Tipologia: Adeguamento Accordo Quadro
Data firma: 19 settembre 2022
Parti: Gruppo Enel e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici, Elettrci, Enel
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:


Adeguamento Accordo Sindacale Quadro del 13 febbraio 2014 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'apprendistato scolastico di primo livello e professionalizzante (art. 43 e art. 44, D.lgs n. 81/2015)

Roma 19 settembre 2022, tra Enel Italia spa, in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo […] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che
 Le Parti hanno già condiviso con accordo 13 febbraio 2014 un progetto sperimentale rivolto agli studenti del 4° anno degli istituti tecnici per avviare nell’ultimo biennio di scuola secondaria superiore un’esperienza di apprendistato scuola lavoro.
 Tale accordo ha costituito una best practice a livello nazionale ed ha anticipato le modifiche normative successivamente intervenute.
 Dal 2014 ad oggi, sono state attivate 5 edizioni del programma di apprendistato scuola-lavoro, con il coinvolgimento di 395 giovani, 13 Regioni e 20 istituti tecnici; tale modalità di inserimento si è rivelata uno strumento efficace di inserimento con risultati eccellenti sul piano formativo e professionale.
 Nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative nella disciplina dell’istituto, in particolare il d.lgs. n. 81/2015, il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 nonché l’accordo Interconfederale 18 maggio 2016, quest’ultimo è espressamente previsto come cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.
 Il CCNL elettrici nella sua evoluzione ha individuato una nuova progressione retributiva per gli apprendisti che vengono da subito inseriti nella categoria di destinazione, superando il meccanismo del sotto inquadramento ed ha soppresso a partire da ottobre 2022 la categoria C2 che nell’accordo 13 febbraio 2014 costituiva il livello di inquadramento per l’inserimento in apprendistato duale di 1° livello.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Le Parti condividono la necessità di adeguare il testo dell’Accordo Quadro del 13 febbraio 2014 alle novità normative e contrattuali successivamente intervenute e di seguito viene riportato il testo aggiornato di detta disciplina collettiva che sostituisce il precedente citato accordo del 13 febbraio 2014.

Programma di apprendistato scolastico di 1° livello (art. 43 d.lgs. n.81/2015) e di apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. n. 81/2015)
In conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nell’art. 15 “Apprendistato” del CCNL - che al comma 23 precisa che “restano ferme le intese vigenti a livello aziendale e le eventuali ulteriori regolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico interesse” - le Parti definiscono di seguito i trattamenti economici e normativi al fine di raccordare la disciplina contrattuale al programma Enel di inserimento in apprendistato di primo livello nell’ultimo biennio della scuola secondaria superiore e al periodo di apprendistato successivo al conseguimento del diploma.
Ai fini del programma saranno presi a riferimento gli istituti tecnici della scuola secondaria superiore con indirizzi quali: elettrotecnica, elettronica, elettromeccanico, meccanico, meccatronica ed energia, chimico, termotecnica.
Il programma è così articolato:
- Fase 1 apprendistato scuola-lavoro: con apprendistato di primo livello (art.43 d.lgs. n. 81/2015), della durata, di norma, di 23 mesi, nelle classi 4° e 5° degli istituti tecnici industriali, al termine della quale è previsto il conseguimento del diploma tecnico e la valutazione di merito del percorso effettuato.
- Fase 2 apprendistato professionalizzante: con durata, di norma, di 13 mesi che sarà attivata in relazione alle esigenze aziendali per i partecipanti alla prima fase che hanno conseguito il titolo di studio ed un livello di preparazione ritenuto adeguato ad affrontare l’ulteriore fase formativa professionalizzante aziendale.

Fase 1: Apprendistato Scolastico di Primo Livello
Destinatari e durata
1.1 Il programma si rivolge agli studenti del 4° e 5° anno degli istituti tecnici di scuola secondaria superiore che abbiano compiuto il 16° anno di età, che sono stati ammessi per la prima volta a frequentare il 4° anno dell’istituto tecnico.
I criteri di individuazione saranno definiti nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 in base ad apposite convenzioni con le istituzioni formative e dovranno consentire pari opportunità di accesso.
Il contratto di apprendistato di primo livello (art. 43 D. lgs. n. 81/2015) ha inizio in concomitanza con l’avvio del 4° anno dell’istituto tecnico con durata pari a quella prevista per la conclusione del ciclo della scuola secondaria superiore (durata di norma di 23 mesi).
1.2 Il periodo di apprendistato termina, alla data prevista per la conclusione del ciclo scolastico, convenzionalmente entro il mese di luglio del secondo anno e comunque non oltre il giorno successivo alla pubblicazione dei risultati dell’esame a cura degli istituti tecnici interessati dal programma.
Inquadramento e trattamento retributivo
1.3 L’inquadramento dell’apprendista di primo livello è in categoria C1 e si applica, per ciascun anno di apprendistato duale, la tabella di progressione retributiva in misura percentuale prevista al comma 5 del CCNL per il gruppo C (primo e secondo anno).
1.4 Tenuto conto dell’impegno formativo connesso all’alternanza con la scuola, la retribuzione annua lorda della categoria di inquadramento assegnata viene fissata in proporzione alle ore svolte in azienda. Per le ore di formazione interna a carico dell’azienda è riconosciuta una retribuzione pari al 30%.
Disciplina del rapporto di lavoro
1.5 Contratto di apprendistato di primo livello

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta da cui deve risultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio conseguibile al termine dell’apprendistato duale.
Le modalità dell’alternanza e la relativa ripartizione e collocazione dell’orario di lavoro aziendale vengono definite in conformità al citato decreto interministeriale e alle specifiche previsioni della convenzione con gli istituti tecnici sedi del programma.
1.6 Disciplina del rapporto di lavoro
La disciplina del rapporto di lavoro di apprendistato è da riferire esclusivamente all’attività, ivi compresa quella formativa, svolta in Azienda secondo il calendario e l’articolazione come sopra definita. La restante parte didattico formativa si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.
Per gli aspetti non espressamente regolati nel presente accordo valgono le disposizioni dell’art. 15 (“apprendistato”) del CCNL elettrici in quanto compatibili con tale tipologia di apprendistato.
In caso di successiva attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante (seconda fase del progetto), quest’ultimo proseguirà senza soluzione di continuità a partire dal mese successivo a quello in cui è stato conseguito il diploma. Il periodo di apprendistato di primo livello sarà pertanto considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio agli effetti degli istituti di legge e di contratto
1.7 Ferie
Le ferie e i permessi festività soppresse - per i quali si applicano le relative disposizioni del CCNL - sono fruite collettivamente dagli apprendisti durante l’anno scolastico in piena coincidenza con il periodo di sospensione dell’attività didattica secondo il calendario dell’istituto e, al termine delle lezioni, per la parte residua, nel periodo indicato dall’azienda al fine di favorire la proficua pianificazione e l’efficacia del piano formativo aziendale.
In relazione alle finalità del programma e alle specifiche modalità di organizzazione del percorso di apprendistato duale, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 37 CCNL (“diritto allo studio”).
1.8 Recesso dal contratto di apprendistato
Tenuto conto delle finalità dell’apprendistato duale e della connessione dei programmi di didattica scolastica con l’esperienza lavorativa, in relazione a quanto previsto dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 e fermo restando quanto previsto dal CCNL in tema di licenziamenti disciplinari, costituisce giustificato motivo di recesso il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa. In tal caso il preavviso di 15 giorni decorre dal giorno successivo alla comunicazione a cura dell’istituto.
Tutoring
1.9 Il piano formativo dell’apprendista duale viene definito in conformità ai principi indicati nel citato decreto interministeriale e nella specifica convenzione con l’istituto scolastico.
1.10 Per ogni apprendista in alternanza l’azienda individua il tutor aziendale che durante l’intera durata del periodo di apprendistato presiede all’integrazione della formazione e dell’attività didattica con l’attività lavorativa.
1.11 Al tutor aziendale, in possesso di adeguata e coerente professionalità, è affidato - in conformità delle apposite convenzioni con gli istituti scolastici - il coordinamento delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor aziendale cura a titolo esemplificativo:
- l’accoglienza e accompagnamento all’inserimento formativo nei processi di lavoro;
- la facilitazione e sostegno all’apprendimento tramite i momenti dell’alternanza formativa tra teoria e pratica,
- il monitoraggio dell’attività formativa.
Safety
1.12 Il tema della safety sarà oggetto di una particolare attenzione durante l’intero svolgimento dell’apprendistato duale.
Verrà definito a questo scopo uno specifico percorso formativo finalizzato a costruire parallelamente al consolidamento delle discipline scolastiche, la conoscenza tecnica necessaria e la consapevolezza comportamentale orientata alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
In tale contesto saranno previsti anche specifici incontri con le Parti sociali per una sensibilizzazione su tematiche che vedono l’Azienda e le Organizzazioni sindacali impegnate congiuntamente a realizzare tutte le azioni ottimali alla prevenzione degli infortuni e alla salvaguardia della sicurezza e della salute anche al di fuori del rapporto di lavoro.

Fase 2: Apprendistato Professionalizzante
Destinatari e durata
2.1 Successivamente alla conclusione dell’apprendistato scolastico di 1° livello, previa verifica del livello di preparazione raggiunto, l’Azienda si riserva di trasformare, a decorrere dal mese successivo a quello di conseguimento del diploma, il rapporto in un contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
2.2 Il contratto è finalizzato al conseguimento della qualifica corrispondente a mansioni di elettricista di base (categoria C1), l’inquadramento dell’apprendista è in categoria C1 e durante il periodo di apprendistato professionalizzante è previsto il trattamento retributivo stabilito dal CCNL - art. 15, comma 5 - per il terzo anno di apprendistato nella tabella di progressione retributiva per il gruppo C. Al termine del periodo complessivo di apprendistato, previa verifica dell’andamento del percorso effettuato, viene riconosciuto il 100% della retribuzione corrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita.
2.3 La durata del contratto è pari di norma a 13 mesi e, in ogni caso, la durata complessiva delle due fasi in sequenza dell’apprendistato di 1° livello e di quello professionalizzante non è superiore a 36 mesi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 43, comma 9, D.lgs. n. 81/2015.
2.4 Le Parti si danno atto che, tenuto conto del precedente periodo lavorativo e formativo in apprendistato di 1° livello, nella fase di avvio del contratto di apprendistato professionalizzante, l’apprendista acquisisce un grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche in autonomia e potrà essergli attribuita la qualifica di PES (persona esperta). Dopo un ulteriore periodo di 6 mesi sarà possibile intervenire come monoperatore anche al di fuori dell’orario di lavoro, sulla scorta dell’esperienza acquisita dall’apprendista per essere stato inserito come PES nei turni di reperibilità.
2.5 Per la fase di apprendistato professionalizzante disciplinato dal presente verbale viene utilizzato un apposito schema di piano formativo definito dalle Parti.
2.6 Resta fermo che per gli aspetti non espressamente regolati nel presente accordo valgono le disposizioni dell’art 15 (“apprendistato”) del CCNL elettrici.
2.7 A conclusione dell’apprendistato professionalizzante, sono confermati i percorsi iniziali di carriera già definiti nei precedenti scambi di corrispondenza intercorsi¹.
2.8 Per i 44 apprendisti che nel mese di luglio 2022 hanno concluso la fase di apprendistato di primo livello e dal mese di agosto il loro rapporto è stato trasformato in apprendistato professionalizzante, a decorrere dalla soppressione della categoria C2 saranno inquadrati nella categoria C1 con attribuzione della percentuale di retribuzione prevista per il terzo anno di apprendistato nella tabella di progressione retributiva per il gruppo C di cui al richiamato art. 15, comma 5 CCNL.

° ° °

L’applicazione del modello di apprendistato duale, come aggiornato dal presente verbale, sarà oggetto di ulteriore verifica con le Organizzazioni Sindacali dopo la conclusione del programma attualmente in corso al fine di valutarne gli esiti o eventuali azioni correttive.
Le Parti, nel richiamare quanto previsto anche nell’accordo quadro per l’apprendistato di alta formazione del 10 maggio 2021, confermano che le iniziative aziendali attinenti alla creazione di percorsi di apprendistato duale sia per il percorso scolastico di acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore sia per le iniziative di apprendistato di alta formazione e ricerca saranno illustrate preventivamente nel Comitato Paritetico sulla formazione e impiegabilità. Sempre in tale ambito sarà inoltre previsto un aggiornamento periodico sullo svolgimento di tali percorsi duali.
Le Parti anche nel quadro delle iniziative collegate al recovery plan si attiveranno con le autorità competenti a livello nazionale e territoriale per il loro supporto e la dovuta attenzione anche alla sostenibilità finanziaria delle iniziative di apprendistato duale e alla promozione di azioni congiunte per l’ottenimento di finanziamenti delle attività formative e per applicare il regime contributivo agevolato anche nel biennio successivo alla prosecuzione del rapporto al termine dell’apprendistato.

Letto, confermato e sottoscritto 
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¹ Ci riferiamo agli scambi di lettere Enel – OO.SS. n. 17 del 13 febbraio 2014; e alle lettere n. 125 del 20 dicembre 2017.
In sintesi, le Parti condividono che il percorso di sviluppo professionale successivo alla conclusione del ciclo di apprendistato deve essere improntato in linea a quanto è definito dagli accordi sindacali vigenti rispetto all’inserimento con apprendistato professionalizzante (accordo sindacale 4 aprile 2008). L’iter per il raggiungimento dell’inquadramento in CS dovrà necessariamente tener conto in termini proporzionali della ridotta esperienza lavorativa connessa alla fase di apprendistato duale (corrispondente a circa 9 mesi di full time) e di conseguenza prevedere un ulteriore periodo di effettiva operatività sul campo per la maturazione del livello superiore previo colloquio di verifica, dopo 12 mesi dalla conclusione dell’apprendistato professionalizzante. Analogamente a quanto previsto dal punto 3 dell’accordo sindacale 4 aprile 2008, decorso un mese dall’inquadramento in CS sarà riconosciuto l’inquadramento in categoria B2.
Con riferimento alle attività inerenti all’acquisizione della qualifica della conduzione in turno degli impianti termoelettrici, con la lettera n. 126 del 20 dicembre 2017, è stato inoltre condiviso tra le Parti un ulteriore specifico percorso professionale post apprendistato coerente con la progressiva acquisizione di conoscenze e competenze e la peculiarità dell’attività svolta.


Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante (già allegato all’accordo sindacale 13 febbraio 2014)
Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Elettricista base (Area Distribuzione)”