Cassazione Civile, Sez. 6, 06 ottobre 2022, n. 29079 - Postumi da infortunio sul lavoro


 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 06/10/2022
 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello dell’Inail e in base all’esito della c.t.u. affidata alla dott.ssa C.F. (dopo una prima c.t.u. affidata al dott. Corrado Canale), ha dichiarato che F.P., a causa dell’infortunio sul lavoro occorso il 14.3.2006, è affetto da postumi invalidanti permanenti che comportano una riduzione dell’integrità psicofisica nella misura del 10% ed ha condannato l’Inail a corrispondere il relativo l’indennizzo.
2. I giudici di appello hanno ritenuto le conclusioni peritali “condivisibili in quanto congruamente motivate, frutto di una corretta indagine medico-legale e di una scrupolosa disamina della documentazione sanitaria in atti”; hanno rilevato che il consulente d’ufficio avesse fatto corretto riferimento ai codici di cui alla Tabella delle menomazioni Inail (D.M. 12.7.2000) e che nessun rilievo critico era stato avanzato dalle parti all’elaborato peritale.
3. La sentenza impugnata ha dato atto che con lettera del 24.11.2016 l’Inail ha comunicato al F.P. l’accertamento, in sede di revisione ai sensi dell’art. 83, d.P.R. 1124 del 1965, conclusa il 22.9.2016, di un grado di riduzione dell’integrità psicofisica nella misura del 16%. Ha ritenuto irrilevante tale documento in quanto, come dedotto dall’Inail in sede di discussione orale, in sede di revisione si era solo preso atto dell’esito del giudizio di primo grado (la sentenza del Tribunale aveva riconosciuto un danno biologico del 16%) senza procedere ad una autonoma valutazione dei postumi in sede amministrativa.
4. Avverso tale sentenza F.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. L’Inail ha resistito con controricorso.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
 

Considerato che:
6. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
7. Si censura la sentenza per non aver tenuto conto dei rilievi sollevati dal c.t.p., della mancata risposta del c.t.u. e per non aver motivato la decisione di non nominare un collegio di periti, tra cui uno specialista medico legale, un ortopedico e un fisiatra, come sollecitato dalla difesa dell’infortunato. Inoltre, per aver omesso di acquisire dall’Inail la documentazione della visita di revisione e per non aver considerato l’esito di tale visita idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
8. Con il secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
9. Si sostiene che la dott.ssa C.F. abbia redatto una relazione peritale non adeguatamente motivata, avendo parametrato la propria valutazione su quella del dott. Canale, sostituito come c.t.u. in appello; che la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la relazione della dott.ssa C.F. sebbene la stessa non avesse preso in esame gli elementi rilevati dal c.t.u. nominato in primo grado e non avesse chiarito la metodologia di calcolo per la stima invalidante del 10%.
10. Si imputa alla sentenza d’appello l’omessa motivazione per essersi adagiata sulle imprecise e immotivate valutazioni del c.t.u., senza peraltro illustrare le ragioni della condivisione.
11. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché in buona parte sovrapponibili, sono inammissibili.
12. Questa Corte, con diverse pronunce, ha delimitato l’ambito del vizio che, in relazione alle risultanze della c.t.u., può essere fatto valere nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
13. Si è precisato che, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ai fini della deduzione in cassazione del vizio in esame è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio …dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte (v. Cass. 22707 del 2010); rispetto alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è denunciabile in sede di legittimità la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, oppure l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, come tale inammissibile (v. Cass. n. 1652 del 2012).
14. Tali difetti sono rinvenibili nel ricorso in esame che solleva critiche assolutamente generiche all’elaborato del c.t.u. nominato in appello, contrapponendo alla valutazione fatta dai giudici di merito, alla luce dell’elaborato peritale, una valutazione diversa e più favorevole per il ricorrente.
15. Inammissibile è la pretesa nomina di un collegio peritale. E’ noto, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio costituisca mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e di affidare l’incarico ad un soggetto individuale oppure ad un collegio di periti (v. Cass. 15219 del 2007, n. 9461 del 2010; n. 326 del 2020).
16. Neppure ricorre il vizio di omessa motivazione atteso che la motivazione non solo esiste ma soddisfa ampiamente il requisito del c.d. minimo costituzionale, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014.
17. L’accenno alla visita di revisione non si è tradotto in un motivo di ricorso e, comunque, l’esito della revisione, conclusa in conformità alla sentenza di primo grado poi impugnata e riformata, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere.
18. Per le considerazioni svolte il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
19. Non si fa luogo a condanna della parte soccombente alle spese ricorrendo i presupposti per l'esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
20. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.





P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14.6.2022