Tipologia: CCNL
Data firma: 15 aprile 2000*
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Aimpes e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavorazioni pelli, Industria
Fonte: CNEL
Note*: Il CCNL porta la data del 19 maggio 2000
Sommario:
Parte Generale |
Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali - Conservazione del
posto e trattamento economico. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti
alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei
In Milano, presso la sede sociale, addì 15 aprile 2000, tra Associazione
Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (Aimpes) [
] assistiti dai funzionari
[
] dell'Associazione industriali di Macerata, [
] dell'Associazione Parmense
Industriali, [
] dell'Associazione Industriali di Firenze, [
] di Assolombarda,
con l'assistenza del [
] consulente sindacale Aimpes e di Confindustria [
],
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [
] con
l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl),
Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
] con
l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), Unione
Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) [
], con l'assistenza della
Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente CCNL.
Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali
manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione
di:
pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci ecc.) - valigie e
bauli - cinture e cinturini in genere - cartelle e sottobracci - articoli
diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.) - sedili, cuscini, selle e
borsette per ciclo e motociclo - sellerie in genere e buffetterie di articoli
sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - cinghie di trasmissione.
Per dipendenti s'intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi
(cosiddette categorie speciali), gli impiegati e i quadri.
Art. 2 - Criteri generali di applicazione.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
e gli Accordi Interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati
dal presente contratto.
[
]
Art. 3 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle RSA previste dalla legge
20.5.70 n. 300 e delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste
dai vigenti Accordi Interconfederali, per la composizione dei reclami e delle
controversie di carattere individuale si seguiranno le norme in uso
nell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le Parti o fra i rispettivi
rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le Parti il reclamo o la controversia saranno
sottoposti all'esame delle Associazioni sindacali, localmente competenti, per il
tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e
l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle
competenti OO.SS. provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
per la loro definizione.
Art. 7 - Sistema di relazioni industriali.
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL:
- recepisce e attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.93, sottoscritto da
Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dall'Accordo
interconfederale 20.12.93 sulle RSU;
- aderisce pertanto a una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo
16.6.94 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU sia la consolidata prassi di
dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni
che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco
interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività
delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione; individuando
nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da
rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria
nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del
lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti,
del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Art. 8 - Livelli di contrattazione.
Preso atto di quanto convenuto con il
Protocollo 23.7.93, le parti hanno inteso
disciplinare:
A. la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
B. la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati
e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua
sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per
consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività
delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle
condizioni di lavoro.
Art. 10 - Contrattazione aziendale.
Soggetti.
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle RSU e ai
Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno
stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle
organizzazioni nazionali di categoria.
Requisiti.
[
]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo
le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri
livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni
previste dal presente accordo nazionale.
Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo le modalità dallo stesso
stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico-produttive,
saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei
programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui
parametri di riferimento. A livello aziendale potranno essere stabilite le
modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione
degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione
di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per
un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima.
Capitolo II - Sistema di informazione
Art. 11 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà
produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni
costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di
relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. dei lavoratori, ferme
restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive distinte
responsabilità, e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna
parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del
settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca
di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili
soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo
complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso
l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo
competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore
strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione di intenti si conviene che, nell'ambito di un
approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare
modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di
seguito specificato:
1. Livello nazionale.
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti
stipulanti il presente contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli
imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame
congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare
riferimento all'occupazione.
La gestione del sistema informativo e delle relazioni industriali sarà
effettuata dalle parti anche in sede di Osservatorio nazionale, costituito in
via sperimentale per la vigenza del presente CCNL come da Protocollo allegato (IX)
quale strumento per la conoscenza del settore e il corretto sviluppo delle
relazioni industriali.
Costituiranno oggetto di esame:
A) le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all'occupazione;
B) la ricerca nel settore;
[
]
E) l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo
interconfederale sui CFL, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e lo
stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità la cui portata
costituirà oggetto di approfondita valutazione;
F) la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per
qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[
]
H) i processi di internazionalizzazione del settore, con particolare riferimento
agli investimenti di imprese italiane all'estero e di imprese estere in Italia;
I) il decentramento nel Mezzogiorno;
[
]
M) l'andamento e la tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di
lavoro a domicilio dalla legge 18.12.73 n. 877;
N) l'andamento dell'occupazione nonché del ricorso alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale,
ecc.), anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori
extracomunitari.
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In materia di mercato del lavoro, le Parti si danno atto dell'opportunità di
procedere a valutazioni in merito alle varie occasioni e tipologie di lavoro,
indotte dall'evoluzione tecnologica e da una dinamica delle relazioni di lavoro
in profonda evoluzione.
A tal fine saranno promossi gli opportuni incontri per l'acquisizione dei dati e
lo scambio delle informazioni.
2. Livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni
effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di
distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per
le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi
dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di
migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno
ricondotte, per competenza, agli Organismi bilaterali regionali di cui
all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese.
3. Livello territoriale.
A) le prospettive produttive;
B) i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
C) i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
D) le evoluzioni tecnologiche;
E) la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
F) lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna,
delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo
interconfederale in
materia sui CFL;
[
]
Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro per
valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
H) l'andamento e la tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di
lavoro a domicilio dalla legge 18.12.73 n. 877;
I) l'andamento dell'occupazione nonché del ricorso alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale,
ecc.), anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori
extracomunitari.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative di proposta in tema di formazione professionale da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto
dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;
- iniziative di proposta in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale.
Nota a verbale.
Per operare una integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e
territoriale a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato
grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende
del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e
previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno
attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle
conoscenze acquisite a livello nazionale ed integrandoli con quelli
eventualmente reperiti a livello locale (vedi Protocollo IX).
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le
peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con
l'effettuazione dell'informativa nazionale o regionale, rispettando le obiettive
esigenze di disaggregazione dei dati.
4. Livello aziendale.
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le
unità produttive occupanti più di 60 dipendenti, tramite le Associazioni
territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle
strutture sindacali aziendali e delle OO.SS. di categoria competenti per
territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
A) le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
B) il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
C) le previsioni di investimento;
D) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali
operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano
sui livelli occupazionali;
[
]
F) le previsioni sul ricorso al TPP;
G) l'andamento dell'occupazione nonché del ricorso alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale,
ecc.), anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori
extracomunitari, nonché all'andamento dell'attività formativa relativa ai
contratti di apprendistato in atto;
H) su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali
aziendali e/o alla O.S. territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma
valutazione in ordine:
- all'occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi
sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo
interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle Parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, si
definirà caso per caso presso quale Associazione territoriale avverrà l'unica
informativa.
5. Impresa e dimensione europea.
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ordinamento
nazionale la
Direttiva UE n. 94/45 relativa alle imprese a dimensione europea.
Art. 12 - Mobilità interna della mano d'opera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta
informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in
relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo
dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispetto delle disposizioni
legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito
della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 14 - Lavoro esterno.
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di
pertinenza e delle leggi sul lavoro, le Parti esprimono il loro rifiuto di tali
forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il
superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti, né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende
committenti il CCNL da esse applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 60 dipendenti,
informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di
ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con
riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle
imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in
modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni Industriali e le OO.SS. territorialmente competenti,
costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione
formata da 3 membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo
l'Associazione Industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione
l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende
che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente oltre 60 dipendenti l'Associazione territoriale
fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato
commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende
terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto in cui operano
e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla
applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, ex lege
n. 164/75 e dalla legge n. 223 del 23.7.91 (allegato V) daranno anche
comunicazione per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso
terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è impegnata alla dovuta riservatezza nell'uso dei dati in
proprio possesso.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni Industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione
del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazione di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OO.SS. firmatarie
del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore
dell'industria delle pelli.
Chiarimento a verbale.
Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Costituzione e funzionamento della RSU.
Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo
interconfederale 20.12.93, ed eventuali sue future modifiche, con le
specificazioni e integrazioni di seguito riportate.
[
]
Compiti e funzioni.
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20.5.70 n. 300 e ai loro dirigenti
nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti
per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 16 - Delegati d'impresa.
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti al
Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 18 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni
avvicendati.
[
]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o in locali messi a disposizione
dall'azienda nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva
stessa.
[
]
Art. 19 - Affissioni.
Le RSA hanno il diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro
ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria
aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere
in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei
Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale
periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma
degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti
sindacali e copia delle stesse dovrà essere portata a conoscenza della Direzione
aziendale in tempo utile.
Art. 21 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
1. Premessa - doveri delle aziende e dei lavoratori.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio prevenzione e protezione, i RLS collaborano, nell'ambito delle
rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e
migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in relazione alla natura
dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art.
5, D.lgs. 19.9.94 n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni ed
istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione
collettiva ed individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle
apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei
mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di
sicurezza. L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i RLS, deve essere
scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati. Il lavoratore segnalerà
tempestivamente al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante
il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o
nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e
pericolose, e ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo.
Nella valutazione del rischio si terra conto della documentazione raccolta dalle
aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e del "Registro dei dati biostatici per unità con caratteristiche
omogenee".
2. Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e dell'Accordo
interconfederale 22.6.95, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento
alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS sono individuati
tra i soggetti eletti nella RSU.
3. Procedure per l'elezione o designazione del RLS.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato d'impresa, il RLS viene eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 16 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. li verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c) ed e), i RLS vengono eletti in
occasione della elezione della RSU con le modalità previste dal vigente CCNL
all'art. 15.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a RLS vengono indicati
specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU per la designazione dei RLS si
applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i RLS sono
designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU, il RLS esercita le proprie funzioni fino a
nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso
competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione
al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS è eletto dai
lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa
delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla direzione
aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione
territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il
relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU
dall'art. 15 del presente contratto.
4. Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di Rappresentante per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a) al RLS spettano, per l'espletamento
dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti
pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano
fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi
della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la RSU, utilizzano
un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS eletti o designati
ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU,
utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. 19.9.94
n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta
all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
A. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende
effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B. Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua
effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali
la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale
della stessa.
In fase di 1a applicazione, D.lgs. n. 626/94, e comunque n oltre il 30.6.96,
nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la
sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze
sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6, D.lgs. n. 626/94.
C. Informazioni e documentazione aziendale.
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di
cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.lgs. n. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento
ai sensi dell'art. 4, comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS segnaleranno le proprie
osservazioni di nonna in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di
ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo
paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 10, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
6. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g),
D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti
per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione,
Nell'ambito dei lavori della Commissione nazionale sulla formazione, le parti si
impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei
RLS del settore pellettiero articolandole in considerazione delle diverse
tipologie produttive. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'OPN e,
attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT di cui all'Accordo interconfederale
22.6.95.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti
concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto
ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando
l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui all'art. 60 del presente
CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un
numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto
allo studio.
7. Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art..[11 n.d.r.], D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal
comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un
ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di
gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle
condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8. Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, legge
23.12.78 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626. La
cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli
di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla
maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su
espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve
essere mantenuto presso l'azienda.
9. Lavoratori addetti ai videoterminali.
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, comma 1, lett. c), D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato
tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al
videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al
lavoro a turni come previsto dall'art. 104 del presente CCNL, l'effettivo
godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause
contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il
divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine
dell'orario di lavoro.
10. Rinvii generali.
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa
riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo interconfederale 22.6.95.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Visite mediche, preventive e periodiche.
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita
medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono
utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche
periodiche in relazione alle disposizioni di legge.
Art. 25 - Lavoro delle donne e dei minori.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve
avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori di opera d'età non superiore ai 18 anni non ammessi ad
apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le
disposizioni di legge se e in quanto più favorevoli alle norme del presente
contratto.
Art. 26 - Gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di
gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo
regolamento (allegato VII).
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, e nei
casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1024 sulla tutela delle
lavoratrici madri (allegato VII).
Art. 28 - Lavoratori disabili.
Le Parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati,
nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti
alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la
collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con CFL,
compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni
Aziendali e le RSA saranno verificate tutte le opportunità per attivi
inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante,
anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione promossi
dall'Ente Regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altre unità produttive.
[
]
Art. 30 - Formazione professionale.
Le Parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi
interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24.6.97 n. 196 e
nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori
apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale,
caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla
esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del
sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la
formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei
problemi in atto.
In tale contesto, le parti condividono e sottolineano l'importanza e la
positività delle comuni esperienze di dialogo sociale.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti
dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti
convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1. agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire ai
lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà
derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative e/o per accedere a nuovi
sbocchi occupazionali;
2. fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di
relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove
regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla
utilità di:
1. A livello nazionale.
1.1 Avviare un confronto con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica, con il Ministero della pubblica istruzione e con la Conferenza
Stato-Regioni per favorire un adeguamento dei programmi e delle strutture
pubbliche all'esigenza del settore, con la finalità specifica di:
- promuovere iniziative di formazione atte al perseguimento degli obiettivi
indicati nella Premessa con la definizione di programmi di formazione mirata;
- individuare la possibilità dell'istituzione di un corso di laurea ad indirizzo
tessile nella facoltà di ingegneria;
- sollecitare l'attenzione sul problema delle scuole professionali statali ad
indirizzo tessile-abbigliamento la cui assenza costituisce grave fattore
negativo per la possibilità di assunzione di personale specializzato.
1.2 Individuare altre specifiche proposte, anche in raccordo con la Commissione
interconfederale per le politiche formative, da portare all'attenzione delle
istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli
interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari
nonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti per consentire al
sistema produttivo settoriale di rispondere tempestivamente e con flessibilità
ai cambiamenti.
La documentazione ed il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati,
nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a
disposizione delle strutture territoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
dell'art. 11 - "Struttura del sistema informativo ai vari livelli", per il loro
orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
1.3 Predisporre congiuntamente progetti di formazione continua nonché studi e
ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione
di processo e delle strutture produttive da un lato, ed esigenze formative
dall'altro;
- valorizzare le potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al
personale femminile per facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta
di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori;
- elaborare linee guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare
anche congiuntamente per presentare agli organismi pubblici competenti proposte
per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione
professionale che interessino il settore;
- valutare alla luce dell'evoluzione della tecnica ambientale l'opportunità di
rivedere gli schemi di progetto di formazione per i RLS al fine
dell'aggiornamento sulle problematiche correlate all'ambiente del lavoro,
all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94
n. 626.
1.4 - Progetti formativi.
Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative
di cui le stesse siano propositrici o titolari.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre
promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare
congiuntamente.
1.5 - Per le azioni positive per le pari opportunità:
predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di
azioni positive a favore del personale femminile, mediante la costituzione di un
apposito Gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di
comune accordo a livello nazionale.
In parallelo sarà condotta una analisi sull'adeguatezza delle strutture
formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari
opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in
relazione alle raccomandazioni della UE e alla legislazione nazionale, schemi di
progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove
concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti
con le OO.SS."; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce
titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Le parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei
progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi
applicati.
2. A livello di distretto industriale o territoriale.
2.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai
lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed
organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in
modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei
giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo
determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni
che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione
professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative
rivolte ai giovani in CFL;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione
dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto
concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli
enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione
professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese, affinché nella programmazione del loro interventi
tengano conto delle prospettate esigenze del settore.
In questo ambito saranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la
valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione
di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di
lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti
nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge n.
125/91, e degli indirizzi espressi dalle parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà
locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
2.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente
di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n.
626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione
professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del
lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la
utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed
acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le Parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di
formare al lavoro le persone disabili.
3. A livello aziendale.
3.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione
comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del
monte ore di cui all'art. 58 - "Iniziative a sostegno della formazione
continua".
3.2 Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento
a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai
processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed
organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
3.3 Le aziende consulteranno i RLS per la predisposizione di progetti formativi
in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
3.4 Le Direzioni aziendali, in merito alla formazione esterna degli apprendisti,
faranno riferimento ai programmi e ai percorsi didattici che le parti
concerteranno a livello nazionale, seguendo le procedure previste dal DM 8.4.98
in attuazione dell'art. 16, legge 26.6.97 n. 196.
3.5 In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi
effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione
aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei
soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la
frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o
realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a
livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente
paragrafo 2.3.
Art. 31 - Contratto a termine.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate
dalle leggi vigenti (allegato XIV), nonché dall'Accordo interconfederale
18.12.88, p. 10, e integrate dalla regolamentazione del presente articolo,
convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato alla contrattazione
collettiva dall'art. 23, punto 1), legge 28.2.87 n. 56.
[
]
L'azienda a fronte delle necessità di assumere personale per contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle RSU
relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o
ai reparti interessati e alla relativa durata.
[
]
Art. 31 bis - Disciplina del contratto di prestazione di lavoro temporaneo
("interinale").
[
]
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle
circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla
regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto
specificamente demandato dall'art. 1, comma 2, lett. a), comma 4, lett. a),
comma 8 e dall'art. 3, comma 4, legge 24.6.97 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti
contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle
ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente,
le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è
consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme
della legge n. 196/97:
[
]
5) personale con mansioni di "tutor" o comunque addetto alla formazione ed
istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti, non
reperibile nei normali assetti produttivi aziendali;
6) personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia
straordinaria degli impianti;
[
]
8) personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo
della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti
organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
[
]
Disposizioni applicative varie.
[
]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di
lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o
più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa
informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, le cause, le
lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa
riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente
stabiliti.
[
]
Art. 31 ter - Lavoro ripartito ("Job-sharing").
[
]
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell'istituto del job
sharing, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio
specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul
piano della prestazione di lavoro e dell'adattabilità dei soggetti coobligati. A
tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed
eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza
con il rinnovo biennale della parte economica del presente CCNL.
Art. 36 - Orario di lavoro.
A) Orario contrattuale
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe
relative.
La durata dell'orario contrattuale è normalmente di 8 ore giornaliere e
normalmente di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni
della settimana: altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per
stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, ivi
comprese articolazioni plurisettimanali multiperiodali in base alle quali
l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non
superiore a 12 mesi, saranno concordate tra le Parti a livello aziendale.
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa nella ricerca
di un efficiente ed efficace posizionamento competitivo del sistema impresa si
realizza anche attraverso l'individuazione di una adeguata articolazione
d'orario.
Pertanto per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle
capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le
Parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione
che saranno definiti congiuntamente tra le Parti a livello aziendale.
D) Lavoro a turni settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Il lavoro a turni nel settore sellerie per automobili e cicli - motocicli è
regolamentato nell'apposita "Parte" la cui normativa è entrata in vigore
dall'1.10.94.
Art. 36 bis - Banca delle ore.
A) Ore di straordinario.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una "Banca individuale delle ore" le
prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato,
saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative
maggiorazioni che saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in
cui tali prestazioni sono state effettuate.
C) Disposizioni applicative.
L'istituzione della banca ore avverrà a partire dall'1.1.01.
Per dare attuazione all'accumulo di ore del presente articolo, il lavoratore
dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per
iscritto, la sua volontà di recupero.
In tal caso i relativi riposi potranno essere goduti entro l'anno solare
successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria o della
maturazione delle ex festività, a condizione che la persona interessata ne
faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti
contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non
ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione
alle infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di cui alla lett. A le ore di lavoro straordinario
prestate per manutenzione e inventario.
[
]
Art. 37 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro.
Le Parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o
dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a
fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli
reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale
di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite massimo delle 48 ore
settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei
periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con
prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative
con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[
]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA nel corso di
un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e minore
intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario
contrattuale e il godimento dei relativi riposi, saranno definiti in tempo utile
in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze
tecnico-produttive e organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati
impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 38 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
A) Lavoro straordinario - Supplementare.
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare la prestazione
di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad
eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 37, parte
Generale.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
[
]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere
effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
La prestazione di lavoro straordinario interessante uno o più reparti o gruppi
di lavoratori o l'intera azienda formerà oggetto di esame preventivo tra la
Direzione aziendale e la RSA.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario
abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da
causa assolutamente imprevedibile.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
C) Lavoro notturno.
[
]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, Durata della prestazione del citato decreto legislativo,
in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di
riferimento sul quale calcolare il limite delle otto ore nelle 24 ore, in
mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come
media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il
trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di
inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di
soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato
a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare
l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle
competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30
giorni.
[
]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e,
in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è
effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore
di lavoro.
[
]
Procedure per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate, la
Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di
impedimento.
[
]
Art. 39 - Regime di orario a tempo parziale (Part-time).
Informazione alle RSU.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà le RSU sull'andamento delle
assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al
lavoro supplementare.
Art. 40 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi
di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli
dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto
nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al
periodo in cui è avvenuta l'interruzione.
Nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere
effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti riconoscono che è opportuno che nelle circostanze contemplate dal
presente articolo, il recupero venga effettuato anche al fine di evitare
eventuali contenziosi con l'Istituto assicuratore nel caso di richiesta
d'integrazione salariale.
Art. 41 - Inizio e fine lavoro - Ritardi.
[
]
Nessun lavoratore può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto
prima del segnale di cessazione del lavoro.
[
]
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di
lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'art.
36, parte Generale, sarà considerata prestazione straordinaria. [
]
Art. 43 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla
legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge
stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il
lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione
prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di
riposo nel corso della settimana.
Art. 53 - Aspettative - Permessi.
2) Aspettative per lavoratrici madri.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda turni anche
notturni può essere concessa, a richiesta, un'aspettativa per necessità di
assistenza al proprio bambino d'età non superiore a 18 mesi.
In alternativa all'aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta
lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro
notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua
sostituzione per l'intero periodo e non ostino impedimenti di ordine legale o
contrattuale.
4) Donatori midollo osseo.
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti
nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad
accertarne l'idoneità alla donazione.
Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali - Conservazione del
posto e trattamento economico.
[
]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni dalla data di ricezione del
certificato medico, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune
in cui è avvenuto. di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la
morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
[
]
Ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il
precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo previo esame con le RSA a
mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[
]
Art. 60 - Disciplina aziendale.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni
ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende e
alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi
superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i
superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di
urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
Art. 61 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno,
le norme dello stesso, sotto pena di nullità non potranno essere in contrasto
con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali
vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente
visibile e frequentato.
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva
indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra
sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due
ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e delle indennità di
contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione
dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
B) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
C) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
D) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
E) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o
determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
F) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
H) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento ove,
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Art. 64 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604
integrata da quanto previsto dall'art. 18, Statuto dei lavoratori (legge 20.5.70
n. 300 (allegato III), dalla legge n. 108/90 (allegato IV), nonché dall'art.
2119 c.c.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
A) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
C) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavori od ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli impianti;
D) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
E) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per
la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi
precedenti;
[
]
I) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
Art. 66 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e arnesi di
lavoro.
[
]
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e che
dovranno risultare in un elenco in duplice copia sottoscritto dall'interessato e
dalla Direzione dell'azienda.
[
]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto
quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di
rivalersi per i danni avuti.
[
]
Art. 67 - Abiti di lavoro.
[
]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare
usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati
tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di
richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[
]
Capitolo V - Rapporto di apprendistato
Art. 72 -punto 1 - Rapporto di apprendistato.
A) Norme generali.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato
per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 e i 24 anni, ovvero 26 anni
nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE del Consiglio del
20.7.93 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore
ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale
sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli
Obiettivi 1 e 2 del citato
regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni previste per i fanciulli e gli adolescenti dal
DPR 20.1.76 n. 432 per le lavorazioni faticose e insalubri ivi contemplate.
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo
prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un
periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 mesi.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri
reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il
medesimo o altri lavoratori, il nuovo periodo necessario al conseguimento della
qualifica viene ridotto alla metà.
Per quanto riguarda le prove di idoneità all'esercizio delle mansioni, si fa
riferimento alle norme di legge.
La qualifica conseguita dovrà essere annotata sul libretto di lavoro.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali
del presente contratto.
B) Qualifiche - Livelli - Mansioni.
[
]
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato.
Se adibito a lavorazioni a cottimo egli acquista automaticamente la qualifica di
operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima
dell'apprendistato e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
D) Orario di lavoro - Straordinario.
Per quanto si riferisce all'assunzione ed al divieto di adibire a lavoro
straordinario gli apprendisti valgono le norme di legge.
Per l'orario di lavoro e le ferie valgono le norme di legge, salvo le condizioni
contrattuali di miglior favore.
Dichiarazione a verbale n. 1 (Produzioni in serie).
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le Parti
riconoscono che nel settore industriale delle manifatture delle pelli e
succedanei il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente
impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore
apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica
attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Art 72 - punto 2 - La formazione dell'apprendista.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore
medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, comma 2,
legge n. 196/97.
Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate
all'art. 2, comma 1, lett. a), DM Lavoro e previdenza dell'8.4.98.
Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1,
lett. b) del citato decreto.
I programmi formativi di cui agli artt. 1, commi 1, e 6, comma 1 del citato DM
8.4.98 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più
concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in
altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio
post-obbligo, ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16,
comma 2, legge n. 196/97 è ridotta a 40 ore medie annue retribuite delle quali
20 ore saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), DM
8.4.98 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello
stesso decreto ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1, DM 8.4.98 le Parti, nell'ambito delle attività
indicate all'art. 30 del CCNL ("Formazione ed istruzione professionale"):
- elaborano schemi nei quali sono sviluppate linee formative, i contenuti delle
relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna
figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individuano i Centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le
attività di formazione di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97;
- verificano che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli
Istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalle
Parti, ovvero dalle Autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con
le finalità formative di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 196/97 e al DM
8.4.98;
- valutano i contenuti formativi dei progetti realizzati nei distretti
industriali e negli altri Territori ad alta vocazione pellettiera.
Le Parti inoltre predispongono i programmi delle iniziative professionali
sperimentali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, DM 8.4.98, e convengono
di attivarsi entro il 30.11.98 ai fini richiamati nelle disposizioni che
precedono.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative
di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone comunicazione alla
struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il
periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista
l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente
svolta.
Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi
allo svolgimento del rapporto.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato
anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione
tecnico-professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato
dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia
stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.
Tutore della formazione.
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti
può essere ricoperta dal datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 4,
comma 2, DM 8.4.98.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture
territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al
programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.
Capitolo VI - Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 73 - Lavoro a domicilio.
A) Definizione del lavorante a domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o
più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie
e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto
stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto
ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le
caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella esecuzione parziale,
nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporti di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
B) Limiti e divieti.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale
hanno svolto la loro attività.
C) Libretto personale di controllo.
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35
n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
E) Retribuzioni.
[
]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento
economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe
mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica
composta da rappresentanti designati dalle OO.SS. degli imprenditori e dei
lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della
situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
[
]
L) Norme generali.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai
lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le Direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle RSA e
alle OO.SS. provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con
i relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie,
portafogli, cinture, ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra, le RSA possono richiedere alle direzioni
aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di
prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le RSA potranno farsi assistere da un
lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del
presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera
esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la
partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al
precedente 5), punto E saranno riconosciute 16 ore annue 'pro capite',
con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di
ciascuna O.S., che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo
tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio
qualificato.
Parte Operai
Art. 76 - Lavori discontinui.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le
50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è
di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 35%.
[
]
Art. 77 - Lavoro a cottimo.
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle
possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le
parti direttamente interessate.
[
]
C) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[
]
I) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il
rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la
dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e
disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del
presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno
esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali,
entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un
ulteriore tentativo di conciliazione, alle Organizzazioni nazionali, dei datori
di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno
adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.
Art. 78 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[
]
Parte Intermedi
Art. 83 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione si intendono
richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai.
Art. 86 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[
]
Parte Impiegati e Quadri
Art. 92 - Doveri dell'impiegato.
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansione affidatagli,
osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite
dai superiori;
[
]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui
affidati.
Art. 94 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[
]
Parte Inquadramento Lavoratori
Art. 103 - Inquadramento dei lavoratori - Commissione nazionale paritetica.
Aimpes e Filta-Filtea-Uilta convengono di istituire una Commissione nazionale
paritetica i cui lavori avranno termine entro il 30.9.01 in tempo utile per
presentare alle Parti stesse, prima della scadenza del biennio, le proprie
valutazioni conclusive, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale maggiormente
rispondente alle realtà produttive ed organizzative dei comparti;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di
specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
A seguito dei lavori della Commissione, sulla base di concrete proposte di
intervento sul sistema classificatorio, le Parti potranno assumere le
determinazioni conseguenti in sede di rinnovo della parte economica del presente
contratto.
In tale contesto saranno computati gli eventuali costi conseguenti.
Parte Sellerie per automobili e cicli-motocicli
Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli.
Art. 104 - Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1.10.94).
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a
turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 31, parte Generale, e comunicata ai lavoratori in
apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 36, parte Generale, l'orario
contrattuale sarà ragguagliato a: - 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera
di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[
]
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo
eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme dell'art. 36, parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[
]
Direzione e RSA potranno definire modalità per assicurare la regolarità di
sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le
macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che
dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e
poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al
comma 2 è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo nel senso che già nei precedenti
contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse
della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.
Parte Protocolli
Protocollo I. Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità
che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento
dell'attività lavorativa ed a corrette relazioni umane.
In tale ottica le Parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare
a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della
dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in
argomento le Parti convengono di allegare al presente contratto, la
risoluzione del
Consiglio CEE del 29.5.90.
Protocollo II. Codice di condotta
Protocollo d'intesa su codice di condotta, eliminazione dello sfruttamento
del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali, per il
rispetto dei diritti fondamentali e sulla contraffazione e concorrenza sleale.
Filta, Filtea, Uilta e Aimpes considerano il settore della pelletteria
strategico nell'ambito del sistema moda italiano, sia sul piano del contributo
al saldo commerciale dell'Italia che sul piano della tutela e dello sviluppo
dell'occupazione, in special modo in quella femminile.
Il settore della pelletteria nello specifico è caratterizzato da un sistema di
impresa che insieme a grandi marchi leader mondiali della moda, vede la
ricchezza di un sistema di piccole imprese contoterziste e non, depositarie di
una cultura del lavoro, di una creatività, di una capacità produttiva oggi
insidiata dalle nuove difficoltà del mercato, da debolezze intrinseche ad un
sistema polverizzato, ma anche da fattori esterni gravi e da contrastare.
Le Parti sociali sono da tempo impegnate sia sul tavolo del Ministero
dell'industria, sia su quello del dialogo sociale settoriale in Europa, in una
serie di iniziative che tra l'altro alleggeriscano considerevolmente il costo
del lavoro da oneri sociali impropri ed eccessivi, che oggi penalizzano
particolarmente le imprese ad alta intensità di manodopera e che danneggiano la
capacità di tenuta dell'occupazione, anche in riferimento a fasce deboli del
mercato del lavoro.
L'accelerazione di questa discussione è vitale per tutto il sistema moda e in
particolare per la pelletteria italiana, leader mondiale, per fronteggiare
l'aggressività di nuovi competitori a basso costo del lavoro e frenare i
processi di delocalizzazione che sempre più interessano anche il nostro Paese.
Le Parti reputano altresì necessaria una più efficace azione di controllo e
repressione da parte degli Organi dello stato di fenomeni di pirateria,
contraffazione e di vera e propria illegalità, compreso un consistente mercato
parallelo che nel comparto sviluppa un preoccupante giro d'affari; è questo il
senso di tavoli aperti anche a livello istituzionale locale, nei distretti dove
questo fenomeno è particolarmente avvertito.
Le Parti firmatarie del CCNL si faranno interpreti di questa esigenza e
promotrici di incontri specifici con le istituzioni preposte, oltreché di una
campagna di sensibilizzazione.
Nel richiamare la convergente attenzione sui problemi posti
dall'internazionalizzazione delle produzioni, Aimpes e OO.SS. Filta, Filtea,
Uilta ritengono utile la diffusione e la promozione tra le imprese delle intese
realizzate sui codici di condotta e sul rispetto delle convenzioni OIL,
sottoscritte il 17.2.98 e il 29.4.98 in allegato (allegato XV).
Le Parti firmatarie ritengono inoltre strategica la tematica della formazione e
delle risorse umane, decisivo al fine dello sviluppo di più marcate competenze
professionali in grado di permettere di acquisire nuove tecnologie, sia sul
piano produttivo che del marketing (compreso lo sviluppo del commercio
elettronico) e di corrispondere più adeguatamente alle sfide del mercato.
Le Parti firmatarie si attiveranno perché vengano adottate idonee iniziative per
la determinazione di tariffe ispirate a criteri di trasparenza e di rispetto
delle regole di mercato nei rapporti tra committenti e contoterzisti, al fine di
garantire in favore dei lavoratori l'applicazione dei minimi contrattuali
nazionali e di sostenere la competitività delle imprese.
Il monitoraggio dell'andamento dell'occupazione e delle caratteristiche del
mercato del lavoro riguarderà, nel rispetto delle normative vigenti, tutte le
diverse forme ed occasioni di lavoro, non esclusi, in quanto disponibili,
elementi relativi a cooperative di servizi e a prestazioni di lavoro
parasubordinato, che non riguardino professionalità di tipo direttivo.
Le Parti ritengono infine utile attivare politiche di sostegno mirate, anche di
carattere finanziario, nell'ambito nazionale, regionale e distrettuale, che
puntino alla crescita dimensionale di impresa, alla consorziazione, alla
definizione di un modello di azienda più strutturata e solida organizzativamente,
finanziariamente e produttivamente.
Dichiarazione congiunta.
Una prima verifica relativa al codice di condotta sarà effettuata nella
Commissione paritetica già istituita entro il 31.3.01.
Protocollo VI. Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le
condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione
dell'azienda di applicazione del CCNL di pertinenza.
Protocollo
VIII. Protocollo sui distretti industriali
Le Parti per la vigenza del presente CCNL individuano le seguenti aree
territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da un altamente
significativa concentrazione di aziende del settore:
- Milano-Vicenza-Bologna
- Firenze-Macerata-Napoli
Costituiranno oggetto di confronto:
- andamento e caratteristiche dell'occupazione del settore;
- formazione e fabbisogni professionali in collegamento con gli Organismi
bilaterali di cui agli Accordi interconfederali;
- ambiente di lavoro e problemi ecologici;
- competitività, efficienza e produttività del sistema in rapporto
all'evoluzione della congiuntura.
Le Parti confronteranno le rispettive valutazioni alla ricerca di possibili
convergenze per individuare eventuali proposte comuni, in collegamento con gli
interventi a livello nazionale ed europeo, da sottoporre alla attenzione degli
Enti ed Istituzioni locali e regionali.
L'attivazione della fase di informazione/consultazione di cui sopra non deve
dare luogo a duplicazione di informazioni.
Parte Allegati
Allegato XVII. Codice di
condotta
Intese Aimpes/OO.SS. 17.2.98 e 29.4.98.
Bologna, 17 febbraio 1998
tra [
] Filta-Cisl, [
] Filtea/Cgil e [
] Uilta- Uil e [
] Aimpes [
] si
stabilisce quanto segue:
premesso che Filta, Filtea, Uilta e Aimpes, hanno sottoscritto in data 11.3.97
un Accordo contenente norme per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile e
per il recepimento di un Codice di condotta, da parte delle aziende associate
committenti lavoro in conto terzi in Italia e all'estero e in particolare delle
Delibere OIL n.
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-
138,
le Parti, in funzione della propria rappresentanza, si impegnano formalmente a
prendere misure positive al fine del rispetto del Codice, ad associare lo stesso
a tutte le attività e a farne parte integrante della propria filosofia globale e
della sua politica generale, nello spirito del regolamento in via di stesura.
È costituita una Commissione paritetica composta da 6 componenti (3 designati
dalle OO.SS e 3 dalle imprese) che dovrà redigere un Codice di condotta e
gestire la sua attuazione su mandato delle aziende aderenti alle Parti sociali.
Ulteriore compito della Commissione sarà quello di monitorare il lavoro del
settore pelli e cuoio in Italia e all'estero, nonché ad essere parte referente
ad eventuali riscontri di lavoro irregolare e minorile.
La Commissione provvederà ad indicare le norme per l'individuazione di forme di
controllo e verifica, compresa l'individuazione e la selezione degli Ispettori
preposti ai controlli e alle verifiche, eventualmente attraverso una intesa con
gli uffici OIL Italia.
Per le aziende che si sottoporranno volontariamente alle verifiche del sopra
richiamato Codice di condotta sarà sperimentato un marchio definito "etichetta
sociale e ambientale" di cui potranno fregiarsi solo le imprese che recepiscano,
attraverso un accordo aziendale, l'accordo nazionale e il Codice di condotta.
Al fine di consentire l'esplicazione delle attività della Commissione, le
aziende aderenti, forniranno alla Commissione stessa, i cui componenti sono
tenuti al vincolo della riservatezza, l'elenco delle ditte a cui commettono
lavoro.
Le Parti firmatarie del presente protocollo si attiveranno presso i competenti
Ministeri, politiche sociali e della solidarietà, industria e lavoro per
discutere e concordare forme di collaborazione e di sostegno anche finanziario
alle attività di controllo e monitoraggio.
Milano, 29 aprile 1998
In data odierna in Milano tra Aimpes [
] e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
[
] si è pervenuti al seguente Accordo:
Filta, Filtea, Uilta e Aimpes considerano la lotta al lavoro minorile, al lavoro
nero forzato e senza libertà un compito prioritario delle Parti per affermare
una più alta civiltà del lavoro e dei diritti della persona. Considerano inoltre
necessario battere forme di dumping sociale e concorrenza sleale.
Tutto ciò premesso Aimpes e le OO.SS. (Filta, Filtea, Uilta) hanno stipulato in
data 11.3.97 il 1° Accordo quadro in Italia sul lavoro minorile e più in
generale per il rispetto delle Convenzioni OIL nn.
29,
105,
87,
98,
100,
111,
138
e considerato che non esistono in Italia forme sperimentate e concordate di
applicazione e controllo del codice di condotta come quello richiamato in
allegato, alla quale le Parti sociali stipulanti si richiamano;
premesso che in data 17.2.98 le Parti hanno stipulato un'intesa con la quale si
costituiva una Commissione mista paritetica per favorire l'attuazione del Codice
di condotta;
premesso inoltre che in data 11.12.97 il Ministero dell'industria ha varato un
documento di politica industriale del sistema moda contenente, tra l'altro,
norme volte a incentivare azioni per combattere lo sfruttamento del lavoro
minorile;
le Parti convengono quanto segue:
1. la Commissione nazionale paritetica costituita e composta da 6 persone (3 per
parte), avrà compiti di monitoraggio, indirizzo e attuazione rispetto ai
contenuti dell'intesa sopra richiamata, anche avvalendosi di volta in volta di
esperienze esterne (OIL, Associazioni Consumatori e ONG);
2. raccoglierà con assoluto vincolo di riservatezza l'elenco delle aziende cui
le aziende aderenti al Codice commettono lavoro di sub-fornitura;
3. valuterà le modalità con le quali conferire gli incarichi per le ispezioni
indipendenti;
4. valuterà la possibilità di licenziare un marchio sociale nel quale sia
richiamata l'adesione ad un progetto sperimentale varato dalle OO.SS. (Filtea,
Filta, Uilta) e da Aimpes (Associazione Italiana Imprenditori della
Pelletteria);
5. valuterà la possibilità di dar vita ad una Fondazione con il compito di
fungere da collegamento tra la Commissione e le Istituzioni, anche al fine di
reperire le risorse finanziare necessarie a sostenere il progetto comprese la
divulgazione e traduzione dei codici nelle lingue dei Paesi interessati;
6. promuoverà, anche in raccordo con la costituita authority sulla materia
presso la Presidenza del Consiglio e coordinata dal Ministero per le politiche
sociali, tutte le iniziative atte a sostenere anche finanziariamente le
attività, comprese quelle di ispezione e di controllo, in linea con i contenuti
della "carta contro il lavoro minorile" varata il 16.4.98.