Cassazione Civile, Sez. 6, 06 ottobre 2022, n. 29078  - Riconoscimento dell'aggravamento dei postumi conseguenti ad infortunio


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 06/10/2022
 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di L.A. nei confronti dell’Inail, confermando la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento (dolore e limitazioni funzionali anche alla spalla sx) dei postumi (lesione del gomito sinistro) conseguenti all’infortunio occorso il 13.10.2011, per cui l’Istituto aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 3% e il Tribunale un danno biologico del 5% (in ragione dell’aggravamento da sindrome del tunnel cubito).
2. La Corte territoriale ha premesso che, con ricorso in data 24.9.2014 al Tribunale di Teramo, L.A. aveva agito in separato procedimento per ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio in oggetto e che il relativo giudizio era stato definito con sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 26.4.2018, passata in giudicato, che (a conferma della sentenza di primo grado) aveva “escluso che le patologie a carico della spalla sx o del rachide cervicale (fossero) riconducibili all'infortunio sul lavoro di cui l'appellante è stato vittima”. Ciò sul rilievo che “dette patologie […] non trova(ssero) alcun riscontro né clinico né documentale sia in sede di primo accertamento effettuato lo stesso giorno dell’infortunio […] né in sede di diagnosi confermata dopo circa 10 giorni, ma (erano) emerse dopo un silenzio clinico di oltre un anno e mezzo, in data 6.05.13, solo con la certificazione della dr. Gentile, e successivamente documentate da esami radiografici e di EMG”. I giudici di appello hanno ritenuto che fosse coperto da giudicato l'accertamento della non riconducibilità all'infortunio del 13.10.2011 della malattia a carico della spalla sinistra ed hanno comunque respinto le critiche rivolte dall’appellante alla c.t.u. svolta in primo grado.
3. Avverso tale sentenza L.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. L’Inail ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..
 

Considerato che:
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 83 D.P.R. n. 1124 del 1965, per avere la Corte d’appello affermato, in contrasto con la disposizione citata, che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 26.4.18 precludesse al danneggiato il diritto di vedersi riconosciuto l’indennizzo, a causa dell’aggravamento verificatosi nell’arco temporale previsto dall’art. 83 cit. Per effetto dell’erronea applicazione di tale disposizione, la Corte di merito avrebbe omesso di accertare la riconducibilità dell’aggravamento (per la lesione tendinea del sovraspinoso della spalla omolaterale sx, comparsa successivamente al giudizio già svolto tra le parti e concluso con sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila 26.4.2018) al danno provocato dall'infortunio del 13.10.2011 (distacco osseo parcellare del gomito sinistro).
6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c., perché la stessa non avrebbe preso in considerazione i rilievi critici mossi dall’appellante alla c.t.u. di primo grado, fondati sulla relazione medico legale del c.t.p. Dr. Onorato e sui documenti richiamati, e per aver negato, con motivazione apparente, l’esistenza di un aggravamento successivo, dovuto alla comparsa della lesione tendinea del sovraspinoso della spalla omolaterale sx, e la sua compatibilità con la lesione subita a livello del gomito.
7. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed esattamente che la lesione alla spalla era stata diagnosticata già all’epoca dell’infortunio come conseguenza dello stesso, come emergente dai documenti specificamente elencati (c.t.u. della dott.ssa Ciantò, certificato 13.10.2011 del P.S. dell’Ospedale di Ancona). Si premette come tale motivo di censura sfugga alla inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c. per la diversità delle ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il Tribunale ha respinto la domanda avendo accertato un danno biologico nella misura del 5% (considerato l’aggravamento delle conseguenze delle lesioni relative al gomito per effetto della sindrome del tunnel cubito e con esclusione della riconducibilità all’infortunio delle concorrenti lesioni a livello della spalla), inferiore alla soglia di indennizzabilità. La Corte d’appello ha ritenuto coperto da giudicato l'accertamento della non riconducibilità all'infortunio della malattia a carico della spalla sinistra.
8. Si esamina, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di ricorso.
9. Dalla sentenza di appello risulta che l’appellante aveva censurato la c.t.u. posta a base della decisione di primo grado “per non avere tenuto conto anche della lesione tendinea del tendine sovraspinoso della spalla sn, nonostante lo stesso (c.t.u. avesse) riconosciuto che la sofferenza a livello dell'articolazione scapolo omerale concorr(esse) alla diminuita funzione dell'arto superiore”. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha rilevato come non vi fosse “alcuna contraddizione nell'accertamento compiuto dal CTU nominato in primo grado, atteso che la concorrenza delle patologie in quanto gravanti sullo stesso arto, non esclude che a ciascuna possa essere attribuito, come nel caso di specie, il proprio apporto causale nella ridotta funzionalità dell'arto medesimo”.
10. Dai brani appena riportati si evince come i giudici di appello, dopo aver ritenuto “coperto da giudicato e quindi non più discutibile in questa sede l'accertamento della non riconducibilità all'infortunio del 13.10.2011 della malattia a carico della spalla sinistra”, hanno preso in esame le critiche mosse alla consulenza medico legale per avere escluso che la patologia alla spalla costituisse un aggravamento dei postumi dell’infortunio e, comunque, per avere sottostimato l’aggravamento, ed hanno respinto le stesse, confermando la correttezza dell’operato del consulente e della pronuncia di primo grado al riguardo.
11. Il secondo motivo di ricorso censura la valutazione della Corte territoriale sull’esito della c.t.u. svolta in primo grado, sollecitandone una revisione in questa sede di legittimità, alla luce anche dei documenti prodotti e della relazione del consulente di parte. Simili censure sono all’evidenza, inammissibili.
12. Occorre infatti considerare che, nei giudizi in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio …dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte (v. Cass. 22707 del 2010); rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (v. Cass. n. 1652 del 2012). In tale sfera di inammissibilità si collocano le critiche oggetto dei motivi di ricorso in esame che investono l’esclusione della patologia alla spalla quale fattore di aggravamento degli esiti dell’infortunio.
13. Alla luce di tali rilievi, risulta assorbito il primo motivo di ricorso. La declaratoria di intervenuto giudicato non ha impedito alla Corte di merito di svolgere una valutazione sull’esito della c.t.u. eseguita in primo grado e sulle censure mosse in ordine alla mancata considerazione della patologia alla spalla quale fattore di aggravamento degli esiti dell’infortunio. La decisione d’appello risulta conforme, in diritto, ai principi enunciati da questa Corte (v. Cass. n. 1048 del 2018 e precedenti ivi citati) secondo cui la revisione della rendita Inail, di cui all'art. 83 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, nel caso di specie esclusa dalla sentenza impugnata che ha ribadito la “estraneità della patologia a carico della spalla sinistra dagli esiti dell’infortunio”.
14. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
15. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (v. Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016). Tali requisiti non ricorrono nel caso in esame in cui l’omesso esame è denunciato rispetto ad una consulenza medico legale di parte e ad un certificato medico, che contengono valutazioni prive, per definizione, della necessaria decisività.
16. Per le ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
17. Non si provvede sulle spese ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
18. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
 

P.Q.M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14.6.2022