Tipologia: CCRL
Data firma: 23 maggio 2014
Parti: Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Lombardia
Fonte: cgil.lombardia.it
Sommario:
Premessa |
Art. 11 Permessi straordinari |
Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini e delle imprese Odontotecniche
Addì, 23 maggio 2014 in Milano, tra Confartigianato della Lombardia […], Cna della Lombardia […], Claai della Lombardia […], Casartigiani della Lombardia […] e Fim Cisl della Lombardia […], Uilm Uil della Lombardia […]
Premesso che:
le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli Accordi Interconfederali regionali sottoscritti, ritengono utile dare continuità al lavoro sino a oggi svolto:
- per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro regionale;
- per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.
L'esperienza lombarda dell'artigianato in materia di bilateralità, maturata a partire dagli anni ottanta, merita una positiva valutazione.
Tale esperienza ha, infatti, consentito di costituire un significativo sistema bilaterale finalizzato a gestire alcune fra le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto ed a garantire idonei sostegni alle imprese ed ai loro dipendenti anche attraverso:
- l'attuazione di interventi volti al sostegno delle politiche del lavoro ed in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro;
- alla crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori;
- alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.
In una logica di forte evoluzione delle esigenze delle persone, la bilateralità dell'artigianato è stata ampliata ed estesa a specifiche convezioni con la Regione Lombardia.
L'importante ruolo svolto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, quali Parti Sociali, e le funzioni della bilateralità sono, infatti, ampiamente riconosciute dalla legislazione nazionale e regionale.
Considerato che le Parti Sociali:
- ritengono utile che la politica del Governo sui temi del lavoro tenga conto del sistema delle relazioni sindacali maturate nell'artigianato e nella bilateralità. A tale proposito è importante in particolare, che le misure di sostegno al reddito siano distinte per settore economico e tipologie di impresa e collegate a più efficaci percorsi di ricollocamento professionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnate da formazione continua. La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità, con particolare attenzione alle peculiarità del comparto artigiano;
- intendono rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli accordi interconfederali regionali;
- confermano la centralità della bilateralità quale un importante strumento della contrattazione;
- riconoscono che il settore artigiano rappresenta infatti una parte rilevante dell'economia lombarda, una realtà significativa, anche nel contesto dell'unione Europea;
- riconoscono che la situazione economica, caratterizzata da una crisi profonda e strutturale, sta mettendo a dura prova le capacità di tenuta delle imprese. Auspicano, pertanto, un ruolo della politica teso a recuperare i livelli di attività perduti, con azioni mirate a di favorire lo sviluppo sostenendo efficacemente le imprese, la domanda aggregata, la crescita dei consumi e degli investimenti;
- confermano che l'esperienza della contrattazione collettiva e della bilateralità nell'artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti concordati dalle Parti Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori non rientranti nel sistema ordinario di tutele. Nell'artigianato, infatti, la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori trova nella bilateralità lo strumento primario per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di realtà con dimensioni contenute;
- richiamano integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti e la delibera del comitato esecutivo EBNA del 12 maggio 2010;
- confermano che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro;
- ribadiscono che il modello contrattuale dell'artigianato è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di riferimento;
- ritengono indispensabili per il sistema dell'artigianato la gestione delle relazioni sindacali anche attraverso un rafforzamento e lo sviluppo del metodo partecipativo e della prevenzione dei conflitti, oltre al reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi.
- confermano i contenuti stabiliti dalle "Linee guida per la riforma del sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato" sottoscritte il 21/11/2008.
Nel contesto delineato, le Parti considerano la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole condivise, un valore nelle relazioni sindacali, nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale, introdotto dai vigenti Accordi Interconfederali e dai CCNL.
Le Parti Sociali firmatarie la presente intesa condividono le soluzioni adottate dalle "Linee guida per la realizzazione della contrattazione collettiva regionale di lavoro" sottoscritte da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl Uil il 2 aprile 2012.
Tali linee guida indicano soluzioni che impegnano le Parti Sociali e costituiscono uno strumento utile al fine di realizzare i rinnovi dei singoli CCRL, le stesse non sono esaustive di argomenti specifici, che potranno trovare soluzione e sintesi nel presente CCRL unitamente ad altre materie non di competenza esclusiva dei CCNL.
Una volta recepiti e disciplinati dal CCRL gli istituti contrattuali convenuti saranno esigibili a livello territoriale senza la necessità di ulteriori accordi.
Tutto ciò premesso e considerato, compresi gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, si conviene quanto segue.
Art. 1 Competenza del livello regionale
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro regola le normative demandate dal CCNL al secondo livello e tutte le materie non di esclusiva competenza del livello nazionale.
Art. 2 Campo d'applicazione
Il CCRL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese della Lombardia dei medesimi settori previsti dal CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini e delle imprese Odontotecniche.
Art. 3 Relazioni sindacali
Ferme restando l'autonomia delle Parti Sociali, le rispettive e distinte responsabilità, condividendo di consolidare concrete e costruttive relazioni sindacali, le stesse convengono su un sistema di informazioni che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva dei vari comparti delle imprese nonché gli interventi di supporto, che possano incidere sul suo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzare, anche attraverso un confronto con la Regione.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al confronto e al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.
Art. 4 Osservatorio
Le Parti ritengono che l'approfondita conoscenza dei vari settori merceologici e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni sindacali partecipiate.
La collaborazione avviata con la Regione, Parti Sociali ed E.L.B.A. (Ente Bilaterale Lombardo dell'Artigianato) a sostegno del comparto artigiano rappresenta un buon inizio per realizzare un osservatorio del settore, nell'ambito dell'osservatorio orizzontale, che è un punto cardine del sistema di informazione utile per la realizzazione di quanto specificato dall'art. 3.
Per questo motivo un gruppo tecnico appositamente costituito dalle Parti Sociali di categoria dovrà realizzare, con il supporto di E.L.B.A., un progetto da presentare alla Regione destinato all'analisi del comparto e delle sue complessità. Il progetto dovrà contenere le priorità d'azione, indicando i temi delle ricerche che saranno volti alla valorizzazione del sistema produttivo del settore.
A titolo esemplificativo, i temi delle ricerche sono i seguenti:
- Andamento della congiuntura
- Struttura delle imprese
- Politiche e livelli occupazionali
- Uso degli ammortizzatori sociali
- Sicurezza sul lavoro, ambiente, prevenzione e andamento antinfortunistico
- Retribuzioni e costo del lavoro
Altri indicatori individuati anche dall'indagine congiunturale del settore artigiano quali quelli di Unioncamere e Regione Lombardia.
Successivamente si terrà un incontro tra le Parti, di norma annuale, per analizzare i dati raccolti dall'osservatorio, che potrà produrre un rapporto sulla situazione del settore, anche al fine di svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese
Art. 5 Ambiente e sicurezza
Le Parti condividono che la sicurezza sul lavoro è un bene primario per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti riconoscono, infatti, che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori perché prestano nell'impresa la loro opera professionale.
Con la sottoscrizione di specifici accordi sul tema, nel dichiarare che il comparto è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e che contribuisce in modo significativo a mantenere e a sviluppare l'occupazione, le Parti sono consapevoli che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutti gli elementi dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In questa filosofia si colloca la collaborazione precedentemente avviata con Regione Lombardia, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sulla sicurezza, per la realizzazione di importanti interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
È pertanto necessario continuare a sviluppare un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori per affermare una cultura della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Le Parti, infine, concordano che il tema della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un punto cardine degli accordi in Lombardia fra Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e Cgil, Cisl e Uil.
Art. 6 Formazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e in considerazione dell'evoluzione tecnologica e della crescita competitiva delle imprese con particolare riferimento alle azioni che saranno avviate da Fondartigianato, le Parti si attiveranno per individuare i fabbisogni formativi del settore.
Le Parti verificheranno l'opportunità di realizzare Piano Formativi su specifici comparti dell’Area.
In particolare:
- Azioni formative volte a migliorare la professionalità dei lavoratori, a partire da quelle meno qualificate
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e/o territoriale
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di inserimento per lavoratori diversamente abili;
- Azioni formative volte a realizzare concrete azioni di inserimento per i lavoratori e provenienti dai Paesi esteri;
- Azioni formative volte a realizzare, in caso di crisi aziendale, il reinserimento produttivo dei lavoratori nella stessa o in altre realtà aziendali
- Azioni formative atte all'alfabetizzazione dei lavoratori stranieri
- Azioni formative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in rapporto con gli OPTA.
Le Parti si impegnano a verificare l'opportunità di realizzare piani formativi, di carattere regionale, sugli specifici comparti che fanno riferimento alla sfera di applicazione del presente CCRL.
In occasione dell'incontro annuale sarà realizzato il monitoraggio delle attività formative realizzate sul territorio.
Art. 7 Orario di lavoro
Le Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzative per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo e l'adozione della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori.
Tali strumenti di gestione possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e professionali.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, le Parti riconoscono idonea l'adozione di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro:
- operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati
- esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa;
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti;
- calamità naturali.
Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore.
Di dette modalità sarà data preventivamente informativa al rappresentante sindacale di bacino.
Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse, in fase di avvio o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno tempestivamente essere rese note ai lavoratori interessati.
[…]
Art. 8 Flessibilità dell'orario di lavoro
La complessità del mercato, la crisi della nostra economia e la presenza di competitori richiedono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e le prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all'azienda di essere competitiva e ai lavoratori di conseguire il premio di produttività.
In tale ottica, la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di competitività che le aziende si pongono.
In tal senso, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, la flessibilità prevista dal CCNL è aumentata:
- a 132 ore nell'anno per il settore Metalmeccanico e Installazione di impianti;
- a 167 ore nell'anno per i settori Orafi, Argentieri ed Affini, ed Odontotecnici.
[…]
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, ed in periodi di minore intensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi:
- per i settori Metalmeccanico e installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, entro un periodo di 9 mesi;
- per il settore Odontotecnica, entro un periodo di 15 mesi.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la regolamentazione prevista dal CCNL.
Art. 9 Altri regimi di orario - Banca ore
Per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (Allegato 1).
Nel caso in cui, alla fine di ciascun mese, le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, saranno accantonate nel conto individuale denominato "banca ore", comprensivo dei permessi retribuiti e delle ex festività, delle ore supplementari, dello straordinario, nonché della traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.
Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali, si potrà usare fino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente con permessi di mezza o di una giornata, anche con possibilità di prolungamento dei periodi feriali o dei permessi retribuiti straordinari di cui all’art. 42 del vigente CCNL.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disciplinato dai CCNL.
Trascorso il periodo fissato dal CCNL, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'Allegato 2 e dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) a E.L.B.A. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all'invio di tale comunicazione a E.L.B.A.
E.L.B.A. fornirà alle Parti, per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art. 4 del presente accordo, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Art. 10 Contratto a tempo determinato
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, le Parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore ai trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 150 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia in entrata che in uscita.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia al CCNL.
Art. 13 Apprendistato
Viene recepito l'accordo regionale del 9 maggio 2012 relativo all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167.
Art. 16 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal CCRL si rinvia ai CCNL ed agli Accordi Interconfederali ed alle vigenti disposizioni di legge.