Protocollo Quadro di Intesa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell’artigianato
 
TRA
 

la Regione Emilia-Romagna, ***, con sede in Viale Aldo Moro, 52, 40127 Bologna, rappresentata dall’Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini;
l’O.P.R.A. EMILIA-ROMAGNA - Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato (d’ora innanzi OPRA), ***, con sede in Via de’ Preti, 8, 40121 Bologna, rappresentato dal Presidente Adonella Monari e dal Vicepresidente Lauro Borsato;
l’Ente Bilaterale dell’Emilia-Romagna (d’ora innanzi EBER), ***, con sede in Via de’ Preti, 8, 40121 Bologna, rappresentato dal Presidente Barbara Maccato e dal Vicepresidente Luigi Foschi; d’ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti;
 

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, promuove lo sviluppo di iniziative che concorrano al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l’OPRA e l’EBER hanno la finalità di promuovere un sistema per la tutela e la sicurezza nel contesto della bilateralità artigiana, agendo nell’ambito di quanto la vigente legislazione ed in particolare gli artt. 2, comma 1, lett. ee), 10 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attribuiscono agli Organismi Paritetici e di quanto ad essi è riservato dall’Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;
- l’EBER, costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e CGIL, CISL, UIL, agisce quale Ente Bilaterale Regionale dell’Artigianato dell'Emilia-Romagna;
 

CONSIDERATO CHE

- il D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed i successivi decreti attuativi, ed in particolare l’art. 10, stabilisce che le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico per il settore estrattivo, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), gli Organismi Paritetici e gli Enti di Patronato svolgano, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive Associazioni dei datori di lavoro;
- l’art. 2, comma 1, lett. ee) e l’art. 51, del medesimo decreto, definiscono le funzioni degli Organismi Paritetici quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia ed ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
- il DPCM 21 dicembre 2007 e l’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevedono l’istituzione e il funzionamento presso ogni Regione di un Comitato Regionale di Coordinamento, composto dagli Enti aventi competenza in materia e la partecipazione ai lavori del succitato Coordinamento di Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale al fine di indirizzare le attività di prevenzione;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 963 del 23 giugno 2008 ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1778 del 3 novembre 2008 ha individuato le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007, al fine di assicurare la partecipazione delle Parti Sociali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 14 dicembre 2020 ha recepito l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 6 agosto 2020, con Repertorio n. 127/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”;
- il Macro Obiettivo 5.4 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” individuato nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 evidenzia che il Piano in parola, anche al fine di rispondere alle indicazioni europee, intende sviluppare azioni volte, tra l’altro, a sostenere il ruolo attivo di RLS/RLST e della bilateralità, e più precisamente con l’Obiettivo strategico 4.3 indica tra le Linee Strategiche di intervento il “Sostenere il ruolo di RLS/RLST di sito produttivo e della bilateralità” e tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di riferimento, individua il Livello “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” - Area di Intervento C “Sorveglianza, Prevenzione e Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, Programma/Attività C2 “Cooperazione del sistema sanitario con altre Istituzioni e con le Rappresentanze Sindacali e Datoriali, per la realizzazione di programmi intersettoriali”, contenuto nell’Allegato 1 di cui al DPCM 12 gennaio 2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2144 del 20 dicembre 2021 approva il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 nel cui ambito sono delineati Programmi dedicati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che prevedono, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, lo sviluppo, all’interno del citato Comitato Regionale di Coordinamento, di azioni di rafforzamento del coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico e sociale e di supporto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la collaborazione con la bilateralità viene prevista nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 anche negli obiettivi relativi alle azioni trasversali ove sono indicati l’intersettorialità, la formazione, la comunicazione e l’equità da sviluppare in particolare nell’ambito di un confronto strutturato a livello regionale e territoriale, con Enti e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione, nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in questo ambito viene ricompreso anche il supporto a programmi di formazione sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) soprattutto dell’artigianato;
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Articolo 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo Quadro di Intesa;
 
Articolo 2 - Finalità.
Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e della normativa di riferimento, con il presente Protocollo Quadro di Intesa intendono realizzare, attraverso l’azione del Comitato Regionale di Coordinamento previsto all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il rafforzamento del coordinamento tra Istituzioni e partenariato economico e sociale al fine di assicurare, nell’ambito della bilateralità artigiana, la promozione di programmi di prevenzione diretti ai lavoratori e alle imprese artigiane;
 
Articolo 3 - Impegni.
Le Parti, in attuazione di quanto previsto all’art. 2, si impegnano:
- alla promozione, all’interno del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., di azioni di supporto ai lavoratori, alle imprese artigiane, agli RLS, agli RLST e di sito dirette alla realizzazione dei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 finalizzati alla tutela e alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali declinate per comparto produttivo (edilizia, agricoltura, logistica), per tipo di rischio (stress lavoro correlato, rischio cancerogeno e amianto, malattie muscolo-scheletriche), dei Progetti indirizzati alla promozione della salute e all’invecchiamento attivo al lavoro, alla realizzazione di piani mirati di prevenzione che riguarderanno anche la sicurezza di macchine, attrezzature e impianti, dei trasporti professionale e non professionale, mantenendo una particolare attenzione alla promozione della salute e della sicurezza in ambito scolastico, nonché alla formazione e alla sicurezza degli studenti stessi, in particolare nei Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO);
- a supportare, in coerenza a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2144 del 20 dicembre 2021, programmi di formazione sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) nell’ambito della bilateralità del settore artigiano e, in particolare, a definire azioni comuni di informazione e formazione dirette ai Coordinatori dell’Artigianato (OPTA) e agli RLST dell’OPRA;
- alla promozione, a livello locale, di azioni comuni volte a sostenere sul territorio la cultura della legalità e della salute e sicurezza sul lavoro, coerentemente alle indicazioni stabilite a livello regionale;
- a definire modalità di trasmissione dei nominativi e dei riferimenti degli RLST e dei Coordinatori di parte datoriale e sindacale OPTA alle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL Regionali;
Le Parti, inoltre, in considerazione dei positivi risultati finora ottenuti con i prodotti informativi riuniti nella raccolta “Impresa sicura” e realizzati congiuntamente all’Ente Bilaterale Marche, alla Direzione Regionale Emilia-Romagna e Marche di INAIL e alla Regione Marche, si impegnano a proseguire la collaborazione allo scopo di realizzare nuovi o aggiornati strumenti informativi diretti alla promozione della cultura della sicurezza e a favorirne la diffusione;
 
Articolo 4 - Gruppo di Coordinamento.
Nell’ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 963 del 23 giugno 2008, è costituito un Gruppo di Coordinamento composto sulla base delle designazioni espresse dalle Parti firmatarie del presente Protocollo Quadro di Intesa. Il Gruppo di Coordinamento dovrà programmare l’attività e monitorare la realizzazione delle relative azioni. Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno ogni sei mesi. In esito alla riunione verrà predisposto uno specifico rapporto trasmesso con le modalità previste per il verbale redatto a fronte delle riunioni del citato Comitato;
 
Articolo 5 - Durata.
Il presente Protocollo Quadro di Intesa ha validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato.
 

Bologna, 8 giugno 2022
 
Per la Regione Emilia-Romagna
L’Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini
 
Per OPRA Emilia-Romagna
Il Presidente Adonella Monari
Il Vicepresidente Lauro Borsato
 
Per EBER Emilia-Romagna
Il Presidente Barbara Maccato
Il Vicepresidente Luigi Foschi


fonte: DGR 28 aprile 2022, n. 635