Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2022, n. 34928 - Investimento mortale del committente durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di una recinzione nella propria abitazione


 

 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 05/04/2022
 

Fatto




1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 4 luglio 2014, ha ridotto la somma liquidata in favore delle costituite parti civili e ha confermato la condanna emessa nei confronti di C.S.L. alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere per colpa, quale socio lavoratore, direttore di cantiere, direttore tecnico responsabile dei lavori del servizio prevenzione e protezione dell'impresa C.L. s.r.l., incaricato di eseguire i lavori di posa in opera di pali in ferro infissi in terreno e affogati in basamento di calcestruzzo per la recinzione metallica di uno strada e di accesso all'abitazione di N.S. nonché per la realizzazione di un muro di contenimento quale committente delle opere, cagionando la morte di costui; in particolare, in violazione degli artt. 2, 96, 97, 71 D.lgs. n. 81 del 2008, consentiva l'accesso in cantiere dello N.S. senza averlo formato e informato dei rischi e senza averlo fornito di adeguate misure di sicurezza, soprattutto facendolo partecipare alla esecuzione delle opere, ovvero facendogli tenere in mano un tubo flessibile attaccato all'impastatrice di un bobcat, alla cui guida v'era il dipendente S.J. non precedentemente formato e informato sui rischi relativi all'uso del macchinario tanto che il citato mezzo si spostava in avanti con le ruote alzate andando ad investire con la benna che si abbassava N.S. che restava schiacciato tra l'impastatrice ed il muro riportando lesioni (trauma da schiacciamento del bacino, plurime fratture che lo conducevano a morte avvenuta presso l'ospedale di Ancona ove era stato ricoverato).
In relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro, in Civitanova Marche, in data 24 marzo 2010, N.S.  (committente) era schiacciato da un bobcat con impastatrice condotto da S.J., genero del C.S.L., assunto il 1° marzo 2009 come "collaboratore nell'azienda", con mansioni di escavatorista.
Mentre lo N.S. si stava accingendo a collocare il tubo occorrente a gettare il cemento della benna del bobcat nella cassonata già predisposta, il mezzo - a causa della discesa presente in loco, del terreno reso molle e scivoloso dalle precedenti piogge e dello squilibrio del baricentro correlato al sollevamento della benna carica di cemento avanti al bobcat - si inclinava in avanti, alzando le ruote posteriori e schiacciandolo tra la benna e la cassonata predisposta per la gettata del cemento. Il bobcat era stato utilizzato su un terreno di riporto molle, con la parte anteriore verso valle con un piano in discesa; la benna piena di cemento era stata alzata incautamente, in modo da sbilanciare il mezzo e consentendo che se qualcuno si fosse trovato sotto il bobcat potesse esserne travolto in caso di perdita di equilibrio del mezzo. Il terreno molle a causa della pioggia aveva favorito l'oscillamento in avanti del bobcat e, anzi, secondo il teste Mar. FR. Roberto, la ruota si era verosimilmente conficcata in una buca (di cui si notava la presenza) creatasi in corrispondenza di una cisterna (forse delle acque, delle fogne o della corrente), provocandone l'impennamento in avanti. Anche il teste S.C., tecnico dell'ASUR, scorgeva due tracce di affondamento delle ruote anteriori del bobcat nel terreno reso molle dalle piogge dei giorni precedenti.
In simili condizioni del prato, per poter effettuare la gettata di calcestruzzo, sarebbe stato necessario posizionare nella parte inferiore del muretto (lungo il viale), alzando la benna sopra il muretto e rovesciando il calcestruzzo, ma non tramite il tubo, bensì mediante movimento rotatorio della stessa benna, che avrebbe riversato il calcestruzzo direttamente all'interno della cassaforma (come sottolineato dal consulente tecnico Marini).
Stante l'alto rischio di subire un urto a causa di errate manovre dell'operatore, di cedimenti del terreno o di sovraccarichi sulla benna, non potevano essere presenti soggetti nel raggio di azione della macchina salvo il conducente. Anche a voler compiere la gettata con l'utilizzo del tubo flessibile ed il bobcat posizionato a monte rispetto al muretto, l'addetto (il C.S.L. o un suo dipendente, ma mai lo N.S., anche se offertosi come collaboratore) doveva posizionarsi al lato del bobcat e non anteriormente come invece avvenuto (ad avviso di E.S., figlia di N.S., infatti, il padre camminava e reggeva un tubo attaccato al bobcat che lo seguiva sul prato bagnato) e doveva manovrare il tubo con un'apposita attrezzatura, per evitare il rischio di una collisione con la benna e col tubo (dichiarazioni di S.C., tecnico della Prevenzione dell'ASUR).
Secondo la difesa, il C.S.L. era estraneo all'accaduto, perché lo N.S. non gli aveva commissionato la gettata di calcestruzzo nella cassaforma del muretto, ma aveva incaricato direttamente il S.J. fuori dall'orario di lavoro, in un luogo diverso dal cantiere e ad insaputa del C.S.L., situato a distanza di cento metri.
Tale tesi è stata respinta, in quanto i rapporti tra lo N.S. e il C.S.L. non erano soltanto professionali bensì amicali. Infatti, appena avvenuto l'incidente, il secondo (presente nel cantiere intento a lavorare alla recinzione) sopraggiungeva ed otteneva dallo stesso che si sarebbe addossata la responsabilità per l'incidente. Il C.S.L., peraltro, aveva modificato lo stato dei luoghi, intervenendo con un altro mezzo per spostare il bobcat e liberare la vittima dalla morsa (provocandogli ulteriori lesioni, soprattutto alla gamba destra - vedi, sul punto, la relazione redatta dal dr. Marco V. all'esito dell'autopsia).
Tenendo fede alla promessa, lo N.S., ben vigile e cosciente, dichiarava al figlio F. ed ai Carabinieri di essere caduto accidentalmente anche se, sin da subito, tenuto conto della tipologia delle lesioni con schiacciamento del bacino, una simile versione sembrava poco verosimile e contrastava con quella resa dalla figlia e dalla nuora (che avevano assistito al fatto dalla finestra). La vittima non decedeva subito e, nelle more, il C.S.L. si recava con il genero più volte a casa degli N.S., mostrando un tagliandino relativo alla polizza assicurativa e dicendo di voler risarcire il danno che aveva creato.
Secondo la Corte di merito, in tale contesto si inseriva anche il preventivo dei lavori (ove la gettata di calcestruzzo nella cassaforma del muretto non compariva), recante la data del 1° marzo 2010 e stranamente la firma di F.S.; il documento era stato predisposto e firmato dopo l'accaduto, per rispettare la volontà
collaborativa espressa dalla vittima, intenzionata a salvare l'amico da possibili responsabilità (durante la testimonianza F.S. non ricordava di aver firmato il citato documento, affermando che gli accordi erano stati presi dal padre e di non sapere se v'era un contratto scritto).
Di fatto, detti accordi erano stati verosimilmente verbali (trattandosi di opere di poco rilievo consistenti nella creazione di buche ove posizionare dei paletti fissati con cemento e, quindi, la rete di recinzione) e includevano (su richiesta dello N.S.) la gettata nella cassaforma già predisposta dallo N.S. stesso. I congiunti del de cuius (ossia P.E. e F.S.) e il S.J. confermavano che anche detta prestazione era compresa.
Il S.J. (sottoposto ad un processo distinto da quello odierno in quanto a suo carico v'era un'iniziale richiesta di archiviazione, opposta dagli eredi del de cuius) si era trovato nella condizione di dover salvaguardare la propria posizione, senza aggravare quella del suocero. Per tale ragione, inizialmente il S.J. si avvaleva della facoltà di non rispondere, ma, successivamente, citato dall'avv. Leonardi, era escusso ex art. 210 cod. proc. pen. alla presenza di un difensore, e, nonostante la tesi prospettata (ossia, l'assoluta ignoranza da parte del C.S.L. di quella tipologia di prestazione) aveva dovuto ammettere che i lavori erano iniziati da due giorni; che il primo giorno effettivamente lo N.S. aveva chiesto al C.S.L. di occuparsi anche della gettata di calcestruzzo e il C.S.L. aveva risposto "se c'è tempo a fine lavoro vediamo, altrimenti il lavoro nostro è questo e basta". La richiesta dello N.S. era accolta senza riserve, posticipandosi unicamente la gettata al termine dei lavori. Il pomeriggio del 24 marzo 2010, tali lavori erano proprio al termine, come desumibile dalla relazione redatta dai tecnici dell'ASUR giunti sul posto, ove si leggeva che "mancava solo la gettata di un palo" per completare l'apposizione dei pali di recinzione (e il tecnico S.C. lo confermava in udienza).
Quindi, il S.J. non stava terminando la giornata lavorativa e non stava pulendo il mezzo quando sopraggiungeva lo N.S.: il C.S.L., infatti, stava realizzando (verosimilmente con due operai "in nero", notati dai congiunti dello N.S., e poi "spariti" dalla scena) l'ultima buca ove mettere il palo e il cemento. Il cemento non sarebbe stato più usato dopo l'apposizione dell'ultimo palo, per cui proprio in quel momento occorreva procedere alla gettata nella cassaforma, come promesso allo N.S. (non a caso nella benna era presente il tubo, necessario per riempire le buche e lasciato inserito perché ancora da usare).
Il C.S.L. non poteva non conoscere tutto ciò, tanto più che, secondo E.S., egli, almeno inizialmente, stava effettuando i fori nei pressi del cancello a distanza di circa m. 8-10 (da riferire presumibilmente al punto di osservazione della donna); la cognata P.E., intenta a guardare dalla stessa finestra, indicava la distanza di m. 100 del medesimo dal luogo del fatto. Quindi, l'imputato si muoveva dentro al cantiere e non poteva non essersi coordinato con il genero circa i lavori ancora da effettuare (ivi compresa la gettata di calcestruzzo alla cassaforma prima di mettere il cemento nell'ultima buca). Se il C.S.L. fosse stato all'oscuro di tutto, avrebbe chiesto allo N.S. l'accaduto, senza esordire invitandolo direttamente a non rovinarlo e a mentire sulla dinamica dell'occorso, ottenendo l'assenso dell'amico. I documenti attestanti che il S.J. era stato formato ed informato in rela­ zione alle mansioni da svolgere non avevano nessuna data, per cui (come per il preventivo dei lavori) potevano essere stati predisposti in epoca successiva. In ogni caso, la formazione e l'informazione erano state all'evidenza deficitarie sotto ogni profilo, stante la condotta gravemente colposa avuta dal conducente del bobcat con l'avallo del suocero, non ravvisandosi in capo allo N.S. possibili profili di addebito poiché non doveva essergli consentita nessuna forma di ingerenza nell'effettuare la gettata.
2. Il C.S.L., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 96 e 178 cod. proc. pen..
Si deduce la nullità dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di rinvio a giudizio e degli atti successivi, non risultando dimostrata la nomina dell'avv. Roberta Ippoliti quale difensore di fiducia.
Era impossibile desumere una manifestazione di volontà da parte dell'imputato di conferire il mandato all'avv. Ippoliti, seppur senza le formali prescrizioni di cui all'art. 96 cod. proc. pen.. Il C.S.L., infatti, non aveva presenziato al processo e all'esecuzione degli accertamenti eseguiti in fase di indagini. La richiesta di proroga delle indagini e l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. notificati al C.S.L. presso la sua abitazione, erano stati ritirati da persone diverse dall'imputato. L'indicazione dell'avv. Ippoliti quale difensore di fiducia era situata in un atto d'ufficio non prove­ niente dal C.S.L.. La mancata contestazione da parte dell'indagato di tale indica­ zione non integrava un atto concludente, dal quale far discendere il conferimento del mandato al difensore.
La mera indicazione dell'avv. Ippoliti quale difensore di fiducia nell'avviso di accertamento tecnico su cadavere non consentiva di ritenere certo che il C.S.L. intendesse conferirle l'incarico. L'avv. Ippoliti poi depositava dinanzi al P.M. la richiesta di interrogatorio del C.S.L. e successivamente dichiarava di rinunciarvi; l'imputato, tuttavia, non controfirmava tali istanze, per cui non poteva sostenersi che esse provenissero da lui. Né poteva desumersi che il legale non avrebbe potuto avanzare simili richieste, senza averne parlato col cliente.
Le notifiche successive erano effettuate ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. al solo avv. Ippoliti. La lettera prodotta dai difensori delle parti civili e consegnata agli stessi dall'avv. Ippoliti, con la quale il C.S.L. le aveva rappresentato di voler risolvere rapporti professionali - a parte ogni considerazione sulle modalità di reperimento dello scritto e sulle diverse illiceità sottese a tale propalazione - era sottoscritta solo dal di lui legale, per cui non era riferibile all'imputato.
Nell'agosto 2012, per acquisire notizie del processo a suo carico, il nuovo difensore informava l'avv. Roberta Ippoliti di aver ricevuto dal C.S.L. il mandato per rappresentarlo in giudizio. Ciò, tuttavia, non dimostrava che ella avesse ricevuto l'in­ carico, in quanto la comunicazione, per ragioni di deontologia professionale, doveva essere inviata a chi risultasse difensore del cliente dagli atti processuali esaminati. Dopo aver appreso tali vicende, il C.S.L. conferiva il mandato ad un legale di fiducia mediante un atto privo di riferimenti ad un precedente mandato conferito all'avv. Ippoliti.
2.2. Violazione degli artt. 157, 161, 178 e 179 cod. proc. pen., nullità della notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi.
Si osserva che nell'atto di appello la difesa dell'imputato aveva rappresentato due distinti vizi procedurali: il primo, relativo all'assenza della nomina a difensore, comportante quindi la nullità dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di rinvio a giudizio e il secondo relativo alla nullità delle notificazioni effettuate in difformità alle norme del codice di rito.
Nella sentenza impugnata è stato trattato solo il primo vizio procedurale, in quanto il riferimento alle notifiche eseguite al termine delle indagini preliminari e nel corso del giudizio concerneva soltanto il nome dell'avv. Ippoliti. La questione attiene alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica al difensore (né a quello d'ufficio, né a quello di fiducia ritualmente nominato) dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.. Tale nullità è rilevabile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, in quanto l'esercizio effettivo delle funzioni difensive rende valida la nomina del difensore avvenuta senza il rispetto delle formalità previste dal codice, occorrendo però che la nomina per essere valida, deve essere correlata da ele­ menti/comportamenti inequivoci dell'imputato dai quali la nomina possa desumersi per facta concludentia. Non potendo ricostruire se l'imputato avesse eletto domicilio o meno per la mancanza della nomina al difensore, anche le notifiche effettuate presso l'avv. Ippoliti dovevano ritenersi viziate. Non essendo stata rinvenuta in atti la nomina, da nessun documento poteva desumersi che il C.S.L. avesse eletto domicilio presso il proprio difensore o presso altro luogo.
Ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., la prima notificazione all'imputato (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio, ecc.) deve essere eseguita alla persona e quelle successive, in caso di nomina di difensore di fiducia mediante consegna al difensore. Il primo atto notificato all'indagato era la nomina del consulente tecnico del P.M..
Se il C.S.L. avesse sottoscritto il mandato difensivo all'avv. Roberta Ippoliti e se avesse eletto domicilio presso di lei, gli atti successivi potevano essere notificati presso il difensore. Invece, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari era stato notificato all'indagato, ma non ricevuto da lui. Se fosse vero che le notifiche dovessero eseguite ex lege al difensore di fiducia, la notifica effettuata a soggetto diverso dall'indagato era quindi nulla, per cui l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi formulata dal difensore in primo grado andava accolta, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio e persino in grado di appello.
Successivamente la richiesta di rinvio a giudizio con avviso dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio era notificata all'avv. Ippoliti e non all'imputato. Per sostenere la tesi della validità di dette notificazioni sarebbe stato necessario ac­ certare il presupposto della sequenza procedimentale di cui agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen.. Da nessun documento poteva desumersi se il C.S.L. avesse eletto domicilio ed avesse conferito un mandato ad un difensore di fiducia. Le notifiche, quindi, andavano eseguite presso l'imputato o il difensore d'ufficio. Il domicilio legale, infatti, non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen. è riferibile alle ipotesi considerate dai commi precedenti; si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8, non a quella di precedente elezione (o dichiarazione) di domicilio nel luogo di abituale dimora, ex art. 161 cod. proc. pen.; la nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio e della sentenza impugnata.
Gli artt. 148 e 150 cod. proc. pen. disciplinano in via generale le notifiche presso i difensori e le notifiche all'imputato non domiciliato presso il difensore, per cui non si può ricorrere a mezzi tecnici di comunicazione, quando l'atto debba essere direttamente consegnato all'imputato medesimo, o ad un domiciliatario diverso dal suo difensore. Il caso in oggetto rientra nell'ipotesi di nullità assoluta, in quanto la notifica della citazione all'imputato mediante consegna al difensore era stata effettuata in violazione degli artt. 161e 159 cod. proc. pen.. Se la notifica al difensore fosse stata disposta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per inidoneità o per insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate dall'imputato relativamente al proprio domicilio, si sarebbe delineato un caso di omessa verifica delle summenzionate condizioni. Tra l'altro, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161 cit. richiede, quale condizione necessaria, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato.
2.3. Violazione dell'art. 589 cod. pen. in relazione agli artt. 2, 71,90, 96 e 97 D.lgs. n. 81 del 2008 in ordine alle qualifiche ed alle responsabilità dell'imputato e della vittima del reato e vizio di motivazione.
Si osserva che, nonostante il richiamo nel capo di imputazione alle specifiche violazioni del D. lgs. n. 81 del 2008, il referente normativo della responsabilità del prevenuto e la veste giuridica dallo stesso posseduta non sono stati identificati. I due responsabili del rispetto delle normative antinfortunistiche andavano individuati nel committente e nel datore di lavoro del S.J., i quali, con la propria condotta avevano cagionato l'evento. L'imputato non era il legale rappresentante della società, e, pertanto, non rivestiva la qualifica di datore di lavoro.
2.4. Violazione dell'art. 589 cod. pen. e vizio di motivazione per insussistenza del potere/dovere di interdizione nei confronti del committente di introdursi nel cantiere e per omesso assolvimento agli oneri di formazione ed informazione nei confronti del S.J..
Si deduce che la Corte di appello non ha fornito elementi in ordine alla sussistenza di un potere giuridico di interdizione in capo all'imputato e alla possibilità del proprietario del terreno e dell'immobile su di esso insistente di introdursi nell'area di cantiere, quale committente dei lavori.
La Corte territoriale non ha considerato la specifica qualifica, spettante al ridetto proprietario proprio in riferimento al rispetto delle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro ex art. 90 D.lgs. n. 81 del 2008. Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, se l'obbligo primario dell'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche incombe principalmente sull'appaltatore quale datore di lavoro, è configurabile anche una responsabilità concorrente del committente in caso di verificazione di incidenti sul lavoro: anche a costui, infatti, risale la corresponsabilità dell'evento ove questo si colleghi causalmente anche alla sua condotta colposa commissiva od omissiva, come, ad esempio, qualora abbia consentito lo svolgimento del lavoro in presenza di situazioni o con l'impiego di mezzi dai quali potevano generarsi rischi per l'incolumità dei lavoratori ovvero qualora si sia ingerito nell'esecuzione delle stesse operazioni, contrattualmente demandata all'appaltatore.
Nel caso in esame, l'applicazione di tali principi rileverebbe in ordine alla distribuzione delle responsabilità dal punto di vista eziologico e alla sussistenza della responsabilità penale del C.S.L., non rivestendo costui la veste di datore di lavoro. L'imputato non poteva essere chiamato a rispondere dell'intervento dello N.S., trattandosi del committente dell'opera e quindi di un soggetto qualificato e che avrebbe dovuto, in concorso con l'appaltatore, verificare il rispetto di tali norme. Analoghe conclusioni potevano trarsi con riferimento agli obblighi di formazione nei confronti del S.J., in quanto il suo datore di lavoro - soggetto diverso dal C.S.L. - deve rispondere del rispetto di tali obblighi.
2.5. Violazione dell'art. 589 cod. pen e vizio di motivazione per insussistenza della responsabilità dell'imputato per l'opera di costruzione di un muretto, in quanto estranea all'oggetto dell'appalto.
Si osserva che, come confermato dai testi E.S., F.S. e S.J., non era stato provato che la C.S.L. dovesse occuparsi anche della realizzazione di un muro di contenimento.
Nei giorni precedenti all'incidente, N.S. aveva realizzato da solo un muro di contenimento del terreno adiacente all'abitazione, alzando il livello del terreno di cm. 30 circa, per posizionarvi una ringhiera; egli aveva realizzato una cassettatura con intavolati di legno, di poco più alta dei ferri dell'armatura, per effettuare la gettata di calcestruzzo. Per non dover impastare il cemento a mano, aveva chiesto all'imputato la cortesia di riempire la cassaforma del muretto da lui allestita col cemento, rinviando la questione al termine dei lavori oggetto dell'appalto.
Il 24 marzo 2010, al termine dell'orario di lavoro, lo N.S. reiterava la richiesta al solo S.J., il quale, senza interpellare il responsabile di cantiere, si rendeva disponibile. Il S.J. precisava che, quando lo N.S. gli aveva chiesto di preparare il cemento da posizionare nella cassonata da lui stesso allestita nei pressi dell'abitazione, il C.S.L. non era nei pressi dell'abitazione e non ne era stato in­ formato. Il S.J., quindi, preparava il calcestruzzo direttamente nella benna del bobcat, vi saliva sopra e si dirigeva verso il muretto costruito dallo N.S., posto dall'altro lato dell'abitazione rispetto alla zona di cantiere dove si trovava l'imputato. Quest'ultimo si trovava all'interno del cantiere, ma lontano m. 100 dal luogo del sinistro, tanto vero che i testi confermavano che era stato chiamato dopo l'incidente.
Lo N.S., camminava a piedi in prossimità del bobcat e, una volta raggiunta la cassaforma da riempire, prendeva in mano il tubo collegato alla benna per dirigere il calcestruzzo all'interno del muretto. Di sua iniziativa, quindi, poneva in essere una manovra azzardata e contraria alle norme di prudenza dettate per l'esecuzione di lavori in presenza di macchine operatrici e per le condizioni del cemento e del terreno, per cui era stato invitato dal S.J. ad allontanarsi.
A fronte di tali emergenze processuali, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto il contratto di appalto redatto a posteriori, senza riscontri a una tale affermazione, rilevando che il sottoscrittore F.S. non aveva ricordato la circostanza; tale dato, tuttavia, era poco significativo, in quanto l'effettivo committente era il padre. Solo in caso di disconoscimento della firma da parte del giovane si sarebbe potuta escludere la valenza giuridica del documento.
Dalle indagini compiute nell'immediatezza degli ufficiali di P.G. della Asur Marche emergeva quanto segue: a) non erano state violate le normative in materia di sicurezza del lavoro; b) N.S.  era il reale committente dei lavori di recinzione in atto presso l'immobile di sua proprietà, per cui era anche responsabile dei medesimi; c) il lavoro di allestimento delle opere provvisionali necessarie all'innalzamento del muretto di contenimento antistante alla sua abitazione - da lui stesso effettuato - era indipendente dai lavori di recinzione dello stradone di accesso all'immobile che la C.L. s.r.l. stava eseguendo in autonomia; d) il C.S.L. era esperto nelle nella realizzazione scavi, fognature, bonifiche e movimento terra, come risul­ tava dal certificato C.C.I.A.A. della sua ditta. La corretta delimitazione dell'oggetto dell'appalto risultava, inoltre anche dal piano di sicurezza, secondo cui l'intervento della impresa C.S.L. s.r. I. doveva riguardare solo la realizzazione della recinzione.
In conclusione l'imputato, quale responsabile sicurezza, non poteva rispondere di un intervento estraneo all'attività d'impresa di concordato direttamente tra il committente ed un dipendente della società presso la quale operava lo stesso imputato.
2.6. Violazione dell'art. 589 cod. pen. e vizio di motivazione per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per omessa autorizzazione dell'imputato all'uso del bobcat per svolgere un'attività non ricompresa nell'appalto; ascrivibilità del reato ad una condotta imprevedibile del dipendente e del committente.
Si deduce che, anche a voler qualificare imprudente la manovra in questione, l'imputato doveva essere ritenuto assolutamente estraneo alla causazione dell'evento. L'eventuale comportamento autonomo del dipendente in un ambito estraneo alle mansioni affidate ed in un luogo diverso rispetto al cantiere non poteva far scaturire la responsabilità colposa del datore di lavoro o del direttore tecnico preposto alla sicurezza. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. Sussiste poi la cooperazione colposa del lavoratore e del committente, i quali avevano la consapevolezza della comune condotta che aveva contestualmente determinato la realizzazione dell'evento.
L'infortunio era avvenuto in un luogo diverso dal cantiere. Il teste della difesa e le parti civili avevano dichiarato che l'evento si era verificato verso le ore 16.00. Il S.J. precisava che poco prima aveva terminato il lavoro affidatogli e stava ripulendo il mezzo per poi andarsene, quando lo N.S. gli chiedeva la cortesia di riempire col cemento la cassonata del muretto da lui stesso costruita. L'evento, quindi, si era verificato nell'esecuzione di un'opera non riguardante l'obbligazione scaturita dal contratto concluso tra la società C.S.L. s.r.l. e lo N.S.. Il S.J. riferiva di avere acconsentito - a titolo di cortesia verso lo N.S. - ad effettuare un lavoro diverso dall'incarico commissionato alla società sul muretto antistante all'abitazione. La violazione delle disposizioni degli artt. 96 e 97 D.lgs. n. 81 del 2008 e delle altre indicate nel capo di imputazione non era stata provata. Il S.J. aveva agito di sua iniziativa, fuori dall'orario di lavoro. I testi confermavano che l'imputato si trovava in un altro luogo e non sapeva cosa stesse accadendo nei pressi dell'abitazione. Non era stata neanche richiesta l'autorizzazione preventiva per detta opera­ zione. I rapporti di pregressa conoscenza tra la vittima e l'imputato non dimostravano l'esistenza di un preventivo assenso su tale specifica operazione.
2.7. Violazione degli artt. 2055 cod. civ. e 111 Cost., stante il concorso colposo prevalente della vittima - committente dei lavori, ed omessa motivazione sul punto.
Si rileva che, anche a voler ricondurre, come la Corte territoriale, l'intervento di riempimento della cassaforma all'interno dell'appalto e quindi del contratto concluso tra la vittima e la società per la quale operava all'imputato, sarebbe stato necessario valutare l'eventuale sussistenza dell'apporto colposo dello N.S.. La determinazione in via definitiva del risarcimento dovuto alle parti civili imponeva di verificare se il committente delle opere, corresponsabile delle normative di sicurezza, potesse essere ritenuto estraneo alla causazione dell'evento, nonostante la stessa decisione di appello avesse accertato che lo stesso N.S. si era offerto di sorreggere il tubo dal quale sarebbe dovuto fuoriuscire il cemento, per aiutare il S.J..
2.8. Con memoria del 18 marzo 2022, la difesa del C.S.L. segnala che, nelle more della calendarizzazione del ricorso, il procedimento a carico dell'originario coimputato S.J. era stato definito con sentenza del Tribunale di Macerata del 3 luglio 2019, irrevocabile il 22 ottobre 2019, di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato.
Si sottolinea che in tale sentenza era stata evidenziata l'estraneità al contratto di appalto del lavoro di riempimento con cemento della cassaforma del muretto, il quale era stato richiesto in modo estemporaneo da N.S. , occupatosi di eseguire personalmente tale attività unitamente al S.J.; questi, in posizione di mero aiutante, non aveva titolo per imporre allo N.S. le modalità corrette di svolgimento di tale operazione. Era altresì affermato che per tali ragioni la vittima era qualificabile come datore di lavoro in relazione all'attività di riempimento col ce­ mento della cassaforma del muretto, e che, in base alla relazione dell'ASUR, tenuto conto del terreno bagnato ed in pendenza, non risultava improbabile l'evenienza di una caduta dello N.S. da solo, per essere inciampato e per aver trascinato con sé il bobcat col tubo collegato alla benna.
Alla luce del complessivo apparato motivazionale, si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, essendo N.S.  il reale responsabile per le opere di innalzamento del muretto antistante alla propria abitazione. Le due pronunzie, rispettivamente di condanna del C.S.L. e di assoluzione del S.J., erano del tutto inconciliabili tra loro e potevano potenzialmente rientrare tra i casi rilevanti ai fini del giudizio di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per cui, per ragioni di economia processuale, si chiede di valutare anche il contenuto della sentenza richiamata.

3. Con atto del 28 marzo 2022, C.L., E.S., F.S., A.S. e L.S., rappresentato dal tutore S.S. (questi ultimi due anche quali eredi di A.S.) revocavano le rispettive costituzioni di parte civile.
 

 

Diritto




1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito meglio precisati.
Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore e di tutti gli atti successivi, è infondato.
1.1. Va premesso che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da ritenere mino­ ritario, le formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen., per la nomina del difensore di fiducia, tenuto conto della quantità e della rilevanza dei diritti e delle facoltà derivanti per legge dal mandato difensivo nonché dell'incidenza che il loro esercizio ha sullo svolgimento dell'intero procedimento, non ammettono equipollenti (Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep. 2017, D'Amico, Rv. 269493; Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016, Grigore, Rv. 267321; Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, Esposito, Rv. 250783).
Tale principio è fondato sul rilievo che, nell'ordinamento processuale, la nomina del difensore di fiducia richiede una formale manifestazione di volontà, per cui non è neppure prospettabile una prova presuntiva del conferimento dell'incarico desunta da comportamenti taciti delle parti (Sez. 5, n. 8700 del 17/06/1992, Vitolo, Rv. 191619) né l'atto formale di nomina del difensore, richiesto dalla legge come fonte di rappresentanza processuale dell'imputato, può essere surrogato dalla mera dichiarazione del legale di agire come difensore del medesimo (Sez. 3, n. 3447 del 04/03/1993, Polidori, Rv. 193860), desumendosi pertanto da ciò l'invalidità di una nomina tacita ricollegabile alla mera dichiarazione del legale di agire come difensore dell'imputato.
Al contrario, in base all'orientamento ormai divenuto prevalente di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto di fatto le funzioni di difensore, in quanto la norma di cui all'art. 96 cod. proc. pen. non è inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di un'interpretazione ampia ed elastica in bonam partem (Sez. V, n. 32754 del 20/04/2021, Conte, non massimata; Sez. 5, n. 38425 del 17/05/2019, Baldini, non massimata; Sez. 3, n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv. 274323; Sez. 6, n. 54041 del 07/11/2017, G., Rv. 271715; Sez. 5, n. 36885 del 03/02/2017, Verucchi, Rv. 271270; Sez. 4, n. 34514 del 08/06/2016, Saadaoui, Rv. 267879; Sez. 2, n. 31193 del 17/04/2015, Mennini, Rv. 264465; Sez. 1, n. 39235 del 14/03/2014, Sehapi, Rv. 260513; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259931; Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012, Briganti, Rv. 252575; Sez. 2, n. 15740 del 22/02/2011, Donato, Rv. 249938).
L'art. 96 cit., infatti, è, per la sua intrinseca natura e per la finalità perseguita, non produce effetti costitutivi, suscettibile come tale di interpretazione ampia ed elastica, essendo l'atto di nomina previsto esclusivamente ad probationem.
Peraltro, l'art. 177 cod. proc. pen. prevede la nullità soltanto per gli atti del procedimento individuati dalla legge - tra cui non rientrano le irregolarità concernenti la nomina del difensore - mentre l'art. 178 cod. proc. pen. prescrive, a pena di nullità, l'osservanza delle norme a tutela dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato, significando che la sanzione processuale è applicata non al man­ cato rispetto delle forme di nomina, ma alla mancata assistenza difensiva (nullità assoluta di ordine generale insanabile) o alla mancanza di intervento o di rappresentanza (nullità di ordine generale a regime intermedio).
L'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., peraltro, non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione della disposizione e l'inosservanza della forma non è censurata neppure con l'inefficacia dell'atto (così come, invece, espressamente previsto dall'art. 107, comma 2, cod. proc. pen., per la non accettazione della nomina da parte del difensore) e ciò vale a confermare la possibilità di desumere l'atto di nomina per facta concludentia, prevalendo, per il favor defensionis, la sostanza sulla forma.
Diversamente argomentando, si finirebbe per privare l'imputato, sulla base di un rilievo meramente formale, di essere difeso, rappresentato ed assistito dal difensore fiduciario.
Tuttavia, dovendo esistere un atto (sia pur irregolare e quantunque ricavabile per facta concludentia) di nomina, la questione, circa la sua esistenza, verte su un fatto processuale che forma oggetto di prova, perché da esso dipende l'applicazione di norme processuali (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.), fermo restando che l'interessato, se del caso, può rivendicare diritti processuali negati non in considerazione della violazione della disposizione di cui all'art. 96, comma 2, cit. bensì sulla base della disposizione generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. tutte le volte in cui sia stato concretamente leso il diritto di difesa.
1.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, è emersa l'effettiva impossibilità di reperire tra gli atti dei fascicoli processuali la no­ mina dell'avv. Roberta Ippoliti, al quale poi era subentrato l'avv. Riccardo Leonardi a dibattimento già avviato e, precisamente, in data 11 agosto 2012.
In ordine alla doglianza difensiva, i Giudici di merito hanno illustrato, con motivazione lineare e coerente, le ragioni per ritenere realmente sussistente un rapporto fiduciario tra l'imputato e l'avv. Ippoliti, derivante dalla volontà del medesimo e non da un'arbitraria iniziativa dell'avv. Ippoliti (iniziativa che sarebbe sfornita di movente):
A) La ricezione da parte del C.S.L., a mani proprie, di una serie di atti (avviso di accertamento tecnico su cadavere, atto di costituzione di parte civile) o presso i propri familiari (avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.), contenenti l'indicazione dell'avv. Ippoliti quale difensore di fiducia, senza che siano mai state sollevate eccezioni al riguardo neanche dopo il mutamento del difensore, magari ipotizzando un'abusiva spendita della veste di difensore dell'avv. Ippoliti.
B) Il P.M., nel provvedimento reso il 29 marzo 2010, nel nominare quale consulente il dr. Marco Valsecchi per l'esecuzione dell'autopsia, aveva indicato l'orario (ore 15.00 dello stesso giorno) per l'inizio delle operazioni nonché i nominativi dei soggetti interessati, tra i quali il C.S.L. ed il genero S.J., quali indagati, e l'avv. Orietta Vissani, quale difensore di ufficio degli stessi. L'imputato e l'avv. Ippoliti avevano ritirato l'avviso di accertamento tecnico su cadavere lo stesso giorno, alla stessa ora, presso i CC di Civitanova Marche, che li avevano convocati; il giorno delle operazioni si erano presentati presso il Comando l'avv. Ippoliti e l'avv. Rosanna Siciliano, in qualità di difensori di fiducia rispettivamente del C.S.L. e del coindagato S.J., in luogo del difensore d'ufficio che aveva ricevuto l'avviso. Da ciò si è logicamente desunto che il C.S.L. ed il S.J., dopo aver appreso della convocazione, si fossero presentati insieme edccompagnati dai rispettivi legali, non potendo i Carabinieri redigere (come, invece, avevano fatto) un atto dal contenuto identico per tutti se non informati della volontà di nominare un legale di fiducia al posto di quello di ufficio designato dal P.M.. Inoltre, si è osservato che non si com­ prendeva come l'avv. Ippoliti avesse avuto conoscenza della convocazione, tanto da raggiungere il Comando Stazione proprio in concomitanza del C.S.L., accettando quest'ultimo di ricevere la notifica di un documento in cui era leggibile a chiare lettere che si trattava del proprio difensore di fiducia.
C) La notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., al C.S.L. presso il luogo di residenza, ricevuto dal genero S.J. e all'avv. Ippoliti mediante ritiro del plico presso l'ufficio postale il 4 aprile 2011 tramite un delegato. L'avv. Ippoliti, successivamente, chiedeva l'interrogatorio del proprio assistito, concordandolo per il 29 aprile 2011, alle ore 11.15, per poi ottenerne il differimento (vedi le annotazioni redatte a mano dalla P.G. all'uopo delegata dal P.M.) e, alla fine, "rinunciandovi" (tramite fax del 5 maggio 2011), con riserva di depositare memorie. Si è valutato che l'avv. Ippoliti non poteva aver avanzato una simile richiesta senza averne parlato con il cliente, decidendo, nel prosieguo, di stabilire date diverse e, quindi, di non darvi corso.
D) La mancanza di rilievi dell'avv. Ippoliti all'udienza preliminare e alla prima udienza dibattimentale del 21 ottobre 2011 (nel corso della quale si vedeva rigettare, in quanto tardiva, la chiamata della società Unipol) in ordine alle notifiche successive dirette al C.S.L., effettuate ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen..
E) Le notifiche degli atti relativi alle varie costituzioni di parte civile effettuate a mani proprie dell'imputato proprie il 5 ottobre 2011 in vista della prima udienza dibattimentale.
F) La missiva del 1° agosto 2012 prodotta in giudizio dai difensori delle parti civili e - secondo quanto dichiarato in udienza - a loro consegnata dall'avv. Ippoliti, con la quale il C.S.L. aveva rappresentato all'avv. Ippoliti di voler risolvere i rapporti professionali tra loro, invitandolo ad inviargli eventuali parcelle per il saldo del dovuto. La missiva, peraltro, secondo quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale, dimostrava l'esistenza di un'attività professionale da dover ricompensare all'atto della sua cessazione, mentre non sarebbe stata inviata in caso di esercizio della professione in mancanza di mandato difensivo. Tale produzione in giudizio non violava nessun diritto alla riservatezza, stanti le gravi accuse sollevate dal nuovo legale nei confronti di quello che in precedenza avrebbe asseritamente usurpato una veste fiduciaria inesistente.
Il ricorrente sostanzialmente ha fornito una diversa interpretazione delle medesime vicende processuali.
La Corte di merito sul punto, con motivazione completa ed esauriente, in piena adesione ai principi giurisprudenziali sopra riportati, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto professionale tra l'avv. Ippoliti e il C.S.L., alla luce dei molteplici ele­ menti interventi svolti da detto difensore durante la fase delle indagini e nel corso del giudizio, per svolgere plurime attività defensionali.

2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio all'imputato, è infondato.
Innanzitutto, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, ogni questione in ordine alla presunta invalidità della nomina dell'avv. Ippoliti quale difensore di fiducia e all'incidenza di tale fattore sulle regole di notifica applicabili deve ritenersi superata.
Il ricorrente poi prospetta l'esistenza di vizi di notifica, formulando in via alternativa l'ipotesi che avesse o meno dichiarato (o eletto) domicilio presso l'avv. Ippoliti. In ogni caso, l'atto previsto dall'art. 161 cod. proc. pen. non risultava essere presente nel fascicolo processuale. In epoca in cui almeno inizialmente doveva essere presente in atti la nomina dell'avv. Ippoliti, atto che poteva eventualmente contenere una dichiarazione o di elezione di domicilio, le notifiche erano state sempre effettuate presso la residenza del C.S.L. a mani di soggetti legittimati a riceverla.
Si trattava di molteplici atti quali l'avviso di accertamento tecnico su cadavere (notificato a mani proprie del medesimo), il verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell'incarico, il processo verbale di descrizione e di ricognizione di cadavere, l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (notificato presso la sua residenza nelle mani del genero S.J.) e la richiesta di rinvio a giudizio (notificata al difensore ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.).
Tali atti risultano sempre essere stati notificati nel rispetto delle forme di legge, mentre la prospettazione del ricorrente si basa sostanzialmente sul presupposto (errato) dell'invalidità della nomina dell'avv. Ippoliti.
Al riguardo, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, essendo sotto tale profilo del tutto valida, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., la consegna a mani di familiare capace e convivente, per cui deve ritenersi altresì legittima la notifica all'imputato, tramite consegna al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., degli atti successivi.
In ogni caso, non emergono specifiche contestazioni relativamente alle modalità di effettuazione delle singole notifiche alle quali non sia stata fornita coerente e lineare risposta dell'organo giudicante.

3. In ordine ai motivi di ricorso dal terzo al sesto, da trattare congiuntamente per evidente connessione logica dei rilievi prospettati, vanno ricordati i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di datore di lavoro, posizione di garanzia e nesso causale rilevanti nella fattispecie in esame.
Il datore di lavoro riveste una posizione di garanzia, che si traduce in precisi obblighi di vigilanza e di controllo che lo rendono responsabile degli eventi causai­ mente connessi alla violazione di cautele doverose nell'ambiente lavorativo, tra le quali quella di adibire i dipendenti unicamente alle mansioni per le quali sono stati assunti, formati ed informati, di non esporli a rischi per l'incolumità personale in assenza di dispositivi di protezione e di adottare ogni misura antinfortunistica che si renda necessaria in relazione alle prestazioni lavorative affidate ed alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073; Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014, dep. 2015, Bonelli, Rv. 261946; Sez. 4, n. 37986 del 27/06/2012, Battafarano, Rv. 254365).
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200).
La posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro (Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018, Ferrari, Rv. 274774, relativa a fattispecie in tema di infortunio di lavoratori deceduti in conseguenza del malfunzionamento di una macchina priva dei necessari dispositivi di sicurezza, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un consulente esterno all'azienda, incaricato dal datore di lavoro di collaborare alla valutazione dei rischi, in mancanza di prova degli esatti compiti contrattualmente attribuitigli).
Peraltro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato).
3.1. Sul punto, va altresì ricordato che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603, in tema di riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042).
Occorre altresì analizzare se e in che misura l'ingerenza del committente nei lavori comporti anche l'assunzione di responsabilità per gli eventi lesivi cagionati a sé stesso o a terzi.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/ 12/ 2019 , dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974).
3.2. Tanto premesso sui principi giurisprudenziali in materia esposti nei due sottoparagrafi precedenti, vanno ora ripercorsi i passaggi salienti della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ragioni dell'affermazione della responsabilità del C.S.L.
La C.L. s.r.l. era stata incaricata dell'esecuzione di lavori per la realizzazione di una recinzione mediante la posa in opera di pali in ferro infissi in terreno presso la strada di accesso all'abitazione di proprietà di N.S. sito in Civitanova Marche, OMISSIS, in forza di un contratto preventivo dell'11 marzo 2010.
Il lavoro commissionato consisteva nella recinzione e livellamento di un appezzamento di terreno mediante la formazione di buche con trivella e posa in opera di paletti con rete metallica. La recinzione andava posta lungo i confini della proprietà e non nei pressi dell'immobile, come evincibile dall'esame della planimetria sullo stato dei luoghi.
In base a quanto esposto dalla Corte territoriale e desunto dalla lettura del contratto, i lavori di gettata di calcestruzzo, in occasione dei quali si verificava l'incidente mortale, non rientravano tra le opere appaltate. Come riportato nella sentenza impugnata, infatti, il C.S.L. aveva riferito nel corso del dibattimento che solo nel caso in cui fosse residuato del tempo al termine del lavoro la sua ditta si sarebbe occupato di tale incombenza.
La Corte perugina ha desunto l'accoglimento di tale richiesta integrativa dal rapporto amicale tra N.S.  e il C.S.L. e dalla circostanza che, il giorno del fatto, secondo quanto accertato dai tecnici dell'Asur, effettivamente mancava solo la gettata di un palo, per completare l'apposizione della recinzione.
Si è poi evidenziato nella sentenza impugnata che il C.S.L. "non poteva non essere a conoscenza" dell'ulteriore attività lavorativa in corso, in quanto: a) secondo il teste E.S. (che visionava la scena affacciata ad una finestra), si trovava (almeno inizialmente) nei pressi del cancello a fare i fori, a distanza di circa 8- 10 metri; b) secondo il teste P.E. (intenta a guardare dalla medesima finestra), a circa un centinaio di metri. Da ciò il Giudice a quo ha desunto che l'imputato si muoveva dentro al cantiere e non poteva non essersi coordinato col genero in ordine ai lavori ancora da effettuare (ivi compresa la gettata di calcestruzzo alla cassaforma prima di mettere il cemento nell'ultima buca), i quali erano in corso anche se ormai in fase terminale. Inoltre, si è attribuito rilievo alla circostanza che, se il C.S.L. fosse stato all'oscuro di tutto (come sostenuto dalla difesa) avrebbe chiesto allo N.S. l'accaduto, senza esordire invitandolo direttamente a "non rovinarlo" e a mentire sulla dinamica dell'occorso, ottenendo l'assenso dell'amico.
La Corte di appello, peraltro, ha sottolineato la carenza di formazione e di informazione del S.J. in relazione alle mansioni da svolgere sulla base dei seguenti elementi:
1) la mancanza di data dei documenti attestanti tali capacità professionali, per cui (come il preventivo dei lavori) poteva no essere stati predisposti in epoca successiva;
2) la condotta gravemente colposa avuta dal conducente del bobcat con l'avallo del suocero, non ravvisandosi in capo allo N.S. possibili profili di addebito poiché non doveva essergli consentita alcuna forma di ingerenza nell'effettuare la gettata.
Alla luce di quanto sopra riportato emerge una vistosa insufficienza dell'apparato motivazionale.
I dati imprescindibili da approfondire sono costituiti dalla presenza di N.S.  all'interno del cantiere (accesso che non poteva essergli negato, tanto più se eventualmente effettuato in zona estranea all'area di cantiere), dalle ragioni della sua presenza e dal suo concreto impegno nell'attività lavorativa, per cui egli non poteva essere trattato come un mero committente, da considerare terzo estraneo al fatto, apparendo in qualche misura essersi concretamente ingerito delle modalità di esecuzione dell'opera.
Occorre altresì analizzare se l'opera in questione rientrasse nell'oggetto dell'appalto o se il C. si fosse successivamente accollato tale incombenza per un'estensione verbale dell'accordo iniziale o per mere ragioni amicali con N.S. .
Nella sentenza impugnata, peraltro, si è riconosciuta apoditticamente la responsabilità del C. in quanto datore di lavoro presente sul cantiere, ma non è considerato che egli si trovava comunque ad una certa distanza dal luogo del fatto e poteva non aver impartito direttive al S.J. per utilizzare il bobcat in modo maldestro ed imprudente. Peraltro, le indicazioni delle due testimoni presenti sul posto non concordavano sul dato dell'entità della lontananza dell'imputato dalla zona del sinistro.
Non è poi stata svolta nessuna verifica circa le modalità concrete della partecipazione attiva di N.S.  alle operazioni di getto del cemento e, cioè, se il C.S.L. vi avesse dato l'assenso oppure se lo N.S.  avesse posto in essere una condotta autonoma, non concordata col C., eziologicamente incidente sull'evento lesivo.
Un dato imprescindibilmente affermato in sentenza è proprio costituito dall'assoluto iniziale rifiuto del C.S.L. di svolgere l'incombenza, nel corso della quale avveniva il tragico evento, dato non smentito da elementi processuali specifici.
Ebbene, l'organo giudicante non ha sufficientemente trattato col dovuto approfondimento tutti i predetti aspetti e non ha esplorato le varie ipotesi alternative, affermando apoditticamente che il C.S.L. "non poteva non sapere" dell'esecuzione della gettata di calcestruzzo.
E', quindi, opportuno trattare il tema della responsabilità esclusiva o concorrente di N.S. anche alla luce della sentenza di assoluzione dell'originario coimputato S.J., secondo la quale sussistevano incertezze sulla dinamica del sinistro, che poteva essersi verificato a causa dello scivolamento di N.S. e del conseguente trascinamento del bobcat sulla propria persona. A tale opposta conclusione, peraltro, il Tribunale di Macerata è pervenuto sulla base sostanzialmente del medesimo materiale probatorio.
In particolare, qualora si accertasse l'inclusione dell'attività lavorativa espletata dal S.J. nell'oggetto dell'appalto o comunque la sua condivisione da parte del C.S.L., occorrerebbe anche verificare il rispetto da parte dell'imputato degli obbli­ ghi di formazione e di informazione del S.J. e, in via incidentale, l'eventuale responsabilità (esclusiva o concorrente) del S.J. nell'incidente mortale ricollegabile ad un'errata manovra (es. l'incapacità di usare la benna) o al mancato rispetto di istruzioni impartite dal C.S.L..
Restano assorbite tutte le doglianze non specificamente esaminate nella presente sede di legittimità.

4. Per tali ragioni la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia, affinché vengano colmate le lacune motivazionali sopra evidenziate .

 

P. Q. M.
 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2022.