XVIII LEGISLATURA
Camera dei Deputati

PROPOSTA DI LEGGE N. 3508
d’iniziativa dei deputati

RIZZETTO, BUCALO, ALBANO, FERRO, FRASSINETTI, LUCASELLI, ZUCCONI

Introduzione dell’insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Presentata l'8 marzo 2022


Onorevoli Colleghi ! - La Carta costituzionale italiana pone tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento quello lavoristico sin dall’articolo 1, che eleva la democrazia e il lavoro a valori fondanti della Repubblica. Più nel dettaglio, l’articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e afferma che lo Stato deve porre in essere le condizioni idonee per rendere effettivo questo diritto, sancendo inoltre che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività o una funzione per contribuire al progresso materiale o spirituale della società.
Ed ancora, in ossequio all’articolo 35, il lavoro deve essere tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, riconoscendo, in sostanza, una specifica protezione al lavoratore, che è la parte debole del rapporto di lavoro in quanto ha minore potere contrattuale.
il lavoro è dunque un diritto essenziale che riconosce identità, dignità sociale e indipendenza economica, contro ogni forma di emarginazione, ed è altresì un dovere per concorrere allo sviluppo della società.
Sono molteplici i diritti riconosciuti al prestatore di lavoro, a cui corrispondono altrettanti obblighi del datore di lavoro: dal diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro a quello al riposo settimanale, dal diritto alla sicurezza del luogo di lavoro a quello di esercitare attività sindacale.
Per inverare le condizioni per le quali ognuno possa avere un lavoro nel rispetto dei princìpi fissati dall’ordinamento, si ritiene essenziale diffondere la cultura del lavoro tra gli studenti.
Al riguardo, è inconcepibile che i cittadini entrino nel mondo del lavoro, molto spesso, privi di quelle conoscenze minime che concernono la disciplina del rapporto di lavoro e i diritti e i doveri ad esso connessi.
Accade che tali conoscenze manchino perfino in relazione ad aspetti fondamentali che regolano il sistema lavoristico, come quelli attinenti alla tutela della salute del lavoratore e alla sicurezza delle condizioni di lavoro.
Si tratta di un vulnus che si scontra con quella che resta un’emergenza nazionale in tema di sicurezza dei luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa.
I dati dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro infatti riferiscono che nel 2021 più di 3 persone sono decedute ogni giorno nell’esercizio della propria attività lavorativa. Sono stati 1.221 gli incidenti sul lavoro con esito mortale nell’intero arco del 2021. Mentre, complessivamente, 555.236 (+0,2 per cento rispetto al 2020) sono le denunce di infortunio sul lavoro dello scorso anno. A ciò si aggiunge l’aumento di patologie di origine professionale, attestato da ben 55.288 denunce (+22,8 per cento rispetto al 2020).
Nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, si continua a subire danni alla propria salute, se non a perdere la vita, nell’eser-citare un diritto fondamentale che è quello al lavoro.
Le «morti bianche » sono una delle più grandi ingiustizie che possano esistere e il loro contrasto deve essere un continuo impegno etico, sociale e politico dell’intera classe dirigente.
Pertanto, per assicurare che i futuri lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei princìpi e delle regole che governano l’attività lavorativa, la presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate a introdurre l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far acquisire le conoscenze dei capisaldi dell’ordinamento e delle principali normative che riguardano il lavoro. Si prevede uno specifico approfondimento in tema di sicurezza del lavoro, affinché sin dalla scuola si venga edotti delle regole introdotte in attuazione del diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro a tutela della propria salute, con l’obiettivo di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali.
La presente proposta di legge, quindi, all’articolo 1 mette in evidenza le finalità perseguite, connesse alla necessità di contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore affinché siano responsabili e attivi nel rispetto delle regole connesse a tale status. All’articolo 2 prevede l’introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono prevedere nel curricolo di istituto l’insegnamento della disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro e della sicurezza dei luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa. A tale insegnamento va dedicato un minimo di 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L’articolo 3 reca disposizioni per la definizione delle linee guida dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che spetta al Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. L’articolo 4 prevede iniziative sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti referenti per l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, infine, l’articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge persegue la finalità di garantire la conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore affinché siano responsabili e attivi nel garantire il rispetto delle regole connesse a tale status.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli studenti la conoscenza specifica dei princìpi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e di promuovere il riconoscimento sostanziale dei diritti dei lavoratori, favorendo lo sviluppo della personalità umana e una vita dignitosa nell’ambito delle relazioni familiari e sociali.


Art. 2.
(Introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Nelle scuole secondarie di secondo grado è introdotto l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di far acquisire le conoscenze dei diritti costituzionali e delle principali normative che regolano il lavoro, anche con particolare riferimento al diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro sotto i profili della salute, dell’igiene e del benessere nell’ambiente di lavoro, nella prospettiva della prevenzione e della gestione integrata dei rischi professionali.
2. Le scuole di cui al comma 1 introducono nel curricolo di istituto l’insegnamento di cui al medesimo comma 1, anche individuando, per ciascun anno di corso, il relativo orario, che non può essere inferiore a 33 ore annuali, da svolgere nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario le scuole possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
3. L’insegnamento di cui al comma 1 è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.
 

Art. 3.
(Linee guida dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi del lavoro)

1. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce le linee guida dell’insegnamento di cui all’articolo 1.
 

Art. 4.
(Formazione e aggiornamento del personale docente)

1. Il Ministro dell’istruzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti cui è affidato l’insegnamento di cui all’articolo 1 e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.


Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


fonte: documenti.camera.it