Cassazione Penale, Sez. 4, 15 luglio 2022, n. 27605 - Lesioni alla mano durante la lavorazione di metalli preziosi. Necessario prevedere il rischio specifico derivante dalla laminazione di un metallo non duttile e malleabile, quale l'acciaio, nel DVR


 

Presidente: BELLINI UGO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 12/05/2022
 

 

Fatto




1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa all'esito di giudizio abbreviato - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermato, nel resto, la declaratoria di responsabilità di M.D. in ordine al reato di lesioni personali colpose con violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il 17.2.2017 R.B., dipendente della ditta Treemme S.p.a., durante la lavorazione di metalli preziosi, riportava lesioni alla mano sinistra mentre stava lavorando sul laminatoio a lastra un pezzo di acciaio di cm. 15X15, spesso cm. 0,55, il quale colpiva il R.B., fuoriuscendo violentemente dal rullo.
La Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha ravvisato la colpa datoriale dell'imputato nella causazione dell'evento, per non avere previsto nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) il rischio derivante dalla laminazione di un metallo non duttile e malleabile, quale l'acciaio; quindi, per la mancanza di consapevolezza del lavoratore di un rischio specifico legato alla natura del metallo da laminare, alle sue diverse caratteristiche di resistenza, che determinarono una espulsione veloce dal macchinario, in maniera più violenta di quanto sarebbe accaduto se fosse stato correttamente usato con metalli più duttili e malleabili quali l'oro, l'argento e il rame.

2. M.D., a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi) quanto segue.
I) Violazione di legge processuale, in quanto la Corte territoriale, in data 6.4.2021, aveva notificato all'imputato il decreto di citazione in appello per l'udienza dell'11.5.2021. Il successivo 26.4.2021, unitamente ad istanza di trattazione orale della causa, il difensore del ricorrente aveva presentato istanza di rinvio per un concomitante impegno professionale. La Corte aveva rigettato l'istanza di rinvio per tardività, affermando che l'impedimento era già conosciuto dal difensore sin dal dicembre 2020 (data in cui era stato disposto il rinvio da parte del Tribunale collegiale di Arezzo, nel processo in cui era impegnato il difensore del M.D.).
Osserva, tuttavia, il ricorrente che l'udienza in Corte d'appello non era nota alla difesa sino alla notifica del 6.4.2021, pertanto l'istanza di rinvio (relativamente all'udienza dell'll.5.2021) depositata il giorno 26.4.2021 non poteva essere ritenuta tardiva.

II) Vizio di motivazione, atteso che la condanna si basa esclusivamente sul fatto che il documento di valutazione dei rischi non avrebbe previsto il rischio insito nella lavorazione di metalli diversi dall'oro, argento e rame. Secondo i giudici di merito, essendo l'acciaio meno duttile, la laminazione ne comporterebbe dei rischi che il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere.
Secondo il ricorrente, invece, non sussiste la prova né del diverso comportamento della macchina in rapporto ai diversi metalli, né della imprevedibile o elevata velocità di uscita della lamina di acciaio dal laminatoio; l'evento trova la sua causa interamente nell'anomala esposizione al rischio da parte dell'operaio.
III) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso l'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cod. pen., solo in ragione dell'asserita gravità dell'infortunio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Diritto

 


1. Il motivo sub I) è privo di pregio, sulla scorta del costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo il quale l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579 - 01).
Nella specie, non è dato rinvenire alcuna violazione della legge processuale in riferimento, atteso che difensore ha comunque omesso di comunicare "prontamente" la sua istanza di rinvio, nel senso che avrebbe dovuto farlo al momento di conoscenza dell'impedimento, cioè sin dal 6 aprile 2021 (data di notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza dell'll.5.2021), mentre lo ha fatto solo il successivo 26 aprile, vale a dire ben 20 giorni dopo il momento in cui aveva avuto conoscenza dell'impedimento per concomitante impegno professionale.

2. Il motivo sub II) è ai limiti della inammissibilità, in quanto il ricorrente, per larga parte, sviluppa censure che pretendono di rivalutare i fatti in senso a sé favorevole, a fronte di una c.d. "doppia conforme" che ha adeguatamente evidenziato le ragioni per cui il DVR avrebbe dovuto prevedere il rischio realizzatosi, indipendentemente dalla condotta del lavoratore.
I giudici del merito hanno, infatti, insindacabilmente accertato che il macchinario sul quale operava il lavoratore infortunato era destinato principalmente alla raffinazione di metalli preziosi e che poteva essere impegnato - pur con particolari cautele - anche per la riduzione di spessore di componenti in acciaio. Nella circostanza, è risultato che il frammento in acciaio - durante la lavorazione di una lastra di acciaio avente dimensioni diverse rispetto a quelle consigliate - è stato espulso a grande velocità, colpendo alla mano il dipendente e cagionando allo stesso una significativa lesione ai tendini. È stato appurato che la lavorazione dell'acciaio sul laminatoio in questione non poteva seguire le procedure utilizzate per la raffinazione dei metalli preziosi, e di tale diversa modalità di trattamento non vi era traccia nel documento per la valutazione dei rischi. Tale deficit in punto di gestione del rischio, per il caso di lavorazione dell'acciaio, è stato legittimamente valutato dal Tribunale quale violazione delle regole prevenzionali [art. 28, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2008), integrante un'ipotesi di colpa specifica imputabile al datore di lavoro. Costui, infatti, avrebbe dovuto valutare il rischio in questione, in maniera tale da eliminarlo o, quantomeno, ridurlo: ad esempio, come riportato dal Tribunale sulla scorta di quanto riferito dai funzionari per la prevenzione, facendo girare i rulli del macchinario in un solo senso di marcia, cautela che avrebbe evitato una fuoriuscita "anomala" del metallo. In ogni caso, l'imputato, come poi ha fatto (ma solo dopo l'incidente), avrebbe dovuto interdire l'utilizzo del macchinario in disamina per altri scopi, vista l'assenza di particolari dispositivi di protezione e arresto automatico. Su tali basi, certamente congrue e non manifestamente illogiche, le sentenze di merito hanno affermato che il rispetto delle menzionate regole di diligenza avrebbero evitato l'evento nel concreto verificatosi.
Si tratta di argomentazioni plausibili e coerenti con i dati processuali indicati, come tali inattaccabili nella presente sede di legittimità.

3. Anche il motivo sub III) è destituito di fondamento, in quanto la valutazione della Corte territoriale in punto di diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può dirsi erronea o manifestamente illogica.
I giudici di appello hanno puntualmente descritto il fatto nei suoi termini essenziali ed escluso la ricorrenza dell'invocata scriminante sulla base del preponderante dato costituito dalla gravità delle lesioni subite dal lavoratore.
Ciò in linea con la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 -- 01; Sez. 6, Sent. n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01; Sez. 3, Sent. n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 - 01).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 maggio 2022