Responsabilità del legale rappresentante di un srl per omessa formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi di incendio ed alle mansioni a ciascuno assegnate.
Era infatti accaduto che tre dipendenti, mentre erano intenti ad effettuare lavori di posa della segnaletica stradale orizzontale, venivano investiti dalle fiamme in conseguenza di un incendio sviluppatosi durante le fasi di lavoro.
Ricorre in Cassazione il datore di lavoro - Inammissibile.
La Corte afferma che: "la questione centrale della vicenda in questione non e' rappresentata dalla dinamica dell'incendio - peraltro ricostruita dai giuridici del merito con un congruo percorso argomentativo, ancorato alle risultanze processuali e privo di qualsiasi connotazione di illogicita' - bensi' dalla riconducibilita', o meno, dell'evento all'imputato quale conseguenza della condotta di costui come descritta nel capo di imputazione con i relativi profili di colpa contestati. In buona sostanza, individuato in sede di merito - con un procedimento valutativo immune da censure, come detto - il momento genetico dell'incendio nell'apertura della tanica di benzina ad opera del dipendente Ce. nelle vicinanze di una fiammella, occorre stabilire se la condotta addebitata all'imputato possa porsi con l'evento in relazione di causa ad effetto. Cio' posto, va sottolineato innanzi tutto che neanche il Mi. ha contestato con il ricorso l'omessa informazione e formazione dei dipendenti - ed in particolare di colui il quale apri' la tanica di benzina - per la prevenzione dei rischi di incendio in relazione alle mansioni assegnate a ciascuno dei suoi dipendenti: sul punto il ricorrente non ha speso una parola.
Muovendo dunque dalla accertata sussistenza della violazione imputata al Mi. , deve ritenersi del tutto condivisibile il convincimento dei giudici del merito circa la ritenuta riconducibilita' dell'evento alla condotta colposa omissiva del Mi., posto che un'adeguata informazione avrebbe indotto gli operai ad agire con la necessaria cautela che quella operazione, all'evidenza particolarmente rischiosa, richiedeva" nel senso che con le dovute cautele, conseguenti ad una informazione completa e corretta, l'apertura della tanica non avrebbe determinato alcun rischio, con "alto o elevato grado di credibilita' razionale" o "probabilita' logica".
Muovendo dunque dalla accertata sussistenza della violazione imputata al Mi. , deve ritenersi del tutto condivisibile il convincimento dei giudici del merito circa la ritenuta riconducibilita' dell'evento alla condotta colposa omissiva del Mi., posto che un'adeguata informazione avrebbe indotto gli operai ad agire con la necessaria cautela che quella operazione, all'evidenza particolarmente rischiosa, richiedeva" nel senso che con le dovute cautele, conseguenti ad una informazione completa e corretta, l'apertura della tanica non avrebbe determinato alcun rischio, con "alto o elevato grado di credibilita' razionale" o "probabilita' logica".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI. DA. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 2492/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
L'(OMESSO) M. M. , Ce. Fo. e Sh. Sa. , dipendenti della Li. S.r.L - il cui legale rappresentante era Mi. Da. - mentre erano in territorio di elusone per effettuare lavori di posa della segnaletica stradale orizzontale, venivano investiti dalle fiamme in conseguenza di un incendio sviluppatosi durante le fasi di lavoro.
In relazione a tale evento veniva tratto a giudizio Mi. Da. , nella qualita' di legale rappresentante della " Li. s.r.l." datore di lavoro degli operai infortunati: a carico del Mi. il P.M. contestava il reato di cui all'articolo 589, commi 2 e 3, in relazione al Decreto Legislativo 19 settembre 1991 (ndr. 1994), n. 626, articoli 13 e 22, secondo la seguente formulazione: perche' per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed in particolare per aver omesso di provvedere affinche' tutti i lavoratori ricevessero una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi di incendio ed alle mansioni a ciascuno assegnate, aveva cagionato al Mo. lesioni personali consistite i gravi ustioni di 2 e 3 grado sul 70% della superficie corporea dalle quali derivava la morte dello stesso (avvenuta il (OMESSO)), ed al Ce. ed allo Sh. lesioni personali consistite in ustioni dalle quali era derivata per entrambi una malattia della durata di oltre 40 giorni con un'incapacita' ad attendere alle ordinarie occupazioni.
Questa la dinamica dell'evento secondo l'impostazione accusatoria: Ce. Fo. , intento con altri colleghi ad effettuare i lavori di posa in opera della segnaletica orizzontale lungo la via (OMESSO) in elusone, dovendo rabboccare il serbatoio della macchina traccialinee, aveva prelevato una tanica di benzina dal camion della " Li. S.r.L.", togliendone il tappo per farla sfiatare (poiche' si erano formati vapori al suo interno), senza assicurarsi che la fiammella dell'impianto fisso a GPL - situato sulla macchina traccialinee ed utilizzato per mantenere in temperatura la vernice - fosse stata preventivamente spenta, nonche' senza spostarsi a distanza adeguata dalla predetta macchina; di tal che, a causa della improvvisa fuoriuscita dalla tanica di un getto di benzina, si era sviluppato un incendio le cui fiamme avevano investito il Ce. medesimo e gli altri lavoratori che si trovavano nei pressi della macchina traccialinee.
Il Tribunale di elusone, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, riteneva provata, sulla scorta dell'acquisito compendio probatorio, la colpevolezza dell'imputato condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti sull'aggravante contestata, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
A seguito di rituale gravame proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Brescia revocava la condanna del Mi. al pagamento della provvisionale in favore di tutte le parti civili e confermava nel resto l'impugnata decisione.
La Corte territoriale motivava il proprio convincimento, in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputato ed all'entita' della pena allo stesso inflitta, con argomentazioni che possono cosi' riassumersi:
a) per il lavoro di predisposizione della segnaletica orizzontale, gli operai utilizzavano un camioncino sul quale, oltre al materiale necessario per il lavoro, era collocato un miscelatore dove era versato il materiale plastico da tenere a temperatura ed una macchina traccialinee condotta da un operaio e composta da due parti, Cuna con il motore per la trazione e l'altra con un contenitore in cui la vernice era riversata e tenuta a temperatura da un impianto GPL;
b) la fiammata che aveva investito la vittima era partita certamente dalla tanica di benzina che il Ce. stava aprendo: era risultato provato che la tanica aveva subito un surriscaldamento tanto che si era deformata ed era instabile, ed il Ce. aveva dichiarato che, appena aperta la tanica, era stato investito dalla fiamma;
c) nonostante la mancanza di una perizia effettuata nell'immediatezza, doveva ritenersi che la fiammata aveva percorso il tragitto tanica-macchina traccialinee: a tale conclusione conducevano, per un verso, le testimonianze assunte, e, per altro verso, la mancanza di elementi concreti, idonei ad accreditare una diversa ipotesi circa l'innesco dell'incendio; anche l'eventuale presenza di mozziconi di sigarette non avrebbe potuto essere posta in relazione all'incendio "de quo", posto che, trattandosi di un cantiere all'aperto, era verosimile che sulla strada vi fossero mozziconi di sigarette: donde la superfluita' della rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa dell'imputato;
d) nessuno degli operai aveva partecipato ad un corso specifico in tema di prevenzione di incendi; solo la vittima aveva seguito un corso, ma di pronto soccorso: altro esperto era A., il quale pero' al momento dell'incidente non era in cantiere, mentre gli altri operai avevano ricevuto solo alcune direttive dai colleghi di lavoro;
e) l'azienda non era dotata di un documento di valutazione rischi;
f) appariva palese la responsabilita' dell'imputato, avendo egli omesso di fornire ai suoi dipendenti specifiche istruzioni; i testi avevano riferito che era consuetudine mantenere accesa la fiammella sulla traccialinee: cio' comportava evidentemente un rischio concreto in relazione ai vapori di benzina in presenza di una fiamma libera;
g) la pena irrogata dal primo giudice appariva equa e congrua, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
Ricorre per cassazione il Mi. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con censure che possono riassumersi come segue:
Ricorre per cassazione il Mi. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con censure che possono riassumersi come segue:
a) le conclusioni cui e' pervenuta la Corte territoriale non avrebbero solida base probatoria, trattandosi di processo indiziario, ed essendo stata ricostruita la dinamica dell'incendio, con particolare riguardo alla causa del suo innesco, sulla scorta di valutazioni basate sulla probabilita';
b) i giudici del merito non avrebbero dato contezza della gravita', precisione e concordanza degli indizi, tra l'altro trascurando qualificate testimonianze che hanno escluso l'esistenza di oggettive tracce di bruciatura sulla macchina traccialinee compatibili con un incendio e con una fonte di innesco rappresentata da detta macchina (testi Am. e Br. );
c) gli stessi testimoni indicati nella sentenza della Corte d'Appello a sostegno della tesi, secondo cui la fiammella al di sotto del bruciatore posto sulla traccialinee sarebbe rimasta sempre accesa, avrebbero in realta' riferito circostanze non in sintonia con tale tesi, con conseguente travisamento della prova da parte dei giudici di seconda istanza (ed in proposito il ricorrente indica le date delle udienze in cui sono stati esaminati i testi e le pagine delle relative trascrizioni);
d) anche relativamente alla distanza tra la tanica di benzina e la macchina traccialinee la Corte distrettuale avrebbe del tutto travisato la testimonianza del Ce. , riducendo detta distanza a quella di un metro/un metro e mezzo, laddove il teste, a seguito delle contestazioni mossegli in relazione a quanto riferito nell'immediatezza del fatto, aveva ribadito la distanza di due metri, in tal modo confermando cio' che aveva riferito in sede di sommarie informazioni;
e) nel sottolineare la lacunosita' del compendio probatorio acquisito, dovuta alla mancanza di una perizia effettuata nell'immediatezza dell'evento, la Corte d'Appello avrebbe implicitamente ammesso la possibilita' di una dinamica dell'incendio diversa da quella ritenuta in sentenza, peraltro disattendendo, senza alcuna motivazione, tutte le indicazioni tecniche fornite dal consulente di parte ing. Z. ;
f) vi sarebbe evidente contraddizione all'interno del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, laddove, dopo aver affermato che l'incendio si sarebbe sviluppato all'interno della tanica, la Corte stessa ha sostenuto che l'innesco doveva trovarsi sulla macchina traccialinee;
g) del tutto immotivatamente e' stata disattesa la richiesta di un accertamento tecnico, che a dire della stessa Corte d'Appello sarebbe stato di grande utilita', ed altrettanto e' a dirsi per la mancata assunzione della una prova, dalla difesa ritenuta decisiva, rappresentata dalle fotografie provenienti dalla Polizia Municipale di elusone da cui si rileverebbe la mancanza di segni di bruciature sulla macchina operatrice, circostanza questa incompatibile con la dinamica dell'evento quale ricostruita dai giudici di merito; i) sarebbero state infine ingiustificatamente disattese le doglianze difensive concernenti il trattamento sanzionatorio.
Diritto
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente, nelle pur articolate argomentazioni poste a base del proposto ricorso, si e' soffermato diffusamente nel censurare la sentenza impugnata in punto di accertamento della dinamica dell'incendio e della individuazione della fonte di innesco che lo aveva provocato, lamentando che la Corte distrettuale - senza il conforto di una indagine tecnica che sarebbe stato necessario effettuare nell'immediatezza del fatto o, almeno, anche in secondo grado previa rinnovazione del dibattimento - aveva ritenuto accertato che:
1) l'incendio si era sviluppato partendo da una tanica di benzina, maneggiata dall'operaio Ce. Fo. nelle vicinanze di una macchina traccialinee;
2) i vapori cosi' sprigionatisi avevano raggiunto una fiammella accesa al di sotto del bruciatore posto sulla macchina stessa.
A tali conclusioni la Corte stessa sarebbe pervenuta, a dire del ricorrente, sulla scorta di meri indizi, peraltro asseritamene imprecisi ed equivoci, e di testimonianze non correttamente valutate.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che la questione centrale della vicenda in questione non e' rappresentata dalla dinamica dell'incendio - peraltro ricostruita dai giuridici del merito con un congruo percorso argomentativo, ancorato alle risultanze processuali e privo di qualsiasi connotazione di illogicita' - bensi' dalla riconducibilita', o meno, dell'evento all'imputato quale conseguenza della condotta di costui come descritta nel capo di imputazione con i relativi profili di colpa contestati.
In buona sostanza, individuato in sede di merito - con un procedimento valutativo immune da censure, come detto - il momento genetico dell'incendio nell'apertura della tanica di benzina ad opera del dipendente Ce. nelle vicinanze di una fiammella, occorre stabilire se la condotta addebitata all'imputato possa porsi con l'evento in relazione di causa ad effetto.
Cio' posto, va sottolineato innanzi tutto che neanche il Mi. ha contestato con il ricorso l'omessa informazione e formazione dei dipendenti - ed in particolare di colui il quale apri' la tanica di benzina - per la prevenzione dei rischi di incendio in relazione alle mansioni assegnate a ciascuno dei suoi dipendenti: sul punto il ricorrente non ha speso una parola.
Tanto premesso, mette conto evidenziare che la questione centrale della vicenda in questione non e' rappresentata dalla dinamica dell'incendio - peraltro ricostruita dai giuridici del merito con un congruo percorso argomentativo, ancorato alle risultanze processuali e privo di qualsiasi connotazione di illogicita' - bensi' dalla riconducibilita', o meno, dell'evento all'imputato quale conseguenza della condotta di costui come descritta nel capo di imputazione con i relativi profili di colpa contestati.
In buona sostanza, individuato in sede di merito - con un procedimento valutativo immune da censure, come detto - il momento genetico dell'incendio nell'apertura della tanica di benzina ad opera del dipendente Ce. nelle vicinanze di una fiammella, occorre stabilire se la condotta addebitata all'imputato possa porsi con l'evento in relazione di causa ad effetto.
Cio' posto, va sottolineato innanzi tutto che neanche il Mi. ha contestato con il ricorso l'omessa informazione e formazione dei dipendenti - ed in particolare di colui il quale apri' la tanica di benzina - per la prevenzione dei rischi di incendio in relazione alle mansioni assegnate a ciascuno dei suoi dipendenti: sul punto il ricorrente non ha speso una parola.
Muovendo dunque dalla accertata sussistenza della violazione imputata al Mi. , deve ritenersi del tutto condivisibile il convincimento dei giudici del merito circa la ritenuta riconducibilita' dell'evento alla condotta colposa omissiva del Mi. , posto che un'adeguata informazione avrebbe indotto gli operai ad agire con la necessaria cautela che quella operazione, all'evidenza particolarmente rischiosa, richiedeva.
L'incendio si sviluppo', dunque, in conseguenza dell'apertura della tanica della benzina.
Orbene, avuto riguardo a tutte le circostanze fattuali accertate, puo' ben affermarsi che la condotta omissiva del Mi. e' stata condizione necessaria dell'evento lesivo, nel senso che con le dovute cautele, conseguenti ad una informazione completa e corretta, l'apertura della tanica non avrebbe determinato alcun rischio, con "alto o elevato grado di credibilita' razionale" o "probabilita' logica" (cfr. sul punto, Sezioni Unite, sentenza n. 27/2002 - ud. 10 luglio 2002 - ric. Franzese).
Per quel che riguarda, infine, l'entita' della sanzione, la Corte d'Appello ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento - circa la ritenuta congruita' della pena inflitta al Mi. in primo grado - richiamando specificamente la gravita' del fatto, in tal modo dimostrando, quindi, di essersi attenuta ai criteri direttivi indicati nell'articolo 133 c.p..
Conclusivamente, il ricorso risulta inammissibile perche' basato su argomentazioni concernenti valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito, in punto di responsabilita' e trattamento sanzionatorio, incensurabili in questa sede in quanto sorretti da motivazione logica, lineare e coerente.
Alla declaratoria di inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00 (mille).
L'incendio si sviluppo', dunque, in conseguenza dell'apertura della tanica della benzina.
Orbene, avuto riguardo a tutte le circostanze fattuali accertate, puo' ben affermarsi che la condotta omissiva del Mi. e' stata condizione necessaria dell'evento lesivo, nel senso che con le dovute cautele, conseguenti ad una informazione completa e corretta, l'apertura della tanica non avrebbe determinato alcun rischio, con "alto o elevato grado di credibilita' razionale" o "probabilita' logica" (cfr. sul punto, Sezioni Unite, sentenza n. 27/2002 - ud. 10 luglio 2002 - ric. Franzese).
Per quel che riguarda, infine, l'entita' della sanzione, la Corte d'Appello ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento - circa la ritenuta congruita' della pena inflitta al Mi. in primo grado - richiamando specificamente la gravita' del fatto, in tal modo dimostrando, quindi, di essersi attenuta ai criteri direttivi indicati nell'articolo 133 c.p..
Conclusivamente, il ricorso risulta inammissibile perche' basato su argomentazioni concernenti valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito, in punto di responsabilita' e trattamento sanzionatorio, incensurabili in questa sede in quanto sorretti da motivazione logica, lineare e coerente.
Alla declaratoria di inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche' della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.