Tipologia: CCNL
Data firma: 5 settembre 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Aiie, Uniforma, Edafos, Confsaei e Confsal-Sia
Settori: Commercio, Commercio, terziario e servizi in rete
Fonte: cnel.it
Sommario:
Premessa |
Art. 50 - Orario di lavoro dei minori |
Contratto collettivo nazionale di lavoro settori: commercio, terziario e servizi in rete per il personale dipendente delle imprese, enti, cooperative e/o consorzi, che operano nei settori dei servizi, pubblici esercizi, commercio e terziario e delle reti d’impresa.
Il giorno 05 settembre 2022 in Roma presso la sede dell’Aiie sita in via Alipio n.4, si sono rincontrati a conclusione delle trattative avviate il 29 Settembre 2021 e dei successivi incontri, perfezionando quanto già sottoscritto in data 25 maggio 2022, come previsto dal precedente CCNL commercio terziario e servizi in rete del 02 maggio 2019, da cui il presente CCNL prende integralmente l’aspetto normativo con lo scopo di aggiornarlo alle situazioni sociali, ambientali ed economiche del momento ed aumentando le retribuzioni con lo scopo di diminuire la perdita d’acquisto ai lavoratori che applicano il presente CCNL. Si sono pertanto riunite le sotto indicate Organizzazioni: Organizzazioni Datoriali: Aiie - Associazione Imprenditori Internazionali ed Europei, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Alipio n. 4 - 00176 […], Uniforma - Unione Formatori, con sede legale e direzione generale in Limbiate (MB) alla via Trieste n. 112 […], Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza sul Lavoro con sede legale in Valsinni (MT) Via Principe Umberto n. 3 - 75029 […], Confsaei - Confederazione per il Sociale delle Associazioni Enti ed Imprese, con sede legale in Roma - Via Gabrio Casati n.I03 - 00139 […], Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Sindacato Confsal-Sia - Via Carlo della Rocca 25 E - 00177 Roma […], è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente delle imprese, cooperative e consorzi che operano nei settori dei servizi, pubblici esercizi, commercio e terziario e delle reti d’impresa.
Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende operanti in rete del settore dei servizi e del commercio e terziario, sotto qualsiasi forma e settore merceologico.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali c comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali c contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai tondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle aziende all’applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL nonché dei contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle leggi vigenti.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. A titolo indicativo le attività delle aziende del terziario, commercio e servizi a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Alimentazione:
1. commercio all’ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;
2. supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carni macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;
4. importatori e torrefattoli di caffè;
5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
6. commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
7. commercio al minuto, all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
8. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
9. aziende che esercitano il commercio di vini, ivi comprese: le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.
b) Fiori, piante ed affini:
1. commercio all'ingrosso e al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.
c) Merci d'uso e prodotti industriali:
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;
3. confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti, sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei succhi; corderie ed affini;
4. lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5. pelli crude e borine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali: pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6. articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
8. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
9. giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
11. librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12. francobolli per collezione;
13. mobili, mobili e macchine per ufficio;
14. macchine per cucire;
15. ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellerie; macchine in genere; anni e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
16. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
17. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
18. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
19. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
20. imprese di riscaldamento;
21. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
22. tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;
23. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
24. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
25. legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
26. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
27. prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo) ed operatori agricoli;
28. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio nazionale o/e con l'estero:
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese da casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.); . . .
6. compagnie di importazione ed esportazione e per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. imprese di ristrutturazione e di intermediazione immobiliare, tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio e/o dei servizi.
e) Lavoratori dipendenti delle imprese alimentari:
1. acque minerali e bibite in acqua minerale;
2. alcolici in generale ed acqueviti;
3. alimentari vari;
4. alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);
5. liquori, acque e bevande gassate e non;
6. macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;
7. pasticceria fresca e conservata;
8. paste alimentari, pastificazione, piadina e similari, pizza;
9. preparazioni alimentari varie;
10. rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari;
11. torrefazione del caffè, succedanei del caffè e tè.
f) Lavoratori dipendenti da Agenzie di scommesse:
1. Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;
2. Quotisti;
3. responsabile di agenzia;
4. vice responsabili di agenzia;
5. addetti all’emissione ticket scommesse ed al pagamento delle stesse, previa autorizzazione anche meccanografica/informatica.
g) Lavoratori dipendenti da:
1. Alberghi;
2. Ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar e similari:
3. Bed & Breakfast;
4. Stabilimenti balneari;
5. Campeggi e villaggi turistici;
6. Agriturismi, hotel e ostelli;
7. Complessi turistici-ricettivi all'aria aperta.
8. Servizi di mensa.
h) Lavoratori dipendenti da Agenzie di somministrazione del personale:
1. Direttore generale;
2. Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;
3. Responsabile di agenzia;
4. Vice responsabile di agenzia;
5. impiegato di concetto ed operaio per attività;
6. impiegato ed operaio per attività in somministrazione.
i) Lavoratori dipendenti delle famiglie, personale domestico:
1. colf;
2. badanti;
3. baby sitter.
l) Lavoratori dipendenti di:
1. Imprese di viaggi e turismo;
2. Porti e approdi turistici;
3. Collegi, convitti e residenze universitarie;
4. Locali notturni e discoteche;
5. Colonie climatiche, attività similari e centri benessere e SPA;
6. Chioschi di vendita di gelati, bibite e simili;
m) Lavoratori dipendenti di:
1. Parchi di divertimento e gestori di aree attrezzate all’aperto e/o al chiuso, dotate anche di servizi di accoglienza;
2. Attività di intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinate allo svago, e alle attività ludiche, amatoriali e culturali:
3. Attività di custodia, vigilanza e portierato, addetti agli accessi, varchi e controlli.
n) Lavoratori dipendenti di:
1. Imprese ed Enti socio sanitari e/o assistenziale;
2. Enti di qualsiasi natura, economici e/o non economici;
3. Associazioni riconosciute e/o non riconosciute;
4. Studi professionali.
Annualmente e di norma dopo rincontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della ’’area commerciale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente art. 2.
Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e tacendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali.
I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 4 - RSU
Le Organizzazioni sindacali stipulanti in applicazione dell’Accordo Interconfederale del Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto tra Confindustria e Confsal il 15 gennaio 2014 favoriranno le elezioni nelle Unità produttive nelle aziende le elezioni delle RSU.
Art. 5 - RSA
Nelle aziende possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in azienda, la "Rappresentanza sindacale aziendale - RSA".
Art. 6 - Assemblea
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 3.
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale od aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
[…]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
c) Costituzione e funzionamento dell’organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) Realizzazione di incontri, a livello regionale, provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d'inserimento, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) Attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]
Art. 9 - Enti Bilaterali
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari anche del presente CCNL hanno costituito più Enti Bilaterali, vista la necessità di offrire una sempre maggiore specializzazione nelle attività svolte dagli Enti Bilaterali, con lo scopo di cooperare tra loro massimizzando le attività da offrire ai lavoratori ed ai datori.
L’Ente Bilaterale “EBIER”, come originariamente istituito è L’Ente di pertinenza del CCNL commercio terziario e servizi in rete, deve operare attivamente al sostegno economico dei lavoratori ed alla formazione dei dipendenti dei datori e di tutte le figure ad esse collegate.
L’Ente Bilaterale ‘'EBIER - Ente Bilaterale Imprenditori Esercenti Rete” nato per dare assistenza e consulenza in fase di contrattazione tra datore e lavoratore, certificazione dei contratti, assistenza fiscale e contributiva, tramite Caf e Patronati e gestione dei fondi Interprofessionali.
[…]
Le Parti stipulanti hanno aderito agli Enti Bilaterali per le seguenti finalità:
[…]
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro e dei vari comparti dei settori del presente contratto;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali;
[…]
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
Tutti gli Enti Bilaterali Nazionali sono dotati di una commissione di certificazione dei contratti e di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie individuali o collettive.
[…]
In merito all'apprendistato ed ai tirocini sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi individuali (PFI) facenti parte integrante dei contratti di apprendistato o di tirocinio. In caso di esito positivo, l’Ente Bilaterale provvederà a rilasciare
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo di aderire, secondo le previsioni contrattuali, all’Ente Bilaterale, al fine di garantire ai Lavoratori la totalità dei diritti contrattualmente previsti.
Sono infatti parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali, per brevità di seguito denominato anche solo “EBIER”, che comprendono il Welfare Contrattuale, l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale; il sostegno in caso di decesso o di invalidità per infortuni professionali o extraprofessionali dei Lavoratori; l’accesso ai flexi benefit; i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti; il Fondo Interprofessionale; gli Istituti di Solidarietà e Previdenza Integrativa e l’accesso alle prestazioni dell’organismo Paritetico Nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi Paritetici Territoriali.
[…]
Art. 17 - Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali e di norma di 8 (otto) ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, secondo gli accordi della contrattazione di secondo livello.
[…] La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs.n. 66/2003.
[…]
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi se superiori a 15 minuti giornalieri presi sia all’interno che all'esterno dell'azienda.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In relazione alle particolari esigenze delle aziende, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno. Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa territoriale od aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi superiori a 15 minuti, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro. Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D.M. del 30 agosto 1999 e successive integrazioni o modificazioni.
Art. 19 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ai riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell’inventario, del bilancio annuale e scadenze aziendali improrogabili.
Art. 20 - Lavoro domenicale
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del d.lgs 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal precedente CCNL del commercio terziario e servizi in rete e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento. Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali totali previste a livello territoriale.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
[…]
Art. 21- Norme generali sul lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 60 ore mensili.
Per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro ordinario. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DLgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 23 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale. - Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Art. 26 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 40% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 14, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 32 - Divise e attrezzi
[…] É […] a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro. […]
Art. 38 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]
Art. 41 - Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi;
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall’azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
Art. 45 - Terziarizzazioni delle attività
L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione che riguardino attività svolte dall’azienda stessa che applica il presente contratto e che verrà gestito dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla prima convocazione e, entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale. Tale confronto dovrà concludersi entro 25 giorni dalla prima convocazione.
Diversamente l’azienda che è iscritta all’EBIER (o altro Ente Bilaterale) che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione che riguardino attività svolte da altre imprese appartenenti all’EBIER (o altro Ente Bilaterale) è esonerata dalla procedura di convocazione delle rappresentanze RSA o le RSU e della procedura del confronto.
Art. 46 - Flessibilità dell’orario
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un ninnerò di 12 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. […] Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito. L’azienda procederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità entro il 30 novembre dell’almo precedente; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 48 - Banca delle ore, ferie e permessi
[…]
Ferie: […]
È un diritto irrinunciabile e può essere monetizzato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. […]
Art. 49 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori distaccati o comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede. Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno totalmente rimborsate dal datore di lavoro.
Il luogo della prestazione lavorativa è un elemento fondamentale del contratto di lavoro subordinato. Per quanto nella maggior parte dei casi la sede di lavoro sia fissa e identificata in modo specifico al momento della stipula del contratto di assunzione, per particolari tipologie di attività o per motivi di formazione del personale può essere richiesto, lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi differenti rispetto alla normale sede di lavoro contrattualmente definita. In queste ipotesi il datore di lavoro deve valutare se vi sia l’obbligo di erogare trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria che vadano a remunerare il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di temporanea assegnazione e per il rientro.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro stabilisce un’integrazione data dall’indice di perequazione determinata in tabella dell’art.14 colonna E, con l’inderogabile disposizione della documentazione che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro, che la contrattazione di secondo livello può stabilire parametri e limiti di rimborso a fronte di ragionevoli ed obiettivi principi di organizzazione del lavoro, c.d. principio di funzionalità in base al quale, in linea generale, il tempo che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo di lavoro non rileva ai fini del computo del monte orario della prestazione lavorativa, tenuto conto che durante il tragitto il dipendente non risponde ad alcuna direttiva ne’ a particolari prescrizioni datoriali, ed è libero di comportarsi indipendentemente da ogni previsione normativa relativa al rapporto di lavoro. La funzionalità del tempo impiegato per portarsi sul luogo di lavoro rispetto alla prestazione deve rappresentare una mera esecuzione degli ordini datoriali e dell’assetto organizzativo aziendale, afferente le modalità operative e logistiche dell’attività.
Art. 50 - Orario di lavoro dei minori
L’orario di lavoro, per i minori di diciotto anni, come da normativa in vigore per i lavoratori minorenni, non potrà superare le 8 (otto) giornaliere e le 40 (quaranta) settimanali, e non potrà protrarsi oltre le ore 22.00, fatto salvo le ore obbligatorie durante il periodo scolastico.
Art. 51 - Orario normale di lavoro e fissazione dell’orario
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, diversamente per i lavori con turnazione per ogni periodo di sette giorni, le 56 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a dodici mesi. La contrattazione di secondo livello può in ogni caso elevare il limite di cui sopra a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nella contrattazione di secondo livello.
In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di venti dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai punti precedenti, con le modalità di comunicazione specificate nella contrattazione di secondo livello, la direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, previa
consultazione con le RSU e RSA e se necessario con OO.SS. Ai sensi dell’art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere previsti nella contrattazione di secondo livello in alternativa dovranno essere comunicati a cura del datore di lavoro all’ispettorato del Lavoro.
Art. 52 - Lavoratori discontinui
Non è prevista la durata normale del lavoro, potendo stabilire una percentuale inferiore al 2,5% per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi, badanti, colf, babysitter;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri, addetti alle pulizie;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri, scaffalisti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Art. 53 - Apprendistato
Le parti, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, ritengono che l’istituto dell’apprendistato sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione giovanile. Le norme vigenti in materia (legge n. 30/2003, D.Lgs. n, 276/2003 e legge n. 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione; c) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico-professionale.
Secondo il D. Lgs. 81/2015 (art. 43), possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (cosiddetto "apprendistato di primo livello") i soggetti della fascia d'età compresa tra i 15 e i 30 anni, non compiuti, in tutti i settori di attività.
Per gli iscritti nei percorsi di istruzione secondaria superiore si può stipulare a partire dal secondo anno di scuola.
Durata dell’apprendistato
l) La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, in ogni caso non può essere inferiore ai 6 mesi.
Il Decreto Interministeriale del 12/10/2015, che definisce gli standard formativi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, stabilisce che la durata massima sia così articolata: a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
d) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
e) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art.15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
f) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
g) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
2) La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l’apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
c) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
3) La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.
4) La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
5) La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
Art. 54 - Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Il contratto di apprendistato del tipo a) è strettamente correlato alla riforma dell'ordinamento scolastico previsto dalla legge n. 53/2003. Esso rappresenta un percorso alternativo alla formazione scolastica, in grado di consentire l'acquisizione di un titolo di studio attraverso appunto il rapporto di lavoro e l'assolvimento dell'obbligo formativo per almeno dodici anni e fino al compimento della maggiore età. Questa forma di apprendistato è destinata ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni di età e ha una durata non superiore a 3 (tre) anni; comunque, la durata sarà "mobile" nell'arco temporale considerato, nel senso che andrà determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi conseguiti ed all'accertamento dei crediti formativi conseguiti con la legge n. 53/2003. A tale riguardo, è bene ricordare che è stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che cambia la struttura delle scuole superiori ed istituisce otto nuovi licei definendo, al contempo, le linee generali per il sistema della formazione in alternanza con il lavoro. La riforma andrà in rigore a partire dall'anno scolastico 2007-2008. Il contratto di apprendistato può essere concluso, fermo restando il limite di durata di cui sopra, in tutti i settori di attività, purché la finalità sia riconducibile al conseguimento di una qualifica professionale. L'apprendistato di tipo a) è disciplinato dalle regioni o dalle province autonome in accordo con il Ministero del lavoro e il Ministero della pubblica istruzione e sentite le Organizzazioni sindacali.
Art. 55 - Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di formazione
L'apprendistato cosiddetto di tipo b) mira al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, ovvero di un titolo di studio universitario, ovvero di un percorso di alta formazione.
Con questa forma di contratto possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire urna qualifica di livello secondario o superiore. Possono essere assunti, tuttavia, anche soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età a condizione che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003. La durata di questa tipologia contrattuale viene stabilita dalle regioni in accordo con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
Art. 56 - Il contratto di apprendistato professionalizzante
Lo scopo dell'apprendistato di tipo c), è di far acquisire al lavoratore non un titolo di studio nell'ambito del sistema "istruzione", ma una qualificazione mediante la formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base tecnico-professionali. Infatti, questa forma d'apprendistato non è legata, come le altre due tipologie d'apprendistato, alla necessità dell'apprendista di completare la scuola dell'obbligo o diploma o alte professionalità. La regolamentazione del contratto d'apprendistato professionalizzante è demandata alle regioni e alle province autonome in accordo con le Organizzazioni sindacali. Tuttavia, in attesa dell'emanazione della normativa da parte delle regioni e delle province autonome, la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro (art. 14-bis, L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005, G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 che ha modificato l'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 prevedendo il comma 5-bis).
Art. 57 - Durata
La durata massima del periodo d'apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi, ai fini retributivi e d’inquadramento, sono così fissate:
Livelli |
Durata complessiva mesi |
Durata complessiva dei periodi |
Primo periodo mesi |
Secondo periodo mesi |
Terzo periodo mesi |
proroga periodo mesi |
1° |
60 |
48 |
20 |
12 |
16 |
12 |
2° |
60 |
48 |
20 |
12 |
16 |
12 |
3° |
60 |
48 |
20 |
12 |
16 |
12 |
4° |
60 |
48 |
20 |
12 |
16 |
12 |
5° |
60 |
48 |
20 |
12 |
16 |
12 |
6° |
54 |
42 |
20 |
12 |
10 |
12 |
7° |
52 |
40 |
20 |
12 |
8 |
12 |
8° |
48 |
36 |
20 |
12 |
4 |
12 |
Art. 59 - Assunzione
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29 anni.
L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno d'età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
La durata è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non superiore a 6 anni. […] Per l'assunzione degli apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
[…]
b) l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c) la durata del periodo di apprendistato;
[…]
e) il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali e la normativa regionale di settore);
[…]
g) la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo apprendista partecipante;
[…]
i) l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
j) la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate;
k) il compenso dell'apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo […]
Art. 61 - Proporzione numerica
Un datore di lavoro nel numero di apprendisti da assumere non può superare il 200% dei dipendenti qualificati. Se un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze dipendenti qualificati in numero inferiore o pari a tre, potrà assumere al massimo sei apprendisti.
Art. 62 - Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente accordo. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, promuovendo l’alternanza scuola lavoro.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'arca di attività di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale dovranno perseguire gli obiettivi formativi, così come articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
[…]
5) sicurezza sul lavoro.
Le attività a carattere tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti, obiettivi formativi:
[…]
3) saper operare nel rispetto delle norme legali e delle buone prassi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di rispetto della riservatezza dei dati personali;
[…]
10) conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.
La formazione per l’apprendista professionalizzante è erogata per tutte le qualifiche di cui all'art. 12 del presente CCNL
[…]
Le parti firmatarie il presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni, province ed Associazioni datoriali e sindacali competenti per territorio.
Art. 63 - Lavoratori invalidi o diversamente abili
Nel caso d'assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori invalidi valgono le norme di legge e il presente CCNL
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone a validità ridotta in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera d'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecniche-organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l'azienda e qualora presente la RSA, verificheranno, congiuntamente, le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non siano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa dell'azienda, si attiveranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato 1'avviamento in un'altra unità.
A livello territoriale, si studieranno le iniziative idonee, affinché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici atti a formare ed immettere nel mercato del lavoro soggetti diversamente abili, favorendone l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/1992.
Art. 64 - Occupazione femminile
Le parti s'incontreranno periodicamente a livello regionale o provinciale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile.
A tal fine, saranno costituiti Comitati per le pari opportunità, per la progettazione e l'attuazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse pubbliche di sostegno.
Art. 65 - Occupazione stranieri e formazione
Le parti preso atto del costante aumento del fenomeno migratorio del nostro Paese e dell'occupazione dei cittadini stranieri, ritengono necessario affrontare tale tematica e concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studi e di ricerca finalizzate alla promozione d'interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale ed aziendale).
Le parti s'impegnano a promuovere condizioni di parità all'accesso a tutte le forme d'impiego previste dal presente CCNL compatibilmente con le condizioni legali di soggiorno in Italia, del cittadino straniero.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante le ripercussioni nell’ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare agli Enti di formazione paritetici, costituiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, un ruolo attivo anche per ottenere finanziamenti atti a:
1) razionalizzare ed incrementare la formazione integrativa dei lavoratori migranti;
2) attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica;
3) attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, sia all'acquisizione dei fondamentali principi civici del nostro ordinamento (doveri e diritti del cittadino);
4) promuovere l’alternanza scuola lavoro, stipulando convenzioni per l’istruzione per tutti i cicli di istruzione, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado ed istruzione superiore, quali universitaria e di ricerca.
Gli Enti di formazione dovranno determinare un piano d'azione che realizzi:
a) la possibilità di fornire corsi d’alfabetizzazione con mutualità dei costi;
b) la razionalizzazione delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva;
c) l'attuazione dei programmi di formazione civica.
Gli Organismi bilaterali possono ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 stipulare convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti stagionali ed agli stages e/o tirocini formativi.
Art. 66 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Art. 69 - Progetto di formazione
[…]
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
[…]
Art. 72 - Attività formativa
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per il contratto di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento (comprese nell’orario normale di lavoro), ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Art. 74 - Doveri del lavoratore dipendente
Il lavoratore dipendente deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare deve:
a) osservare l’orario di lavoro stabilito ed adempiere a tutte le formalità poste in essere per il controllo delle presenze:
b) svolgere tutti i compiti assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme di legge, del presente CCNL e delle disposizioni ricevute, con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
f) evitare nella maniera più assoluta di accedere all’azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia espressa autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni datoriali o legislative;
g) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e rese note dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Art. 75 - Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti nei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell’infrazione
commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo: a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c) si rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratorie e/o nei profili del proprio livello;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre 3 (tre) giorni consecutivi od oltre 4 (quattro) giornate nell'anno solare;
b) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 74;
c) recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
f) il reiterato comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
g) la terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[…]
i) abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
j) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
k) comprovate molestie sessuali;
m) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazioni e gestione adottato dall'azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs, n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
[…]
Art. 76 - Licenziamenti
Fermo restando l'ambito d'applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall'art. 18 della L. n. 300/1970 e della L. n. 108/1990, l'azienda può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, [...]
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod, civ., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito: a) insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b) […] danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l'incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.
[…]
Art. 88 - Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata)
[…]
B. Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato "ad substantiam" e "ad probationem” dei seguenti elementi:
[…]
luogo e modalità della disponibilità;
[…]
le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
[…]
Art. 89 - Smart working (“Lavoro agile”)
L’art. 23 comma 1 della legge n.81/2017 ha istituito il Lavoro Agile, che è una modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.
È rinviata alla contrattazione di secondo livello la cornice delle disposizioni e le regole di riferimento in merito all’applicazione dello Smart Working.
Le Associazioni sindacali stipulanti il presente CCNL applicano l’accordo del 7 dicembre 2021, sottoscritto dopo l’esito del confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” che si allega al n° 1 al presente CCNL.
Art. 91 - Misure contrasto Covid-19 e sicurezza sul posto di lavoro
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti applicano e il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.