Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 15 luglio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Agenzia delle Entrate-Riscossione Equitalia Giustizia spa e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzia entrate
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

 

Art. l [Art. 6 (Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze) del CCNL 28 marzo 2018]
Art. 2
Art. 3
Art. 4 [Art. 40 (Tabelle retributive e struttura della retribuzione) del CCNL 28 marzo 2018]

 

Art. 5 [Art. 62 (Borse di studio) del CCNL 28 marzo 2018]
Art. 6 [Art. 77 (Cause di risoluzione - Attestato di servizio) del CCNL 28 marzo 2018]
Disposizioni finali
Allegati


Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 28 marzo 2018 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia spa

Il giorno 15 luglio 2022 in Roma, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione Equitalia Giustizia spa e le OO.SS.: Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Agenzia delle entrate - Riscossione ed Equitalia Giustizia spa.

Art. 2
L’Art. 30 (Work life balance) del CCNL 28 marzo 2018 già concordato con la Preintesa del 3 marzo 2022 è modificato come segue:
Work Life Balance: Lavoro Agile e Ferie Solidali
Lavoro agile
L’evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative utili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa capaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttività dell’Ente/Azienda e le esigenze personali e familiari del dipendente.
È intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, determinando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone.
Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla Legge n. 81/2017 ed in considerazione del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, intendono promuovere e regolamentare il lavoro agile (c.d. Smart working) rimandando alla sede aziendale le intese per la regolamentazione di dettaglio.
Modalità di svolgimento
Il ricorso al lavoro agile, pianificabile anche per obiettivi e determinabile tramite standard quali/quantitativi, avviene per tutte le lavoratrici/lavoratori su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive. L’Ente/Azienda garantirà l’alternanza dello svolgimento del lavoro agile, ferma restando ordinariamente la prevalenza di quello in presenza. L'Ente/Azienda individua, a tal fine, le attività che possono essere effettuate in tale modalità. La suddetta prestazione viene eseguita entro i limiti della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dal CCNL.
La lavoratrice/lavoratore durante la prestazione lavorativa dovrà essere contattabile all’interno di specifiche fasce orarie che saranno definite con apposite intese tra le Parti. L'Ente/Azienda garantirà il diritto alla disconnessione.
L’attività lavorativa può essere prestata presso la residenza/domicilio della lavoratrice/lavoratore ovvero presso altro luogo stabilito dalle Parti o indicato dalla lavoratrice/lavoratore purché il medesimo luogo risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.
L’Ente/Azienda metterà a disposizione della lavoratrice/lavoratore la strumentazione informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione.
Le suddette Intese stabiliscono le modalità di adesione, recesso, nonché il numero massimo delle giornate in cui può essere resa tale prestazione.
Diritti e doveri
Lo svolgimento del lavoro agile non muta i diritti e i doveri posti in capo all’Ente/Azienda e alla lavoratrice/lavoratore dalla normativa tempo per tempo vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trattamento economico e normativo, Premi aziendali, percorsi di carriera, welfare, ecc. secondo quanto previsto dall’art. 20 L. 81/2017). L’attività svolta in modalità agile non costituisce variazione della sede e della durata dell’orario individuale di lavoro e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Alle lavoratrici/lavoratori in modalità agile sono garantiti tutti i diritti sindacali regolamentati dagli accordi in materia di agibilità sindacali tempo per tempo vigenti.
Salute sicurezza e formazione
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore agile si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
Durante la prestazione in modalità agile, la lavoratrice/lavoratore deve rispettare tutte le vigenti norme in materia di privacy stabilite dalle direttive aziendali.
L'adesione al lavoro agile sarà accompagnata da specifici interventi formativi, utili a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione lavorativa.
Informativa sindacale
L’Ente/Azienda fornisce periodicamente un’informativa sul numero delle lavoratrici/lavoratori coinvolti.
Ferie Solidali
Le Parti, allo scopo di fornire alle lavoratrici/lavoratori strumenti di flessibilità per fronteggiare esigenze di assistenza ai familiari che necessitano di cure costanti, il 4 aprile 2019 hanno sottoscritto l’Accordo sulla c.d. “cessione delle ferie solidali”.

Art. 3
L’Art. 38 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL 28 marzo 2018 è modificato come segue:
1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’Ente/Azienda, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, possono disporre l’allontanamento temporaneo della lavoratrice/lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Dichiarazione dell’Ente/Azienda
Le condotte riconducibili ad infrazioni disciplinari e le correlate sanzioni, sono riportate, a mero titolo esemplificativo, nei codici disciplinari tempo per tempo vigenti presso l’Ente/Azienda.

Disposizioni finali
Resta fermo che tutti gli articoli non inclusi nella presente Ipotesi di Accordo continuano a trovare applicazione così come previsto nel CCNL del 28 marzo 2018.
La presente Ipotesi di Accordo resta subordinata all’approvazione degli organi statutari dell’Ente/Azienda e delle assemblee del personale.