Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2022, n. 34944 - Infortunio mortale del rider: nessun obbligo del datore di lavoro di fornire un casco integrale


 

 

 

Presidente Dovere – Relatore Ranaldi

 

Nota a cura di Nardelli Federica, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale - Giurisprudenza on line, 2, II, pp. 2-7 "Responsabilità del datore di lavoro, rischi stradali e tutela dei riders" 

 


 

Fatto



1. Con sentenza dell'11.6.2020, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui interessa, in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ha dichiarato P.F. - quale amministratore unico della società cooperativa "(omissis)" - responsabile del reato di omicidio colposo del lavoratore M.A. , dipendente della citata società cooperativa, deceduto a seguito dell'incidente subito il 12.2.2016, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore, intento a trasportare pizze a domicilio per conto della (omissis), società cooperativa gestore dell'azienda "Runner Pizza" di proprietà della S.r.l. "(omissis) ".

In sede di merito è stato accertato che il M., mentre transitava in via (omissis) , urtava con la pedana poggiapiedi del ciclomotore il perimetro laterale dell'isola rialzata spartitraffico, cadendo a terra e impattando con la testa contro il bordo in cemento; riportava, quindi, lesioni gravissime, a seguito delle quali decedeva il (omissis).

1.1. Il Tribunale aveva assolto tutti gli imputati (oltre al P., C.T., amministratore della s.r.l. "(omissis) ", e G.R. , quale amministratore della (omissis), affermando che le condizioni del casco (tipo jet) indossato dal lavoratore al momento del sinistro non avevano inciso sulla produzione dell'evento morte, in quanto il casco in questione, omologato, non avrebbe potuto in alcun modo impedire l'impatto del massiccio frontale con il suolo.

1.2. La Corte di appello, pur confermando il proscioglimento di C. e G. , ha ritenuto la responsabilità del P. , quale datore di lavoro, e quindi titolare di posizione di garanzia ex art. 2087 c.c., per avere consentito al lavoratore di utilizzare un casco di tipo jet, uso causalmente connesso con l'evento per le sue caratteristiche, trattandosi di un dispositivo che lascia scoperta la parte frontale del volto, vale a dire proprio quella colpita al momento dell'impatto con il suolo; se il M. avesse indossato un casco integrale, l'evento morte non si sarebbe verificato o comunque le lesioni sarebbero state di minore entità; con la conseguenza che l'evento sarebbe stato concretamente prevedibile ed evitabile se, in base ad una valutazione ex ante, si fosse osservata una regola cautelare di massima prudenza, consistente nel pretendere dal lavoratore l'impiego di un casco integrale, anche tenuto conto della pericolosità dell'attività svolta (condurre un ciclomotore nel traffico cittadino). I giudici fiorentini hanno, quindi, concluso per la sussistenza di una colpa generica del P., causalmente collegata con l'evento fatale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P., a mezzo dei difensori, lamentando quanto segue.

Violazione di legge, in quanto l'imputazione originaria contestava all'imputato di avere consentito l'utilizzo di un casco tipo jet non omologato, mentre l'istruttoria ha chiarito che il casco indossato dalla persona offesa era regolarmente omologato, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. La sentenza impugnata ha formulato un ulteriore addebito (necessario utilizzo di un casco integrale) non imposto dalla legge. Esula dagli obblighi del datore di lavoro la fornitura del casco al lavoratore che utilizzi un veicolo a due ruote, così come non era possibile per il ricorrente imporre l'utilizzo del casco integrale, non trattandosi di un dispositivo di protezione individuale ai sensi della normativa prevenzionistica.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
 

Diritto



1. Il ricorso è fondato.

2. Gli argomenti offerti dalla sentenza impugnata per fondare la responsabilità del ricorrente sono illogici ed erronei in diritto.

La colpa del P. , nella vicenda in esame, è stata motivata sulla base di un ragionamento viziato, frutto di una tipica logica del "senno del poi", così sintetizzabile: posto che il lavoratore è morto (cadendo dallo scooter sul quale stava trasportando pizze da consegnare a domicilio) per avere battuto la parte frontale del volto (c.d. massiccio frontale) contro il bordo in cemento di una pedana spartitraffico, l'evento mortale non si sarebbe verificato se la persona offesa avesse indossato un casco di tipo integrale, idoneo a proteggere il volto, e non un casco tipo jet (benché omologato), che invece lascia scoperta quella zona del corpo; ergo, il datore di lavoro avrebbe dovuto dotare la persona offesa di un casco di tipo integrale, non consentendogli invece di condurre lo scooter con un casco tipo jet.

3. Ebbene, premesso che non esiste alcun obbligo di legge che imponga l'uso del casco integrale al lavoratore che si ponga alla guida di un ciclomotore, bastando allo scopo - secondo le previsioni del vigente codice della strada - indossare un qualsiasi tipo di casco omologato, come quello utilizzato dal soggetto deceduto, i giudici fiorentini hanno sostanzialmente eluso la questione, ravvisando una colpa generica "aggiuntiva" del ricorrente, muovendo dalla considerazione che "l'evento sarebbe stato concretamente prevedibile ed evitabile, se (...) si fosse osservata una regola cautelare di massima prudenza, ovvero si fosse preteso dal lavoratore l'uso di mezzi che assicurassero massima sicurezza, rispetto al tipo di attività lavorativa da svolgere". In tal senso - continuano i giudici fiorentini - "se (...) la vittima avesse utilizzato il casco integrale, l'evento morte derivante dall'impatto con il cordolo dell'isola spartitraffico non si sarebbe verificato, o comunque le lesioni sarebbero state di minore entità, in virtù della migliore protezione assicurata al lavoratore".

4. In tal modo, tuttavia, gli stessi giudici hanno ricavato la regola cautelare (che si ipotizza) violata sulla base di una valutazione ex post, partendo cioè dall'evento verificatosi, per poi chiedersi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, dandosi in tal modo una risposta ovvia (uso del casco integrale che avrebbe protetto il volto).

Per contro, come acutamente osservato in un recente arresto giurisprudenziale, la regola cautelare che si assume violata deve essere preesistente al fatto, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia deve essere desunto in concreto ed "ex ante", giammai "ex post" (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 17; v. anche Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 - dep. 2017, Rv. 269254 - 01, secondo cui la regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto).

5. La sentenza impugnata, in effetti, non ha individuato disposizioni che imponessero, ex ante, di dotare il lavoratore di un casco integrale ed ha ancorato la regola di diligenza non positivizzata alla affermazione secondo cui "la protezione integrale del capo costituisce presupposto indefettibile per limitare o escludere rischi per la salute del conducente, derivanti dalle cadute o comunque dagli urti subiti". Affermazione, tuttavia, il cui fondamento non è stato in alcun modo giustificato, come pure necessario, non solo perché, in generale, anche la colpa generica presuppone l'esistenza di un sapere scientifico, tecnico o esperienziale pre-dato - giacché non è il giudice a creare la regola - ma anche perché la prescrizione del codice della strada indica l'esatto contrario.

Pertanto, la Corte distrettuale ha erroneamente ribaltato il giudizio assolutorio del Tribunale, il quale, fra le altre cose, aveva correttamente evidenziato come l'uso del casco per la conduzione dei veicoli a due ruote sia comunque regolato dal codice stradale, secondo norme che impongono obblighi specifici, aventi anche natura cautelare, fra cui, appunto, quella che impone l'uso di un casco omologato, non necessariamente di tipo integrale; ed è pacifico che il casco di tipo jet utilizzato dalla vittima nell'occorso fosse perfettamente in regola con la vigente normativa stradale.

6. Le argomentazioni della sentenza d'appello, in definitiva, non hanno superato il ragionamento del primo giudice, avendo fondato l'asse della presunta colpevolezza del prevenuto sulla base della individuazione, nel caso concreto, di una colpa generica, desunta ex post e non ancorata a predeterminate (peraltro neanche indicate) conoscenze tecnico-scientifiche o a riconosciute massime di esperienza. Argomentazioni, quindi, intrinsecamente viziate in diritto in quanto frutto di una inaccettabile elaborazione "creativa", mentre va qui ribadito che, in tema di colpa generica, la regola cautelare applicabile al caso concreto deve essere preesistente al fatto e desumibile sulla base di un processo ricognitivo, che tenga conto dei tratti tipici caratterizzanti l'evento e del sapere scientifico, tecnico o esperienziale esistente in quel dato momento storico. Si tratta, in altri termini, di individuare una regola cautelare astratta, valida per tutta la categoria di eventi che attengono al caso attenzionato e non solo per il singolo evento concreto. La Corte territoriale, invece, si è limitata a muovere a ritroso dalla situazione di fatto così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi, in tal modo "creando" la regola cautelare dell'evento singolare e non una regola astratta, oggettivamente desumibile dai tratti tipici caratterizzanti l'evento e idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso (cfr. Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013, Rv. 257112 - 01).

7. Si deve, quindi, concludere nel senso che nell'occorso era consentito alla persona offesa - secondo il codice della strada - circolare sullo scooter con un casco di tipo jet; in tal senso, nessuna colpa specifica è addebitabile al ricorrente. Le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale per affermare, al di là di quanto stabilito dalle regole cautelari previste per legge, la sussistenza di una colpa generica del prevenuto, presentano - sulla scorta delle superiori considerazioni vizi logico-giuridici evidenti, derivanti essenzialmente da una elaborazione "creativa" (e non ricognitiva) dell'addebito colposo, ed in quanto tali non consentono di superare il giudizio assolutorio formulato in primo grado dal Tribunale.

Si impone, pertanto, ex art. 620 c.p.c., lett. l), l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per insussistenza del fatto-reato.

Da tale esito discende anche la revoca delle statuizioni civili.

 

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili.