di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. (commessa il 16 dicembre 2012), pur confermando le statuizioni civili e in particolare la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della persona offesa (con provvisionale di euro 27.000,00).

2. L'imputato, in particolare, all'esito del giudizio di merito è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nella sua qualità di datore di lavoro di A.P.. Nel dettaglio, C.C. è stato ritenuto responsabile di aver cagionato lesioni personali colpose con esiti permanenti alla testa in offesa del dipendente A.P. a seguito di «ferita lacero contusa a scalpo del cuoio capelluto, con estesa perdita di sostanza ed asportazione completa del cuoio capelluto». Trattasi di evento verificatosi mentre il dipendente era intento a raggiungere la parte retrostante all'officina passando al di sotto di un tornio in movimento al quale gli si impigliavano i capelli e dal quale, in regione dell'assenza dei necessari dispositivi di protezione, sporgeva un tubo in lavorazione al punto tale da ostruire il regolare passaggio. L'addebito colposo è stato mosso per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico, oltre che per non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.

3. Avverso la prefata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con i primi due motivi si deducono mancanza e/o carenza nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al punto della sentenza che ha escluso l'interruzione del nesso causale in forza della condotta del lavoratore. Quest'ultima è invece prospettata dal ricorrente come «abnorme e imprevedibile» in quanto il lavoratore, pur avendo a disposizione altro comodo e vicino passaggio (un corridoio distante pochi metri), avrebbe inteso raggiungere altro luogo dell'officina passando al di sotto del tornio in movimento.
Sotto tale aspetto la motivazione è tacciata anche di travisamento delle prove.
I giudici, tanto di primo grado (pag. 15 della sentenza) quanto d'appello (pag. 4 della sentenza), in ipotesi ritenuta dal ricorrente di «doppia conforme» in merito all'accertamento della responsabilità, avrebbero omesso di considerare, quale elemento decisivo ai fini del giudizio circa la dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, il dato dell'esistenza di altro comodo e vicino passaggio ancorché pacificamente emerso dall'istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale, conclude la doglianza in esame, pur avendo dato atto che con l'appello la presenza di altro vicino e comodo passaggio fosse stata indicata come essere «la circostanza più importante del processo», travisando al pari del primo giudice il concorde compendio probatorio, non avrebbe considerato l'elemento probatorio e avrebbe ritenuto quale «unico varco agevolmente accessibile dal lavoratore» lo spazio sottostante al tornio in funzione.
Il ricorso, indicandone a pag. 8 le udienze di assunzione e le pagine delle relative trascrizioni, contestualizza il travisamento con rife1·imento alle prove dichiarative acquisite. Si tratterebbe, in particolare, delle dichiarazioni rese dall'imputato, per le quai vi sarebbe stato oltre al passaggio centrale anche altro passaggio, per una persona, adiacente al muro e dietro le seghe circolari, e delle deposizioni rese in primo grado, anch'esse in parte riportate in virgolettato per esigenze di specificità in termini di «autosufficienza», dei lavoratori Maria A., collega della persona offesa all'epoca dei fatti, e P., intento all'epoca dei fatti nell'utilizzo del tornio in questione. Il ricorrente riporta altresì quanto relazionato in dibattimento dal tecnico M. (esccsso su indicazione della difesa dell'imputato). Quest'ultimo, per quanto trascritto in ricorso, avrebbe testualmente dichiarato: «...Da come mi sono state spiegate le cose, da come erano posizionate le macchine c'era un altro passaggio, passando praticamente vicino al muro. Perché io ho un corridoio centrale con le macchine posizionate a lisca di pesce, con la testa frontale rispetto alle altre. Però dietro le macchina c'era comunque un passaggio fra le macchine e il muro, diciamo. Il muro dell'immobile, dell'officina».
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono la mancanza assoluta e/o la carenza di motivazione della sentenza per aver la Corte territoriale ritenuto irrilevante, senza motivazione alcuna (al pari del giudice di primo grado), la perizia sollecitata dalla difesa e avente a oggetto la compatibilità delle lesioni con un contatto accidentale tra i capelli della persona offesa e «la barra del tornio lavorata a bassi giri». La doglianza è formulata in relazione alla prospettata omessa considerazione da parte del giudice di merito della relazione tecnica della difesa dell'imputato, agli atti del processo, che evidenzierebbe l'incompatibilità dell'evento lesivo con i fatti denunciati dalla persona offesa. Il ricorrente aggiunge peraltro che i vizi motivazionali di cui innanzi acquisirebbero decisiva pregnanza in considerazione delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla testimone D., della cui considerazione non vi sarebbe traccia nella sentenza impugnata, circa un litigio verificatosi proprio tra la persona offesa e P., il lavoratore impegnato nell'esecuzione di attività lavorativa con il tornio al di sotto del quale, secondo la prospettazione accusatoria e la ricostruzione dei giudici di merito, sarebbe passato A.P..
Con ultimi righi del motivo in esame, infine, il ricorrente critica la condanna al pagamento della provvisionale «pari addirittura al 50% di quanto richiesto dalla parte civile». Si tratterebbe, per la censura, di «richiesta non ancorata ad alcun elemento concreto poiché priva di qualsiasi riscontro medico-legale mancando agli atti anche una consulenza di parte».

3. Ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, hanno concluso per iscritto la Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi, nel senso dell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, e la difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. Con i primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti, si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova, nella parte in cui la Suprema Corte ha escluso nella specie l'interruzione del nesso causale tra condotta del datore di lavoro e evento nonostante la prospettata eccentricità del rischio attivato dal lavoratore con comportamento abnorme. I giudici, di primo grado e d'appello, in ipotesi ritenuta dallo stesso ricorrente di c.d. «doppia conforme» in merito all'accertamento della responsabilità, avrebbero omesso di valutare, quale elemento decisivo ai fini del giudizio circa la dedotta abnormità del comportamento del lavoratore, il dato dell'esistenza di altro comodo e vicino passaggio ancorché pacificamente emerso dall'istruttoria dibattimentale.
2.1. In termini generali, occorre richiamare il condiviso principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile e efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e il limite del devolutum in caso di c.d. «doppia conforme» (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01). Con particolare riferimento all'ipotesi di doppia conforme, è stato ritenuto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o, come prospettato nella specie, per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01).
Ancora più nello specifico, sempre limitatamente a quanto rileva nella fattispecie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di c.d. «doppia conforme», sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando, come prospettato nella specie, entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01).
2.2. Orbene, il motivo, pur ammissibile in quanto correttamente dedotto nei termini innanzi evidenziati, è infondato in quanto l'errore, già come prospettato dal ricorrente, non rende illogica la motivazione, presente (pag. 5) ancorché succinta sul punto, per l'assenza della necessaria forza dimostrativa dell'elemento ignorato (la sussistenza di altro passaggio).
2.3. Rileva dunque nella specie la tematica dell'eccentricità del rischio, attivato dal lavoratore, quale causa interruttiva del nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento.
2.4. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni ere gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (ex plurimis: Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222-01; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695-01).
Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, si è precisato, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione (ex plurimis: Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914-01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603-01; ma si veda anche Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, RV. 249313-01). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un «rischio eccentrico», è necessario poi che il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del gestore del rischio (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242-01).
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991-01; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721-01). A quanto innanzi è stato però aggiunto, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, che può essere considerato abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie del lavoratore ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124/2016, dep. 2017, Gerosa, cit.; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017-01).
Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante e colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è stata considerata quindi solo quella esorbitante dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto su cui grava la relativa gestione (sul punto, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Viga, Rv. 281748-01).
2.4.1. In quanto rilevante nella specie, è infine necessario precisare che la Suprema Corte ha chiarito che qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017, dep. 2018, Spina, Rv. 273247-0l).
2.5. Nel caso di specie l'addebito colposo, per come contestato, è stato in particolare ritenuto caratterizzato dall'inesistenza di forme minime di tutela, per non aver il datore di lavoro aggiornato il documento di valutazioni rischi e integrato lo stesso in ragione delle esigenze produttive e dei rischi connessi, in quanto carente nelle indicazioni delle misure di prevenzione e protezione sul rischio meccanico. A ciò si aggiunge il non aver tenuto i luoghi di lavoro con caratteristiche di pulizia e igiene necessarie a garantire condizioni idonee di permanenza dei lavoratori, risultando tutta la pavimentazione ingombrata da materiali tanto da non consentire un agevole passaggio.
Sicché, laddove si configuri una situazione, come nella specie, di gravissima illegalità, per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può valutarsi come eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, il comportamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta in ipotesi gravemente pericolosa, perché gravemente inadempiente delle più elementari norme di prudenza tipiche dell'attività svolta, in quanto l'inesistenza di qualsivoglia forma di tutela della sicurezza comporta l'ampliamento della stessa sfera del rischio fino a ricomprendervi gli atti il cui prodursi dipende dall'inerzia del primo.
Invero, la condotta di A.P., nella specie, anche a prescindere dall'accertata situazione di gravissima illegalità per la violazione di una molteplicità di disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, non può dirsi abnorme in quanto volta al raggiungimento della propria postazione lavorative tramite l'attraversamento a ciò deputato.
La condotta del lavoratore si è difatti sostanziata solo nell'imprudente tentativo di raggiungere la propria postazione lavorativa che, invece, egli avrebbe dovuto astenersi dal tenere, vista la situazione innanzi descritta, rivolgendosi al datore di lavoro. Per converso, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, A.P. non avrebbe dovuto certo tenere l'altra condotta, contraria alle più elementari norme di sicurezza, consistente nell'utilizzare altro percorso che avrebbe comportato il passaggio tra il muro e la parte retrostante ai macchinari in funzione, come chiarito dallo stesso consulente della difesa dell'imputato le cui dichiarazioni sono trascritte in ricorso.

3. I profili dedotti con il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
3.1. Occorre premettere che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/:2021, Maggio, Rv. 280245-01) .
In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).
3.2. Orbene, nella specie la Corte d'appello, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha accertato l'evento lesivo, anche medicalmente accertato in termini di «ferita lacero contusa a scalpo del cuoio capelluto, con estesa perdita di sostanza ed asportazione completa del cuoio capelluto», e l'ha ritenuto compatibile con la ricostruita dinamica innanzi più volte sintetizzata, peraltro confermata anche dalle deposizioni tanto della persona offesa quanto del lavoratore intento all'utilizzo del tornio.
Ne conseguono, dunque, tanto l'irrilevanza, nella specie, di una non disposta perizia quanto l'inammissibilità della censura nella parte in cui mira a sostituire proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria, a quelle del giudice al fine di accreditare una ipotesi ricostruttiva meramente ipotetica e congetturale, per la quale le lesioni sarebbero state conseguenza di un litigio tra lavoratori.
Nel tentativo di cui innanzi, peraltro, il ricorrente prospetta un travisamento della prova con riferimento alla deposizione di D. in termini inammissibili sia per difetto di specificità, per la totale mancanza di indicazione dell'elemento dichiarativo oggetto di travisamento, sia per manifesta infondatezza.
Invero, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte territoriale si sono fatti carico della detta ipotesi ricostruttiva, escludendola, con apparato motivazionale esente dalle prospettate censure, in considerazione del complesso delle risultanze probatorie, anche di natura dichiarativa, e evidenziando le ragioni sottese alle originarie false dichiarazioni rese dalla persona offesa e inerenti a una prospettata aggressione subita in altro luogo. Tali false dichiarazioni sono state ritenute aventi la finalità di evitare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato per il quale, all'epoca dei fatti, A.P. prestava attività lavorativa in assenza di regolare e formale assunzione.
3.3. Parimenti inammissibile è il profilo di censura, di cui al terzo motivo di ricorso, inerente alla provvisionale dovendosi dare seguito al consolidato principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex plurimis, Sez. 2, n. 44859, del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01).

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 maggio 2022