Tipologia: Accordo linee indirizzo Covid
Data firma: 6 ottobre 2022
Validità: 31 gennaio 2023
Parti: Agenzia delle entrate e OO.SS. Area dirigenza Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Cida-Fc, Unadis, Dirstat-Fialp, Flepar, OO.SS. Aree professionali Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, Usb-Pi*, Confintesa-Fp
Comparti: P.A., Agenzia delle entrate
Fonte: flpagenziemef.it
Accordo contenente le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da Covid-19
Il giorno 6 ottobre 2022 si sono incontrati i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali e dell’Aerea della dirigenza, in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme e misure di sicurezza individuate nei protocolli interni per il contrasto all’infezione da Covid 19.
Visto l’articolo 2087 del Codice Civile;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [Testo unico sicurezza sul lavoro]”;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, e in particolare l’articolo 7, comma 6, lettera k), a norma del quale “sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: [...] le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza” e comma 7, secondo cui “Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere [...] k), [...]”;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 20 marzo 2020, e in particolare l’articolo 43, comma 1, lett. c);
Ritenuto necessario garantire, ai fini dello svolgimento delle attività e della continuità dei servizi, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, finalizzate ad assicurare il contenimento del rischio di contagio dal virus Covid-19;
Confermata l’opportunità di proseguire con modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’ordinario svolgimento delle attività;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, recante disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2022, n. 1, recante “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”, dalle quali è possibile desumere raccomandazioni in ordine all’utilizzo delle c.d. mascherine nei luoghi di lavoro;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 in materia di mascherine, ed anche la Legge di conversione n. 52 del 19 maggio 2022, di conversione del d.l. n. 24/2022;
Vista la legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”
Convengono
1. L’Agenzia e il personale a qualsiasi titolo presente negli uffici dell’Agenzia osservano, con la più scrupolosa attenzione, tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.
2. In particolare:
a. L’Agenzia continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso l’adozione di molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione, e secondo le eventuali future indicazioni fornite dal Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro della Salute e dalle Autorità competenti in materia.
b. L’Agenzia si impegna ad informare e sensibilizzare il personale circa le eventuali disposizioni delle Autorità preposte in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione.
c. I criteri di adeguamento presso le sedi territoriali delle linee di indirizzo contenute nel presente accordo, sono definiti presso le stesse sedi locali di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 9 maggio 2022.
d. L’Agenzia fornisce mascherine FFP2 e chirurgiche al lavoratore che ne voglia fare uso, in numero sufficiente in relazione al tempo di svolgimento dell’attività lavorativa in presenza nel luogo di lavoro, fornendo altresì idonee informazioni circa il loro utilizzo e smaltimento. L’utilizzo delle mascherine all’interno dei luoghi di lavoro è fortemente raccomandato.
e. Nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, ciascun datore di lavoro individua le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo, compatibilmente con i vincoli impiantistici, i ricircoli. In caso di impossibilità di eliminare i ricircoli, il datore di lavoro dovrà provvedere all’implementazione di misure per la gestione del maggior rischio.
f. Gli ambienti di lavoro sono organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di almeno un metro.
g. In tutti i front office e in tutte le postazioni adibite al ricevimento del pubblico sono mantenute le barriere protettive in plexiglass.
h. E’ assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla costante sanificazione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, nonché la pulizia costante dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2. previste dall’Autorità sanitaria.
i. L’Agenzia continua a fornire gel disinfettante all’ingresso delle sedi, nei luoghi comuni e negli spazi fruibili dall’utenza.
j. Il dipendente ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.
k. In caso di accertata positività al Covid 19 di figli conviventi minori di 14 anni, i genitori possono lavorare in modalità agile per ulteriori 3 giorni rispetto all’accordo individuale sottoscritto, anche modulando diversamente la distribuzione settimanale/mensile delle giornate di lavoro agile. Tale possibilità è estesa anche a coloro con non hanno sottoscritto un accordo di lavoro agile.
l. Per l’accesso agli uffici dell’Agenzia è mantenuta la misura della rilevazione della temperatura di colleghi, utenti e fornitori; sono altresì manutenuti i protocolli per la gestione dei casi con sintomatologia riconducibile all’eventuale infezione da COVID-19.
m. Le riunioni in presenza si svolgono nel rispetto delle regole vigenti presso la sede.
h. Qualora nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi, deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al datore di lavoro, che valuterà se proseguire l’attività. Nello svolgimento dell’attività esterna è fortemente raccomandato l’utilizzo dei DPI.
o. Fino al 31 dicembre 2022, sono mantenute le attuali fasce di flessibilità in entrata e in uscita definite in sede di contrattazione di posto di lavoro in applicazione del precedente accordo “sicurezza covid” del 28 aprile 2022.
p. Fino al 31 dicembre 2022 i lavoratori fragili diretti di cui all’articolo 26, comma 2 bis, del D.L. 18/2020 svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile.
q. Le parti si impegnano a monitorare l’efficacia del presente accordo, procedendo al suo aggiornamento in relazione alle misure adottate dalle competenti autorità in funzione dell’andamento epidemiologico da Covid-19 sul territorio nazionale.
r. Il presente accordo è efficace fino al 31 gennaio 2023.
Roma, 6 ottobre 2022
* non firma