- Datore di Lavoro
- Lavoratore
- Infortunio sul Lavoro
Responsabilità di un legale rappresentante perchè, per negligenza, imperizia, imprudenza e per espressa violazione di norme dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori e segnatamente di quella prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10 e 389, cagionava al lavoratore L.P. lesioni personali consistite nella frattura scomposta di tibia e perone.
Il dipendente, nel mentre trasportava una carriola con delle pignatte prelevate nell'area di deposito, percorrendo una stradina larga circa cm. 60 dove sul lato sinistro era accumulata la terra di risulta dello scavo per eseguire le fondamenta e, sul lato destro, un vuoto di circa 1,50 metri di profondità, non protetto da parapetto o da altre opere provvisionali, poichè la ruota anteriore della carriola si impuntava per la presenza di un sasso sul terreno, perdeva l'equilibrio e cadeva all'interno del succitato vuoto.
Il dipendente, nel mentre trasportava una carriola con delle pignatte prelevate nell'area di deposito, percorrendo una stradina larga circa cm. 60 dove sul lato sinistro era accumulata la terra di risulta dello scavo per eseguire le fondamenta e, sul lato destro, un vuoto di circa 1,50 metri di profondità, non protetto da parapetto o da altre opere provvisionali, poichè la ruota anteriore della carriola si impuntava per la presenza di un sasso sul terreno, perdeva l'equilibrio e cadeva all'interno del succitato vuoto.
Ricorre in Cassazione - Inammissibile.
"La censura che si muove all'impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all'imputato, con i consequenziali obblighi di osservanza della normativa antinfortunistica, nè, quindi, si contesta la colpevolezza in ordine alla violazione delle contravvenzioni indicate al capo A) della rubrica, in relazione alla quale è stata dichiarata la causa estintiva della prescrizione.
Ed è questo che rende palesemente infondati i motivi di gravame di legittimità, in quanto nel momento in cui si afferma che se anche l'imputato avesse dotato la buca di parapetto o, comunque, di una qualsiasi protezione, il risultato non sarebbe cambiato, nel senso che il L. sarebbe ugualmente caduto, si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell'imputato facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che proprio essa, in considerazione del suo ruolo attivo nella esecuzione dei lavori, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento".
Ed è questo che rende palesemente infondati i motivi di gravame di legittimità, in quanto nel momento in cui si afferma che se anche l'imputato avesse dotato la buca di parapetto o, comunque, di una qualsiasi protezione, il risultato non sarebbe cambiato, nel senso che il L. sarebbe ugualmente caduto, si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell'imputato facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che proprio essa, in considerazione del suo ruolo attivo nella esecuzione dei lavori, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo - Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo - Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4752/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
udito il P.G. in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dito il difensore avv. Cantori Bernardo in sostituzione dell'avv. Angelano Angelo difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi del ricorso.
Fatto
B.A. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 5.03.2009, della Corte d'Appello di Roma con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 21.11.2005 da Tribunale di Viterbo in ordine alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10, comma 1 e art. 389 (capo A) e al delitto di lesioni colpose (capo B) con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, ha dichiarato n.d.p. perchè la contravvenzione è estinta per prescrizione, confermando la condanna per il delitto.
Nei confronti del ricorrente si è proceduto per il reato di cui agli artt. 583 e 590 c.p. perchè, per negligenza, imperizia, imprudenza e per espressa violazione di norme dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori e segnatamente di quella prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10 e 389, cagionava, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta omonima esercente edilizia con cantiere edile a (OMISSIS), al lavoratore L.P. lesioni personali consistite nella frattura scomposta tibia e perone. Il dipendente, nel mentre trasportava una carriola con delle pignatte prelevate nell'area di deposito, percorrendo una stradina larga circa cm. 60 dove sul lato sinistro era accumulata la terra di risulta dello scavo per eseguire le fondamenta e, sul lato destro, un vuoto di circa 1,50 metri di profondità, non protetto da parapetto o da altre opere provvisionali, poichè la ruota anteriore della carriola si impuntava per la presenza di un sasso sul terreno, perdeva l'equilibrio e cadeva all'interno del succitato vuoto. Con un primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 590 c.p., e vizio di motivazione.
Si argomenta: la Corte territoriale perviene ad un giudizio di responsabilità dell'imputato ritenendo semplicemente che l'omissione delle misure antinfortunistiche conduce a responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di negligenze e comportamenti colposi dei lavoratori e non effettua alcun giudizio controfattuale, ignorando anche dei dati di fatto emergenti dalle testimonianze raccolte e letteralmente "inventandosi" una "impervietà e accidentalità dei percorso" (sentenza p. 3 penultimo paragrafo) mai accertata in atti.
L'omessa cautela imputata al B. non ha determinato l'infortunio del lavoratore. Difatti manca del tutto il nesso causale tra l'omissione contestata al B. e l'evento accaduto al L. (caduta con frattura).
L'evento frattura è esclusivamente addebitarle alla colpa del L. che procedeva in maniera distratta e non si accorgeva della presenza del sasso sui terreno. Se l'imputato avesse dotato la buca di protezione il risultato non sarebbe cambiato: il L. sarebbe ugualmente caduto, anzi avrebbe potuto sbattere la testa contro le solide protezioni, riportando più gravi danni, pertanto non vi è nesso di causalità. L'Accusa non ha provato in modo inconfutabile che il L. non avrebbe riportato lesioni se vi fossero stati parapetti. Ha errato la Corte d'Appello nel non effettuare il giudizio contraffattale che ha liquidato in poche righe, anzichè procedere ad una serena e seria analisi dei fatti. Si evidenzia, inoltre, che per quanto attiene ai capi civili l'assenza del nesso causale tra l'omissione contestata al B. e la lesione patita dal L. rende del tutto infondata l'azione civile proposta.
Nei confronti del ricorrente si è proceduto per il reato di cui agli artt. 583 e 590 c.p. perchè, per negligenza, imperizia, imprudenza e per espressa violazione di norme dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori e segnatamente di quella prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10 e 389, cagionava, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta omonima esercente edilizia con cantiere edile a (OMISSIS), al lavoratore L.P. lesioni personali consistite nella frattura scomposta tibia e perone. Il dipendente, nel mentre trasportava una carriola con delle pignatte prelevate nell'area di deposito, percorrendo una stradina larga circa cm. 60 dove sul lato sinistro era accumulata la terra di risulta dello scavo per eseguire le fondamenta e, sul lato destro, un vuoto di circa 1,50 metri di profondità, non protetto da parapetto o da altre opere provvisionali, poichè la ruota anteriore della carriola si impuntava per la presenza di un sasso sul terreno, perdeva l'equilibrio e cadeva all'interno del succitato vuoto. Con un primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 590 c.p., e vizio di motivazione.
Si argomenta: la Corte territoriale perviene ad un giudizio di responsabilità dell'imputato ritenendo semplicemente che l'omissione delle misure antinfortunistiche conduce a responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di negligenze e comportamenti colposi dei lavoratori e non effettua alcun giudizio controfattuale, ignorando anche dei dati di fatto emergenti dalle testimonianze raccolte e letteralmente "inventandosi" una "impervietà e accidentalità dei percorso" (sentenza p. 3 penultimo paragrafo) mai accertata in atti.
L'omessa cautela imputata al B. non ha determinato l'infortunio del lavoratore. Difatti manca del tutto il nesso causale tra l'omissione contestata al B. e l'evento accaduto al L. (caduta con frattura).
L'evento frattura è esclusivamente addebitarle alla colpa del L. che procedeva in maniera distratta e non si accorgeva della presenza del sasso sui terreno. Se l'imputato avesse dotato la buca di protezione il risultato non sarebbe cambiato: il L. sarebbe ugualmente caduto, anzi avrebbe potuto sbattere la testa contro le solide protezioni, riportando più gravi danni, pertanto non vi è nesso di causalità. L'Accusa non ha provato in modo inconfutabile che il L. non avrebbe riportato lesioni se vi fossero stati parapetti. Ha errato la Corte d'Appello nel non effettuare il giudizio contraffattale che ha liquidato in poche righe, anzichè procedere ad una serena e seria analisi dei fatti. Si evidenzia, inoltre, che per quanto attiene ai capi civili l'assenza del nesso causale tra l'omissione contestata al B. e la lesione patita dal L. rende del tutto infondata l'azione civile proposta.
Diritto
I motivi esposti sono manifestamente infondati di tal che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Orbene, la censura che si muove all'impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all'imputato, con i consequenziali obblighi di osservanza della normativa antinfortunistica, nè, quindi, si contesta la colpevolezza in ordine alla violazione delle contravvenzioni indicate al capo A) della rubrica, in relazione alla quale è stata dichiarata la causa estintiva della prescrizione.
Ed è questo che rende palesemente infondati i motivi di gravame di legittimità, in quanto nel momento in cui si afferma che se anche l'imputato avesse dotato la buca di parapetto o, comunque, di una qualsiasi protezione, il risultato non sarebbe cambiato, nel senso che il L. sarebbe ugualmente caduto, si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell'imputato facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che proprio essa, in considerazione del suo ruolo attivo nella esecuzione dei lavori, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo all'omessa dotazione della buca di una protezione sono derivate conseguenze particolarmente gravi, strettamente legate da nesso di causalità con l'infortunio occorso al L..
Quanto poi al comportamento della parte offesa, in maniera giuridicamente corretta, la Corte, ha ritenuto che non è ravvisatale alcun concorso di colpa della parte offesa in quanto, ammettendo che il camminamento fosse effettivamente largo mt. 1,80, il L. procedendo con la carriola colma di materiale e con le oscillazioni dovute alla impervietà ed accidentalità del percorso, considerando il fondo in terra battuta a lato di un cumulo di terra di riporto, non aveva granchè di spazio per mantenersi a debita distanza di sicurezza dalla buca.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Orbene, la censura che si muove all'impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all'imputato, con i consequenziali obblighi di osservanza della normativa antinfortunistica, nè, quindi, si contesta la colpevolezza in ordine alla violazione delle contravvenzioni indicate al capo A) della rubrica, in relazione alla quale è stata dichiarata la causa estintiva della prescrizione.
Ed è questo che rende palesemente infondati i motivi di gravame di legittimità, in quanto nel momento in cui si afferma che se anche l'imputato avesse dotato la buca di parapetto o, comunque, di una qualsiasi protezione, il risultato non sarebbe cambiato, nel senso che il L. sarebbe ugualmente caduto, si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell'imputato facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che proprio essa, in considerazione del suo ruolo attivo nella esecuzione dei lavori, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo all'omessa dotazione della buca di una protezione sono derivate conseguenze particolarmente gravi, strettamente legate da nesso di causalità con l'infortunio occorso al L..
Quanto poi al comportamento della parte offesa, in maniera giuridicamente corretta, la Corte, ha ritenuto che non è ravvisatale alcun concorso di colpa della parte offesa in quanto, ammettendo che il camminamento fosse effettivamente largo mt. 1,80, il L. procedendo con la carriola colma di materiale e con le oscillazioni dovute alla impervietà ed accidentalità del percorso, considerando il fondo in terra battuta a lato di un cumulo di terra di riporto, non aveva granchè di spazio per mantenersi a debita distanza di sicurezza dalla buca.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010