Cassazione Civile, Sez. 6, 07 ottobre 2022, n. 29300 - Aggressione da parte del collega per rubare l'incasso. Nessun rischio elettivo in infortunio in itinere. Occasione di lavoro e infortunio indennizzabile


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 07/10/2022
 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Bologna ha accolto l’appello dell’Inail e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da F.L., volta a conseguimento della rendita da infortunio sul presupposto della illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall’Istituto.
2. La Corte territoriale, qualificato l’accaduto quale infortunio in itinere, ne ha escluso l’indennizzabilità per essersi “verificata una deviazione dal tragitto ordinario lavoro – privata dimora”. Era accaduto che il F.L., uscito dal lavoro e giunto con l’auto privata in prossimità della propria abitazione, era stato raggiunto da un collega di lavoro, T., che gli aveva chiesto la disponibilità ad accompagnarlo a casa in macchina. Dopo pochi minuti, il T. aveva indicato come raggiunta la propria abitazione e il F.L. aveva arrestato la corsa del veicolo. Mentre F.L. stava attendendo la discesa del passeggero, quest’ultimo, dopo averlo distratto con una banale scusa, lo aveva colpito con un coletto nella parte sinistra del collo.
3. La sentenza impugnata ha rilevato come non fosse stato dedotto “l’essere stato il T. un superiore gerarchico o, sotto altro profilo, che rientrasse nelle direttive datoriali accompagnare (presso) l’abitazione il predetto collega o che, comunque, tale deviazione (fosse) stata, anche eventualmente solo indirettamente, collegata ad una esigenza lavorativa o necessaria, alla stregua del giudizio di bilanciamento espresso […] dalla Corte Costituzionale v. n. 1/2005”, con la conseguenza che tale non necessitata deviazione integrava un rischio elettivo, i cui effetti non erano indennizzabili.
4. Avverso tale sentenza F.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’Inail ha resistito con controricorso.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
 


Considerato che:
6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. 1124 del 1965 e dell’art. 12, d.lgs. 38 del 2000, per avere la Corte d’appello errato nel ravvisare un rischio elettivo in infortunio in itinere, in quanto il F.L. è stato vittima di una rapina premeditata con tentato omicidio, ad opera del collega di lavoro.
7. Il ricorrente ha trascritto i fatti accaduti, come riportati nella sentenza di primo grado: il F.L., dipendente della Bricofer Group con qualifica di direttore del punto vendita di Mirano (VE), aveva il compito “di versare gli incassi della giornata sul conto corrente della datrice di lavoro; il 13.12.2008 si verificava un furto all'interno del negozio, con sottrazione dell'incasso contenuto nella cassaforte; il 29.12.2008, terminate le ordinarie operazioni di chiusura del negozio, (il F.L.) tratteneva presso la propria persona il denaro degli incassi di fine giornata dirigendosi verso casa; l'incasso giornaliero veniva nascosto nei sedili posteriori dell'autovettura all'interno di un sacchetto della spesa; in prossimità della propria abitazione veniva raggiunto da T. , magazziniere assunto tre settimane prima da Bricofer, che gli chiedeva la disponibilità a trasportarlo in auto fino alla propria abitazione; viste le insistenze del collega decideva di concedergli un passaggio - una volta raggiunta la destinazione arrestava la corsa del veicolo ma T., distraendolo con una banale scusa, gli inferiva una coltellata nella parte sinistra del collo; seguivano altre coltellate e T. gli sottraeva le chiavi di casa e del negozio; l'aggressore si appropriava dell'autovettura e si recava presso il negozio Bricofer di Mirano per sottrarre l'incasso che egli credeva all'interno della cassaforte; T. ammetteva di aver commesso il fatto […] con sentenza n. 1928 del 4.12.2009 il G.U.P. del tribunale di Venezia condannava T. alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di tentato omicidio in continuazione con quello di porto abusivo di armi e di tentato furto; la Corte d'appello di Venezia riformava la sentenza di primo grado e riduceva la pena di anni sei e mesi dieci di reclusione”.
8. Si sostiene che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 55 del 1981 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, t.u. 1124 del 1965, in relazione all’art. 4 n. 1, nella parte in cui non comprende nella previsione dell’art. 1, comma 1, le persone comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, al servizio di cassa - il maneggio di denaro costituisce un’ipotesi oggettiva di attività protetta e che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la tutela assicurativa ai casi di possesso del denaro anche fuori dai luoghi di lavoro, nonché di aggressione per motivi di lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario. Si afferma, inoltre, che il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo e che, al fine di integrare l’occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
9. Il ricorso è fondato.
10. Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività (v. Cass. n. 774 del 1999).
11. Come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 8538 del 1997; n. 3994 del 1997; n. 10910 del 1996; n. 11172 del 1992), l'occasione di lavoro, quale elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile, si verifica quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato e indiretto, e cioè una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l'infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all'espletamento dell'attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l'infortunio sia astrattamente connesso all'esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità (in tal senso v. Cass. n. 774 del 1999, in motivazione).
12. Diverso è il rischio tutelato in caso di infortunio in itinere.
13. L’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nel testo risultante dalla modifica introdotta con l’art.12 del d.lgs. n. 38 del 2000, prevede che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro […]”.
14. Nell’infortunio in itinere, come definito dal legislatore del 2000, il rischio assicurato è quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. La norma tutela il rischio generico, inerente al percorso seguito dal lavoratore per recarsi al lavoro, cui soggiace qualsiasi persona che lavori (così Cass. n. 5814 del 2022, in motivazione; v. anche Cass. n. 11545 del 2012; n. 3776 del 2008).
15. Nella sentenza n. 774 del 1999 cit., questa Corte ha escluso la configurabilità di un infortunio in itinere ed ha confermato la decisione d’appello che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un dipendente attinto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno alla sua abitazione, per ragioni legate allo svolgimento delle sue mansioni (il lavoratore era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture").
16. Nella sentenza n. 3744 del 1998 si è precisato che “il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività”.

Nella fattispecie esaminata la connessione tra sinistro e attività lavorativa era stata ritenuta dal giudice di merito - con la sentenza confermata dalla S.C. - in relazione alle gravi ustioni causate ad un lavoratore, autista di autocarri, dal comportamento di una persona, che, disturbata dal continuo transito sotto la sua abitazione e nelle prime ore del mattino dei pesanti automezzi della ditta datrice di lavoro, aveva versato liquido infiammabile al passaggio del veicolo condotto da tale lavoratore.
17. La Corte d’appello di Bologna non si è attenuta ai principi di diritto richiamati in quanto ha sussunto nella previsione di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 1124 del 1965, relativa all’infortunio in itinere, una fattispecie in cui il rischio cui era esposto il lavoratore non era in alcun modo ricollegabile al tragitto percorso, cioè allo spostamento spaziale, bensì pacificamente all’attività lavorativa e alle mansioni svolte.
18. Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 26.5.2022