Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto Ministeriale 22 agosto 2022, n. 149
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
VISTO, in particolare, l’articolo 18 della citata legge n. 81 del 2017 che definisce il lavoro agile quale “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, in cui “la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno”;
VISTO altresì l’articolo 23 della citata legge n. 81 del 2017, recante “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, come modificato dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quale al comma 1 prevede che il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”, sottoscritto alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 7 dicembre 2021, con il quale le Parti sociali hanno inteso definire un efficace quadro di riferimento per la corretta applicazione del lavoro agile;
CONSIDERATO il notevole impatto registrato dall’accelerazione dei percorsi di innovazione sull’organizzazione del lavoro;
CONSIDERATO che occorre dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge n. 81 del 2017, come modificato dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile;
SENTITI l’istituto nazionale della previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
D E C R E T A
Articolo 1
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile di cui all’allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui all’allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.
3. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
Articolo 2
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.
3. Il presente decreto è pubblicato nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente URL: https://www.lavoro.gov.it/documenti- e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx.
Roma, 22 agosto 2022
Andrea Orlando