Tipologia: CCNL
Data firma: 27 settembre 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Uniontessile e
Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori:
Tessili, Lavorazione Pelli, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti |
a) Assenza dal lavoro |
Contratto collettivo nazionale dl lavoro 27 settembre 1995
per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle
pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei Confapi Confederazione italiana
della piccola e media industria
Costituzione delle parti
In Roma il 27 settembre 1995, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della
Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio [
]
con la partecipazione di una delegazione di industriali del
tessile-abbigliamento [
] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione
italiana della Piccola e Media Industria [
] e la Federazione Italiana dei
Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della
Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
], l'Unione Italiana Lavoratori
Tessili e Abbigliamento - Uilta [
] è stato stipulato il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle
piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e
rispettivi succedanei associate all'Uniontessile.
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 Campo di
applicazione del contratto
Il presente Contratto collettivo Nazionale si applica ai dipendenti delle
aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime
per la produzione di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.)
- valigie e bauli
- cinture e cinturini in genere
- cartelle e sottobracci
- articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.)
- sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo
- sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi
- guarnizioni e articoli tecnici di cuoio
- cinghie di trasmissione.
Per dipendenti si intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (c.d.
categorie speciali), gli impiegati ed i quadri.
Art. 2 Criteri generali di
applicazione
[
]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati
dal presente contratto.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti convengono che non hanno
inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dai lavoratori.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già
definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il
miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la
contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
Art. 3 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di intervento delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali previste dalla
legge 20/5/1970, n.
300, e delle Commissioni interne o dei delegati di impresa,
previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e
delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie
norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i
rispettivi rappresentanti.
Parte generale
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno
sottoposti all'esame delle Associazioni sindacali, localmente competenti, per il
tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e
l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle
competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro
e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 6 Sistema di relazioni
industriali
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale:
- recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo"
del 23 luglio 1993, sottoscritto dal Governo, Confapi e Confederazioni
sindacali, nonché dell'Accordo
27 febbraio 1995 sulle Rappresentanze sindacali
unitarie;
- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento e dei redditi
nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo
27 febbraio 1995 sulla contrattazione aziendale e sulle
rappresentanze sindacali unitarie sia la consolidata prassi di dialogo sociale
settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende
possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per
favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese,
l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione
lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni
pubbliche.
Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il
Protocollo 23 luglio
1993, le Parti hanno inteso disciplinare:
la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri il contratto collettivo nazionale di
lavoro si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua
sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per
consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività
delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle
condizioni di lavoro.
Contrattazione aziendale
Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle
Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento
delle organizzazioni nazionali di categoria.
Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -
nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle
stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di
rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri
livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni
previste dal presente accordo nazionale.
Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la
contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle
condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo
da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la
ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei
redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e
sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di
produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto
nazionale.
[
]
Procedure di
consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo modalità dallo stesso
stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico produttive,
saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei
programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui
parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di
conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza
comune e la effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione
di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per
un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire
esclusivamente nello spirito e nell'alveo del
Protocollo d'intesa
del 23.07.1993 e delle norme della presente
regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative
ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.
Le parti solleciteranno pertanto le rispettive Confederazioni perché
intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e
Parlamento perché sia varata in tempi brevi la legge sulle esenzioni
contributive in attuazione del
Protocollo 23 luglio
1993.
Capitolo II Sistema informativo
Art. 7
Struttura del sistema informativo ai vari livelli
Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà
produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni
costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di
relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le
rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di
intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli
aspetti significativi del settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca
di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili
soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo
complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso
l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo
competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore
strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti si conviene che, nell'ambito di un
approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare
modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di
seguito specificato:
1) livello nazionale
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti
stipulanti il presente Contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli
imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame
congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare
riferimento all'occupazione.
Costituiranno oggetto di esame:
- le linee generali dell'andamento economico - produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con
particolare riferimento all'occupazione;
[
]
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo
interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento
dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in
materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la
raccomandazione CEE
1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita
valutazione;
- la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per
qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[
]
- i processi di internazionalizzazione;
- il decentramento nel Mezzogiorno;
[
]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) livello regionale
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture,
rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni
effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di
distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per
le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi
dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di
migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
3) livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture
organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da
definirsi fra le parti a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali
competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di
pari livello elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna,
delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo Interconfederale in
materia di contratti di formazione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
Su tali problemi a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per
valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposte in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale.
Nota a verbale
Per operare una integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e
territoriale, a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato
grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende
del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e
previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno
attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle
conoscenze acquisite a livello nazionale ed integrandoli con quelli
eventualmente reperiti a livello locale. Gli incontri a livello territoriale di
cui al presente punto considerate le peculiari caratteristiche del settore,
potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa nazionale
o regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) livello aziendale
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le
unità produttive occupanti più di n. 80 (ottanta) dipendenti, tramite le
Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza
delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di
categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
- il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
- le previsioni di investimento;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali
operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano
sui livelli occupazionali;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
- le previsioni sul ricorso al TPP.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali
e\o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro
autonoma valutazione in ordine:
- alla occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi
sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale sui contratti di
formazione e lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti,
quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si
definirà caso per caso presso quale Associazione territoriale avverrà l'unica
informativa.
5) impresa a dimensione europea
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'ordinamento
nazionale la
direttiva U.E. n.
94/45 relativa alle imprese a dimensione europea.
Art. 7 bis Formazione
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi
interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di
riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati
livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una
significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo
rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per
assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti
dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto collettivo
nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti
obiettivi:
agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai
lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà
derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative ero per accedere a nuovi
sbocchi occupazionali;
fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di
relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove
regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
a livello nazionale
Utilizzare i dati al fine di esaminare congiuntamente:
- gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un
maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le
infrastrutture assistenti;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche
occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione
di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno
acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di
nuove tecnologie e il materiale disponibile.
A questo fine viene costituito un gruppo di lavoro per i problemi della
formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da
rappresentanti designati dall'Uniontessile e da rappresentanti designati
congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale
degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione ed orientamento
professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che
le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti
proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione
professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza
delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla
sicurezza in armonia con quanto previsto dal
D.Lgs. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento
esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari
opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del
rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di
azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono
da considerare progetti convenuti con le organizzazioni sindacali e l'eventuale
loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei
benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
a livello territoriale e distretti
Le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per
fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed
organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in
modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative
tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei
giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti
formativi;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli
attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione
professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi
Interconfederali del 13.05.1993 e del
31.03.1995.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro
femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di
formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno
avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà
locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
a livello aziendale
Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a
ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi
di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed
organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione
di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le
previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti
la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di
cui all'art. 50 Parte Generale.
Art. 8 Mobilità interna
della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dall'avvenuta
informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in
relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo
dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispettivo delle
disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito
della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 10 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore
pelli-cuoio a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni
presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il
lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. in
presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione
del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le
parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad adoperarsi
nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende
committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 80 dipendenti e le aziende
terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma,
annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso a
lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla
quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste
alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e
sui contratti di lavoro da queste applicati.
Le API territoriali e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti,
costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione
formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno. A tale scopo 1'API territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente committente 1'API territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di
competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la
loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e
delle Leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza; ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende
committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orari di lavoro o
riduzione del personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle
procedure di cui all'art. 5 della legge 20/5/1975, n. 164 e alla legge 23 luglio
1991 n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
nell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
Al livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno
e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento o il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso
di violazione cesseranno per l'API territoriale e le aziende gli obblighi
derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria API territoriale alle
API territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel
Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)1'elenco delle aziende
terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del
contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le
API territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di
cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella
provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le
medesime hanno dichiarato di applicare.
Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per
favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la
nobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 Rappresentanze
sindacali unitarie
In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità di quanto previsto dall'accordo
del 27.02.1995, riportato all'allegato 1, potranno
eleggere proprie rappresentanze.
Art. 12 Delegato d'impresa
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro
delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla
legge 300/70
per le RSU.
Art. 14 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni
avvicendati.
[
]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi messi a disposizione dell'azienda
nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva
stessa.
[
]
Art. 15 Affissioni
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria
aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere
in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei
Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale
periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma
degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti
sindacali.
Art. 17 Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di
prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il
rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la
legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le Rappresentanze Sindacali Unitarie sui rischi e
sulle misure di protezione adottate;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e
collettiva. I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto
previsto alla lettera b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla
lettera c) del precedente comma.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie:
a) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9
della
legge 300/1970,
di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
b) concordano con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi
l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro
da affidarsi.. In relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della
legge 23/12/1978, n.
833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro
delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti
di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti
sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui
possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, nello svolgimento dei loro compiti,
potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i
quali vengono promosse o attuate rilevazioni e iniziative di miglioramento
ambientale.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie la facoltà di designare al proprio interno un delegato ad
esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo
sarà comunicato preventivamente per iscritto alla Direzione Aziendale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura
dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni
effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori:
microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo,
gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura
dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati
statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per
infortunio, malattia professionale o malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e
Rappresentanze Sindacali Unitarie anche ai lini di un adeguato intervento
antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Unitarie copia delle
denuncie di esercizio e delle denuncie di infortunio di cui agli artt. 12 e 53
del
T.U. 30/6/1965, n.
1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di
un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a
richiesta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie copia delle comunicazioni che
ai sensi della
legge 23/12/1978, n.
833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con
l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica,
fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo
comma, e 24, n. 14 della
legge 23/12/1978, n.
833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di
diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle
registrazioni sono a carico dell'azienda. Verrà istituito il libretto sanitario
di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che
abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con
riferimento all'art. 27 della
legge 23/12/1978, n.
833.
Disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da
coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le
stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della
legge 23/12/1978, n.
833.
I valori dei MAC italiani che saranno definiti dal Ministero del Lavoro
costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Le parti inoltre concordano di verificare a livello nazionale negli incontri di
cui all'art. 7 - Parte Generale - punto I i risultati di indagini per il settore
effettuate da Enti od Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle Rappresentanze Sindacali Unitarie informazioni
preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al
miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei
lavoratori.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali
Unitarie potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente
all'ambiente di lavoro, allo scopo di formulare le osservazioni di cui al
successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, seconda
linea, saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al terzo comma,
conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della Sanità o, in
mancanza, a quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al 5° comma, le Rappresentanze Sindacali
Unitarie e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e
formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale
che allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata
sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali
Unitarie ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dei dati
biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato
a livello aziendale.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del
videoterminale
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale,
le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della
giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad
assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di
lavoro.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19
Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve
avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 20 Gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di
gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo
regolamento.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5
D.P.R. 25 novembre
1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lettera c della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla
tutela delle lavoratrici madri.
Art. 21 Visite
mediche, preventive e periodiche
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita
medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono
utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche
periodiche in relazione alle disposizioni di legge.
Art. 23 Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati,
nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti
alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la
collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di
formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative
delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni
Aziendali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno verificate tutte le
opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore
integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione
o riqualificazione professionale promossi dall'ente Regione, senza alcun onere
per l'Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 30 Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore
settimanali.
L'orario settimanali di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni
della settimana; altre distribuzioni di orario, per i singoli reparti o per
stabilimenti nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane,
saranno concordati tra le Parti a livello aziendale.
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa nella ricerca
di un efficiente ed efficace posizionamento competitivo del sistema impresa si
realizza anche attraverso l'individuazione di una adeguata articolazione di
orario.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive
occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle
capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le Parti
riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione che
saranno definiti congiuntamente tra le Parti a livello aziendale.
Lavoro a turni per il settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli
Per il solo settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli, tenendo
conto della specificità del settore stesso, le Parti convengono di regolamentare
il lavoro a turno come da Allegato 6.
La normativa decorre dal 1.10.1994.
[
]
Art.
31 Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o
dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a
fluttuazioni del mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli
reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale
di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96
ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali,
ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore
intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con
prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative
con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[
]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie, nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi
previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario
contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti
contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze
Sindacali Unitarie, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati
impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte, al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 32 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare la prestazione
di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad
eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 30.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
Le ore non lavorate per festività cadenti in giorno lavorativo saranno computate
agli effetti del raggiungimento dell'orario normale contrattuale.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate di domenica o di
riposo compensativo e nelle giornate festive previste elencate nell'art. 37.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere
effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario
abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da
causa assolutamente imprevedibile.
[
]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissate dalle vigenti disposizioni di legge.
Procedure
per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al
fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad
esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate la
direzione ne darà notizia in tempo utile alle Rappresentanze Sindacali
Aziendali.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame
della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di
impedimento.
[
]
Art. 34 Recupero delle
ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi
di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli
dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto
nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al
periodo in cui è avvenuta l'interruzione; in caso di giornata feriale non
lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata
le ore perdute.
Art. 36 Permessi di entrata
e di uscita
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dal proprio posto senza
giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non
debitamente autorizzato. Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore
di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore diverse da quelle relative
al proprio orario di lavoro.
La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
[
]
Art. 37 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, come è stabilito dalla
legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla
legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il
lavoro prestato di domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista
per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo
nel corso della settimana.
Art. 52 Disciplina aziendale
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni
ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende ed
alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi
superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i
superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti ai sensi di
urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.
Art. 53 Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva
indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra
sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero adeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due
ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e della indennità di
contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione
del lavoro per un massimo di giorni 3.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o
determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[
]
Art. 55 Norme per il
licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604,
integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20
maggio 1970, n. 300 e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
percoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavori o ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla
sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per
la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi
precedenti;
[
]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o
l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
[
]
Art. 57 Consegna e conservazione degli utensili e arnesi di lavoro
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni e in genere tutto
quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
[
]
Art. 58 Abiti da lavoro
[
]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare
usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati
tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi.
Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore un concorso nella spesa
nella misura del 20%.
[
]
Capitolo V
Art. 64 Lavoro a domicilio
A - Definizione del lavoro a
domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o
più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie
e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto
stabilito dall'art. 2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a domicilio è
tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di
esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella
esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti
oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni
di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
B - Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e
la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale
hanno svolto la loro attività.
C - Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, altre al libretto di lavoro di cui alla legge
1/1/1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale
libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
E - Retribuzioni
[
]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
Territoriali dei datori di lavoro, e dei prestatori di opera con la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento
economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe
mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica
composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli
imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del
fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
L - Norme generali
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai
lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i
nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi ed
il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie, portafogli, cinture
ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali
possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al
lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui
livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tal esame le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno
farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli
che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda
interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la
partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al
precedente art. 5 punto f) saranno riconosciute sedici ore annue pro-capite, con
possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di
ciascuna Organizzazioni sindacali, che verranno retribuite convenzionalmente
sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo
dell'operaio qualificato.
Art. 65 Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o -
attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A - Apprendistato
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non
superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le forme
della legge 19/1/1955, n. 25 e successive, che qui si richiamano.
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore
deve essere computato per intero, nella nuova azienda, ai lini del compimento
del prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra
un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad
altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il
precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sarà totalmente
computato.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori
diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il
tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque
pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul
lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna
trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per
la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare,
anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali che
vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di
lavoro.
[
]
Per quanto si riferisce all'orario di lavoro, all'assunzione, alle ferie, al
divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti valgono le norme di
legge; per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme della
parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è
instaurato.
Regolamento dell'apprendistato
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le
mansioni previste del presente CCNL.
La durata massima dell'apprendistato viene casi fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli
superiori al secondo: mesi 36;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo
livello: mesi 24.
[
]
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio
l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni
richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato di
età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni
stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni
richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del
personale di manovalanza.
[
]
B - Periodo di addestramento per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio
l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni
richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di
età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni
stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni
richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del
personale di manovalanza.
D - Contratto di formazione
e lavoro
Si richiamano le norme del decreto legge 30.10.1984 convertito in legge
19.12.1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le
disposizioni contenute negli accordi interconfederali 13.05.1993 e
31.03.1995.
[
]
Parte Operai
Art. 68 Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6/12/1923, n. 2657, non può
superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i
portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al
trasporto merci.
Per i custodi e i portinai fruenti, nello stabilimento, o immediate dipendenze,
di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è
di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti,
nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali
agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di
domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di
maggiorazione del 35%.
[
]
Art. 69 Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il
cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità
tecniche e secondo gli accordi che possono intercorrere fra le parti
direttamente interessate.
[
]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per
affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[
]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda,
un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la
valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei
tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti
Sindacati dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura
di seguito prevista.
[
]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il
rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la
dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e
disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del
presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno
esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali,
entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un
ulteriore tentativo di conciliazione, alle organizzazioni nazionali, dei datori
di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno
adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.
Parte Intermedi
Art. 76 Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai
Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione si intendono
richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai ad eccezione
delle norme relative agli artt. 64 e 66.
Art. 79 Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
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]
Art. 82 Trattamento in caso di infortunio o malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro, all'intermedio non in prova saranno conservati
il posto e l'anzianità fino alla guarigione clinica documentare, e gli sarà
corrisposto il normale trattamento economico con deduzione di quanto corrisposto
dall'istituto stesso.
In tal caso, ove per i postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni
più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[
]
Parte Impiegati
Art. 86 Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansione affidatagli,
osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite
dai superiori;
[
]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui
affidati.
Art. 88 Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[
]
Art. 92 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio
sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, all'impiegato non in prova che sia soggetto
alla assicurazione Inail, e qualora detto Istituto riconosca la indennizzabilità
dell'infortunio stesso, saranno conservati il posto e l'anzianità fino alla
guarigione clinica documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato
dall'Istituto assicuratore e gli sarà corrisposto il normale trattamento
economico con deduzione di quanto corrisposto dall'Istituto stesso.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di
assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni
più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
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Parte Protocolli
Protocollo
III Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le
condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione
dell'azienda di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro Uniontessile.
Protocollo VII Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori
rappresentati
Premesso che fra Confapi e Cgil-Cisl-Uil si sta definendo l'accordo relativo
all'applicazione del
decreto legislativo
626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le parti si
impegnano a recepire, entro un mese dalla stipula, tale accordo.
Le parti si impegnano a tal fine ad effettuare incontri di armonizzazione,
tenuto conto di eventuali rimandi in esso contenuti, per inserirlo nel testo
contrattuale.
Parte Allegati
Allegato
n. 5 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità
che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento
dell'attività lavorativa ed a corrette relazioni umane.
In tale ottica le Parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare
a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della
dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in
argomento le Parti convengono di allegare al presente contratto, la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29/5/1990.
Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Regolamentazione lavoro a squadre
(decorrenza 1° ottobre 1994)
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano
ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a
turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le
disposizioni di cui all'art. 30 Parte Generale e comunicata ai lavoratori in
apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30 Parte Generale l'orario
contrattuale sarà ragguagliato a: 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera
di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo
goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di
effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro
effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo
eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio
o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle
norme dell'art. 30 Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà
corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione non è dovuta, nei casi di riduzione dell'orario, fino
ad 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e
mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di
3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione
dell'orario contrattuale di lavoro previsto dall'art. 30 Parte Generale sia
effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore,
verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e RSU potranno definire modalità per assicurare la regolarità di
sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.