Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2022, n. 27440 - Lavori di manutenzione edilizia all'interno di un'abitazione e caduta mortale notturna dalla scala a pioli


 

 

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/03/2022
 

Fatto



Con sentenza n. 25822/2018 emessa dalla IV Sezione penale di questa Corte in data 30 gennaio 2018, i cui motivi sono stati pubblicati il successivo 7 giugno 2018, è stata annullata parzialmente la sentenza con la quale, il precedente 9 giugno 2016 la Corte d'appello di Campobasso, sostanzialmente ribaltando il precedente giudizio assolutorio reso dal Tribunale di Campobasso in data 17 settembre 2015 ed accogliendo l'impugnazione presentata sia dal locale Procuratore della Repubblica sia dalle costituite parti civili, aveva dichiarato la penale responsabilità di L.G. e di D.G. in ordine al reato di omicidio colposo in danno di P.S. e la penale responsabilità di M.A. in ordine al reato di omissione di soccorso ed aveva, pertanto, condannato ciascuno di costoro alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle numerose costituite parti civili.
La Corte di cassazione, con la citata sentenza, mentre aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata da M.A. - nei cui confronti, pertanto, la condanna per il reato di omissione di soccorso, unico a lui contestato, è, pertanto, divenuta definitiva - ha, invece, annullato con rinvio alla Corte di appello di Salerno la sentenza della Corte molisana nella parte in cui in essa era stata affermata, in difformità rispetto al giudice di primo grado, la penale responsabilità degli altri imputati, coniugi fra loro.

La Corte di cassazione ha, infatti rilevato - con motivazione avente contenuto assorbente delle ulteriori doglianze presentate dalla difesa dei predetti avverso la precedente sentenza della Corte territoriale - che quest'ultima era pervenuta alla statuizione di segno opposto rispetto a quella assunta dal Tribunale campobassano - che, invece, aveva disposto l'assoluzione del L.G. e della D.G. - senza aver provveduto - in tal modo violando i principi dapprima espressi dalla Corte Edu e, successivamente, codificati dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - all'esame del M.A., unico teste che era presente sul luogo nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno condotto alla morte del P.S.
Essa ha, pertanto, annullato con rinvio di fronte alla Corte di appello di Salerno la sentenza della Corte distrettuale affinchè si procedesse all'adempimento istruttorio precedentemente omesso.

Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Salerno in sede di giudizio di rinvio, avendo proceduto all'esame testimoniale del M.A., ha confermato la sentenza assolutoria in favore dei coniugi L.G. e D.G..

Ha, infatti, osservato la Corte territoriale - dopo avere ampiamente descritto le precedenti fasi del giudizio ed avendo precisato che il Tribunale, pur avendo sospettato il fatto che all'origine della morte del P. ci sia un incidente sul lavoro occorso mentre questi era intento a svolgere delle opere di manutenzione commissionategli dagli imputati, all'interno di un'abitazione di proprietà della D.G., aveva, tuttavia, assolto i due imputati dalla accusa di avere cagionato la morte del P. a causa della mancata predisposizione di misure antiinfortunistiche e per non avere preventivamente verificato la capacità del P. in ordine alle attività a lui commissionate - che, sentito di fronte alla Corte di appello, il M.A., unico soggetto che aveva assistito all'incidente che aveva determinato l'infortunio a seguito del quale il P. era deceduto, aveva reso delle versioni contrastanti dei fatti: l'una quando era stato sentito dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti; un'altra allorchè era stato sentito, su delega del Pm dalla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Campobasso ed una terza di fronte alla Corte di appello.

Le versioni rese, fra loro discordanti, erano culminate in quanto riferito di fronte alla Corte; secondo tale versione il P., dopo cena e dopo avere consumato abbondante vino, pur non essendo ubriaco, si era incamminato, essendosi svegliato nottetempo, su per una scala a pioli che conduceva al piano ove era ubicato il bagno dell'abitazione ma, saliti pochi pioli era caduto sbattendo la testa, forse sull'asse di un'impalcatura, e perdendo i sensi.

La Corte di appello, ritenuta, anche alla luce della distonia con le altre versioni precedentemente rese dei fatti, che anche questa versione non fosse attendibile, rilevato che lo stato dei luoghi, rispetto al momento in cui si era verificato l'incidente, era stato modificato, sicchè non era possibile ricostruire i fatti sulla base neppure di elementi indiziari, ha ritenuto che, a fronte della descritta incertezza ricostruttiva non vi erano elementi per ritenere che la caduta del P. fosse riconducibile ad una qualche negligenza degli imputati, sicchè ha confermato la sentenza di assoluzione pronunziata dal giudice di prime cure.
Avverso la sentenza in questione hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili con tre distinti atti, due dei quali di identico contenuto.

Partendo dall'esame di questi ultimi, si rileva che gli stessi constano di 2 documentati motivi di impugnazione.

Il primo di tali motivi è relativo alla ritenuta illegittimità della sentenza impugnata per mancanza o comunque illogicità della motivazione, nonché per travisamento di una prova decisiva.

Nella specie i ricorrenti hanno censurato il fatto che la sentenza della Corte salernitana non abbia tenuto nel debito conto il dato, riveniente dall'esame autoptico eseguito in sede di perizia sulla salma del P. che questi non aveva assunto alcol nella immediatezza dell'incidente mortale e che questi aveva solo mangiato delle patate lesse, neppure digerite, circostanza che fa ritenere essere stato interrotto la funzione digestiva già nel pomeriggio precedente al rinvenimento dell'uomo agonizzante, così come non ha considerato l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi, sintomatico della volontà di confondere gli elementi rappresentativi dei fatti, onde occultare l'incidente sul lavoro verificatosi.
La motivazione della sentenza è, peraltro, ad avviso delle parti ricorrenti, manifestamente illogica in quanto si limita a porre in discussione la possibilità che la morte del P. sia stata determinata da una serie causale diversa dalla prestazione lavorativa in favore degli imputati, ma non identifica quale sia stata la predetta causa alternativa, limitandosi a mere ipotesi e congetture.

Aggiungono i ricorrenti che in sede di annullamento con rinvio la Corte di cassazione aveva invitato il giudice di merito ad ascoltare la testimonianza del M.A.; la Corte territoriale, adempiuto a tanto, ha tuttavia omesso di valutare, partitamente, la attendibilità dell'uomo, limitandosi a ritenere complessivamente non affidabili le dichiarazioni da questo rilasciate, pur essendo, buona parte di esse compatibili con la ricostruzione contemplante l'avvenuto incidente sul lavoro.
Il secondo motivo di impugnazione attiene alla violazione di legge per non avere la Corte di merito considerato che, essendo comunque risultato, dalle pur frazionate dichiarazioni rese dal M.A., la circostanza che il P. è morto a seguito della caduta dalla scala che si trovava all'interno della abitazione ove i due stavano eseguendo dei lavori per conto degli imputati, in ogni caso, non avendo costoro adempiuto agli obblighi loro ascritti per effetto della legislazione antiinfortunistica, il sinistro verificatosi deve essere loro comunque addebitato, per avere gli stessi colposamente non eleminato dei fattori di pericolosità della attività svolta nel loro interesse.
Con altro, separato, e contenutisticamente distinto, atto di impugnazione hanno proposto ricorso per cassazione talune altre costituite parti civili, affidando le loro doglianze ad una sola censura, con la quale è lamentata sia la violazione di legge che la difettività della motivazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio.
In particolare, è rilevato con tale secondo ricorso che la Corte di appello ha espresso il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal M.A. avendole confrontate con quelle dallo stesso rese in sede di indagini, senza tuttavia considerare che tali ultime dichiarazioni erano radicalmente inutilizzabili in quanto rese da soggetto indagato non alla presenza del proprio difensore e dopo che egli era stato avvertito che avrebbe potuto non rispondere.
Aggiunge la ricorrente difesa che le dichiarazioni dibattimentali del M.A. dovevano essere considerate chiamate in correità e, pertanto, valutate alla luce degli eventuali elementi di riscontro delle stesse ai fine della affermazione della loro attendibilità.

Va ancora aggiunto che il M.A., avendo egli provveduto ad assumere a giornata il P., avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, in quanto datore di lavoro, dell'incidente occorso, in cooperazione colposa con gli altri due imputati; infatti è orientamento costante che, in caso di incidente sul lavoro, il datore di lavoro risponda per la violazione degli obblighi connessi alla valutazione del rischio ed alla inosservanza dei doversi di formazione ed informazione dei lavoratori, ciò anche in caso di imprudenza o negligenza del lavoratore, ove le condotte imprudenti del lavoratore siano conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienze degli obblighi datoriali.

 

Diritto



Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, seppure ai limitati effetti che saranno qui di seguito precisati.

Deve, infatti, rilevarsi che - essendo stata impugnata dalle sole parti civili costituite nel giudizio di merito la sentenza confermativa dell'avvenuta assoluzione di L.G. e D.G. pronunziata dal Tribunale di Campobasso in data 17 settembre 2015 con la formula della insussistenza del fatto - l'annullamento della decisione assunta in sede di rinvio dalla Corte di appello di Salerno, non spiegherà alcun effetto in sede propriamente penale, avendo oramai in tale ambito la decisione assolutoria degli imputati acquisito la forza della definitività, rimanendo, tuttavia, impregiudicata, per effetto della presente decisione di annullamento, la sola questione avente rilevanza civilistica, legata alla istanza risarcitoria avanzata dai soggetti ipoteticamente danneggiati per effetto della condotta tenuta dai due originari imputati del delitto di omicidio colposo.

Tanto premesso si rileva che la sentenza emessa dalla Corte di appello, confermativa di quella assolutoria pronunziata dal giudice di primo grado, è essenzialmente fondata sulla dichiarata impossibilità di accertare, sulla base delle, palesemente mendaci come riconosciuto dalla stesa Corte di merito, dichiarazioni del teste M.A. - già imputato, peraltro, per un reato connesso essendo stata a lui contestata, con sentenza passata in giudicato per effetto della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso pronunziata da questa Corte di cassazione in data 30 gennaio 2018, la omissione di soccorso, per non avere tempestivamente provveduto ad allertare eventuali tentativi di soccorso del P. una volta che questi aveva sbattuto la testa e mostrava evidenti segni di grava malessere - l'esatta ricostruzione degli avvenimenti.

Ha, infatti, il giudice del rinvio segnalato la palese contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal M.A. nelle diverse sedi, non tutte di carattere propriamente processuale, in cui le stesse sono state propalate, tale da non consentire di trarre da tali dichiarazioni, secondo la Corte di appello, una univoca e convincente ricostruzione dei fatti.
Ritiene, tuttavia, questo Collegio che una siffatta decisione presenti degli evidenti vizi di logicità e di violazione di legge.

La Corte salernitana, oltre ad avere sostanzialmente equiparato sotto il profilo della identica valenza processuale, nel senso di valutare le stesse con il medesimo metro onde verificare l'attendibilità del teste, le dichiarazioni rese dal M.A. sia in sede di indagini preliminari (si veda, infatti, l'ampia descrizione di quanto riportato dal citato teste già in data 26 aprile 2009, cioè ancora prima che il P. per le lesioni riportasse aveva cessato di vivere, e quanto dal medesimo dichiarato, in senso sensibilmente diverso, il successivo 4 maggio 2009, allorchè era stato escusso presso gli uffici della Polizia di Stato di Campobasso ed ancora ribadito, a quanto pare - sul punto, infatti, come peraltro su diversi altri, la sentenza della Corte di Salerno, oltre a presentare dei singolarmente ripetuti solecismi grammaticali, relativi, fra gli altri, alla costruzione sintattica del verbo "sbattere" con 'ausiliare "essere", è tutt'altro che perspicua - in data 2 febbraio 2011 di fronte alla Sezione di polizia giudiziaria dei CC presso la Procura della Repubblica di Campobasso) che in sede dibattimentale, ha del tutto omesso di verificare la efficacia dimostrativa degli altri elementi indizianti che - al di là delle ondivaghe dichiarazioni del teste esaminato in grado di appello, teste che, sia detto per inciso, essendo oramai la sua posizione processuale in ordine ai fatti a lui contestati, definitivamente accertata al momento in cui era stato sentito dalla Corte territoriale, era tenuto, sotto la comminatoria di cui all'art. 372 cod. pen., a rendere una veridica ed esauriente testimonianza - avrebbero, verosimilmente, potuto condurre all'accertamento, quanto meno a livello processuale, dell'andamento dei fatti.

Invero, premesso che l'incidente occorso al P. appare indubbiamente connesso dal punto di vista eziologico, quanto meno sotto il profilo della occasionalità necessaria, allo svolgimento da parte del medesimo di lavori di manutenzione edilizia all'interno dell'abitazione di proprietà della D.G. a lui commissionati, tramite il M.A., dal L.G., la Corte di merito ha, infatti, del tutto trascurato di valutare se, nell'esecuzioni di tali lavori, i quali prevedevano la permanenza, anche notturna, fra l'altro del P. presso l'abitazione in questione, la parte committente aveva assicurato sia la sicurezza nell'ambiente di lavoro durante lo svolgimento di esso che la possibilità di soggiorno, senza pericoli esorbitanti rispetto ad una regola di ordinaria prudenza, agli operai all'interno della abitazione stessa.

In tal senso appare del tutto ingiustificato il fatto che i giudici del merito abbiano omesso di considerare, come fattore tale da costituire un obbiettivo fattore di ingiustificato aggravamento del rischio per la incolumità delle maestranze adibite allo svolgimento dell'appalto commissionato (tanto più ove si consideri che la lesione ossea riportata dal P. è stata ritenuta incompatibile, data la violenza dell'impatto, con una semplice caduta dalla ordinaria stazione eretta tenuta dall'individuo), il fatto che il luogo ove le stesse avrebbero dovuto soggiornare nei periodi di riposo e dove erano ubicati i servizi igienici in uso alle dette maestranze, era posto ad un piano superiore rispetto a quello terraneo (non è indicato in sentenza di quanto tale locale fosse superiore a quello sottostante, ma, comunque, il relativo dislivello viene indicato come superiore a 2 metri), raggiungibile esclusivamente attraverso una scala a pioli, quindi in assenza di qualsivoglia parapetto o mancorrente, appoggiata, non si sa se con mezzi che ne avrebbero potuto assicurare una ferma stabilità o meno, all'ingresso di una botola che dava accesso a tale piano superiore.
Ha, altresì, del tutto trascurato la Corte di Salerno di considerare il fatto - verosimilmente indicativo di un incidente avvenuto nel corso della prestazione lavorativa o, comunque, connesso con l'uso di uno degli strumenti di lavoro - che il "trabattello" utilizzato per l'esecuzione dei lavori presentava una "piegatura" compatibile con l'urto che aveva determinata la lesione cranica che aveva determinato la morte del P..
Ancora: la Corte di appello ha del tutto omesso di scandagliare la rilevanza indiziaria dell'essersi verificato l'incidente letale durante l'esecuzione della prestazione lavorativa - si ribadisce: svolta in assenza di elementari presidi dì sicurezza - come emergente dal fatto che gli abiti da lavoro, evidentemente indossati dal P. durante lo svolgimento di quello, siano stati rinvenuti imbrattati di deiezioni umane, emesse dallo stesso sventurato operaio al momento in cui ha subito il trauma cranico ovvero in un momento dì poco successivo a tale evento.

Parimenti trascurato dalla Corte di merito il fatto che in sede di esame autoptico della vittima non siano state rinvenuto nel suo organismo tracce di alcol, cosa che induce ad escludere radicalmente che la caduta dell'uomo possa essere stata cagionata dal preteso stato di ubriachezza nel quale, secondo la inaffidabile versione del M.A., quello si trovava.

Deve, a questo punto, richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte la quale, oltre ad attribuire la corresponsabilità degli eventuali eventi dannosi per la integrità fisica del lavoratore intervenuti in occasione della prestazione lavorativa, oltre che all'appaltatore ed al direttore dei lavori, anche al committente ogni qualvolta questi abbia anche solamente consentito che le opere avessero inizio pur in presenza di situazioni di fatto che potessero essere fonte di pericolo (come nella ipotesi ora in esame lo è la esigenza di raggiungere un ambiente posto in quota adibito a servizi e luogo dì riposo utilizzando una scala priva dei necessari presidi dì sicurezza; in tal senso: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 gennaio 1991, n. 478), anche nel caso in cui egli non sia un committente professionale ed i lavori abbiano una portata meramente "domestica" (cfr. Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 luglio 2021, n. 26335) e gravando su costui anche il rischio di infortuni connessi alla particolare conformazione dell'ambiente in cui deve essere fornita la prestazione lavorativa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 15 febbraio 2021, n. 5802), potendo risultare, infine, idonea la condotta, anche eventualmente colposa, del lavoratore ad interrompere il nesso di causalità fra l'evento e la sua prestazione non tanto in quanto la stessa risulti essere imprevedibile, ma solamente laddove la stessa sia tale da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 15 settembre 2021, n. 33976).

Di tutti questi rilievi la Corte salernitana non ha assolutamente tenuto conto, di tal che la sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata, stante il vizio di violazione di legge da cui la stessa è affetta, avendo i giudici del merito trascurato di esaminare la fattispecie attraverso l'ottica interpretativa del diritto oggettivo risultante in base agli orientamenti giurisprudenziali consolidati nella materia in questione, e quello di manifesta illogicità della motivazione, avendo la medesima Corte, senza un'apparente ragione, omesso di considerare la valenza indiziaria dei molteplici elementi a carico degli originari imputati.

La oramai intervenuta definitività della assoluzione di costoro in sede penale e, pertanto, la esclusiva valenza civilistica della accolta impugnazione presentata dalle costituite parti civili impone, in sede di rinvio, che il giudizio sia riassunto, dalla parte che vi abbia interesse, di fronte al giudice civile competente in grado di appello; questi, oltre a riesaminare sotto il profilo risarcitorio la intera questione, provvederà anche al regolamento fra le parti delle spese di giudizio della presente fase di legittimità del processo.

 

PQM
 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022