PROTOCOLLO D’INTESA PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLA REGIONE SICILIA

Tra

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in persona del direttore generale Bruno Giordano

e

la Regione Sicilia, in persona dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dott. Antonio Scavone

VISTO l’art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia di cui al R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e successive modifiche e integrazioni secondo il quale l'Assemblea regionale può emanare leggi concernenti, fra l’altro, “rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato” entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2004 n. 30”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 8 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTA la legge 10 dicembre 2014 n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
VISTO l’art. 7, comma 4, stesso decreto, secondo il quale “Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli di intesa al fine di garantire, in detti territori, l’uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell’attività di vigilanza al fine di promuoverne l’uniformità a livello nazionale”;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTA la legge della Regione Sicilia 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizione varie” e, in particolare, l’art. 12 comma 2, secondo il quale “L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”;
VISTO il protocollo d’intesa per il coordinamento dell’attività di vigilanza nella Regione Sicilia stipulato in data 13 ottobre 2016 tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e la Regione Sicilia e la successiva modifica sottoscritta in data 3 maggio 2018;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e, in particolare, l’art. 13 che, nel modificare l’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha stabilito che in via generale la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, fra l’altro, “dall'Ispettorato nazionale del lavoro”;
CONSIDERATA la necessità di stipulare, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, un nuovo protocollo d’intesa in sostituzione del protocollo stipulato in data 13 ottobre 2016 e successivamente modificato in data 3 maggio 2018 fra l’Ispettorato nazionale del lavoro e la Regione Sicilia, anche in relazione alle intervenute novità, sul piano legislativo, concernenti i compiti e le funzioni assegnate allo stesso Ispettorato nazionale del lavoro;
 

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 istituisce l’Ispettorato nazionale del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, coordinando la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le competenze attribuite al personale ispettivo dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come novellato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
- ai sensi dell’art. 7 medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 il personale ispettivo di INPS e INAIL “è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore” e pertanto, con particolare riferimento alla territorio siciliano in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro non ha sedi, è indispensabile, da parte dello stesso Ispettorato, avviare iniziative, d’intesa con la Regione Sicilia, per mantenere e incrementare l’attività di vigilanza anche nelle materie della previdenza e assistenza obbligatorie;
- ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 l’Ispettorato nazionale del lavoro promuove interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, compreso quello appartenente al Comando carabinieri per le tutela del lavoro di cui all’art. 6, comma 4, del decreto istitutivo, nonché il personale ispettivo di INPS e INAIL;
- ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.C.M., l’Ispettorato nazionale del lavoro assicura il coordinamento di tutto il personale ispettivo, compreso il personale appartenente al Comando carabinieri per le tutela del lavoro ed il personale ispettivo in forza presso l’INPS e l’INAIL, mediante l’emanazione di linee di condotta e direttive di carattere operativo, nonché mediante la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche modalità di accertamento e gestendone le relative risorse;
nella Regione Sicilia l’attività di vigilanza è svolta dal personale ispettivo dipendente dalla medesima Regione, dai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e dal personale ispettivo di INPS ed INAIL;
- per il personale dell’Arma di Carabinieri operante nella Regione Sicilia l’art. 6, comma 4, del decreto istitutivo fa salve le disposizioni di cui al D.M. 12 novembre 2009 recante la “Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2010, che imputa alla Regione Sicilia le spese per l’impiego, il funzionamento e le esigenze dei Comandi e delle unità dislocate sul relativo territorio, compreso ogni ulteriore onere diverso dalle spese relative all’armamento e all’equipaggiamento individuale (artt. 5 e 6);
 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia esercita le competenze ex D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi di nove Ispettorati già operanti sul territorio siciliano.
 

Art. 2

Il personale ispettivo dipendente della Regione Sicilia svolge la propria attività nel rispetto degli orientamenti interpretativi e delle direttive emanate dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ivi comprese quelle contenute nel vigente Codice di comportamento dell’Agenzia.
In coerenza con gli obiettivi fissati e con le priorità di intervento individuate a livello nazionale ed al fine di assicurare l’efficiente programmazione delle attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l’Ispettorato nazionale del lavoro determina gli obiettivi dell’attività di vigilanza svolta dal proprio personale, nonché dal personale di INPS e INAIL.
 

Art. 3

Al fine di garantire l’omogenea applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro si impegna a fornire il necessario supporto tecnico-giuridico al personale dipendente della Regione Sicilia su problematiche giuridiche ed operative riguardanti l’attività di vigilanza.
Il personale ispettivo della Regione Sicilia partecipa agli interventi e/o ai programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo promossi dall’Ispettorato nazionale del lavoro secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016. Le eventuali spese connesse alla formazione restano a carico della Regione Sicilia. Restano altresì a carico della Regione tutte le spese imputate alla attività del personale appartenente al Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante sul territorio della Regione Sicilia, così come previsto dall’art. 5 del decreto dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del 30 maggio 2000 e dall’art. 5, comma 2, del D.M. 12 novembre 2009.
 

Art. 4

In funzione della semplificazione delle attività operative, la Regione Sicilia si impegna a favorire l’uso, da parte del personale ispettivo regionale, dei programmi di gestione e dei software in dotazione al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro fino a quando la stessa si doterà di un proprio programma gestionale che comunque dovrà essere in grado di fornire all’ispettorato nazionale del lavoro tutti i dati necessari ai fini statistici delle attività svolte. Le condizioni per l’utilizzo di tali risorse da parte del personale di vigilanza della Regione sono definite con successivi accordi operativi tra le parti.
 

Art. 5

Al fine di assicurare il coordinamento dell’attività di vigilanza, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative elabora la programmazione dell’attività di vigilanza svolta dal proprio personale anche in osservanza del documento di programmazione annuale elaborato dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Al fine di assicurare il coordinamento operativo dell’attività di prevenzione e promozione, l’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, elabora la programmazione periodica delle iniziative di cui all’art. 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 utili per diffondere il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale.
 

Art. 6

Nella Regione Sicilia la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è esercitata dal personale ispettivo della Regione Siciliana nonché, nel rispetto delle competenze dettate dalla legislazione nazionale e dallo Statuto siciliano, dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Le sanzioni irrogate dall’Ispettorato nazionale del lavoro sul territorio siciliano seguono le medesime imputazioni di quelle irrogate sul restante territorio nazionale. Qualora, nel corso dell’attività di vigilanza, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché il personale di INPS e INAIL riscontri la violazione di ulteriori norme in materia di lavoro e legislazione sociale soggette a sanzione amministrativa, provvede a verbalizzare gli esiti dell’accertamento adottando i relativi provvedimenti sanzionatori compreso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 

Art. 7

Le parti si impegnano alla collaborazione operativa in relazione ad iniziative di vigilanza da svolgersi sul territorio siciliano.
Al fine di implementare sinergie operative, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative si impegna ad individuare sistemazioni logistiche su tutto il territorio regionale da mettere a disposizione del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando l’impegno dell’Agenzia ad individuare altre soluzioni di carattere logistico anche attraverso la collaborazione degli Istituti previdenziali o di altri Enti aventi sede sul territorio siciliano entro la data del 31 dicembre 2022.
 

Art. 8

Le funzioni di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono assicurate, nella Regione Sicilia, rispettivamente:
- dai dirigenti responsabili degli Ispettorati territoriali del lavoro;
- dal Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, composto dal dirigente generale del predetto Dipartimento, o da un suo delegato, che lo presiede, dal direttore regionale INPS e dal direttore regionale INAIL, o da un loro delegato.
 

Art. 9

Le parti si impegnano a predisporre congiuntamente, con cadenza almeno semestrale, il rendiconto dell’attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo operante nella Regione Sicilia.
 

Art. 10

La Regione Sicilia si impegna, in forza dell’art. 12 della legge regionale 12 maggio 2016, n. 8, a rendere operativo il presente protocollo “con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, anche relativamente alle strutture e al personale”. 
 

Art. 11

Al fine di verificare la rispondenza dei contenuti del presente protocollo all’esigenza di assicurare un efficace coordinamento dell’attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l’Ispettorato nazionale del lavoro e la Regione Sicilia istituiscono un apposito tavolo di coordinamento nell’ambito del quale sono periodicamente analizzati i risultati dell’attività di vigilanza ed individuate eventuali difformità di comportamento da parte del personale ispettivo
Il presente protocollo ha carattere sperimentale sino 31 dicembre 2025. Successivamente avrà la durata di tre anni, prorogabile tacitamente ove non intervenga formale disdetta nei trenta giorni precedenti la scadenza.
Il presente protocollo sostituisce il protocollo stipulato fra le medesime Parti in data 13 ottobre 2016, successivamente modificato in data 3 maggio 2018.

Palermo, 4 agosto 2022
 

per l’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
il Direttore generale
Bruno Giordano
  per la REGIONE SICILIA
l’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Antonio Scavone