Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29579 - Infortunio durante le operazioni di revisione di un autoarticolato
Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 11/10/2022
Rilevato che:
Con sentenza del 5 luglio 2016 n. 277, la Corte d'appello di Torino - sezione lavoro - accoglieva parzialmente l'appello di F.A. e F.M. e accoglieva, altresì, l'appello dell'Inail avverso la sentenza del tribunale di Alessandria che aveva accolto la domanda di regresso proposta dall'Inail nei confronti dei predetti al fine di recuperare la somma di € 1.484.775,31 corrisposta dall'Istituto assicuratore per l'infortunio sul lavoro subito in data 16.2.2001 dall'operaio I.R. che si era infortunato mentre stava eseguendo quale dipendente della ditta di F.A. e su disposizione del figlio del titolare F.M., lavori di registrazione dei freni dell'autoarticolato, posizionato sui rulli del banco di prova, introducendosi nel ristretto spazio tra la ruota e il parafango dove a causa dell'improvviso movimento dei rulli, rimaneva schiacciato, riportando le lesioni meglio indicate in atti. Il tribunale nell'accertare la responsabilità di F.A. e F.M., escludeva la responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., dei funzionari della motorizzazione civile, chiamati in causa da F.A., ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. ed escludeva, altresì, la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ex art. 2049, 2050 e 2051 c.c.
Per parte sua, la Corte territoriale a sostegno dei propri assunti di parziale accoglimento degli appelli dei F. e dell'appello dell'Inail, per quanto ancora d'interesse, pur confermando la responsabilità per l'occorso infortunio di F.A. e F.M., riteneva la responsabilità del funzionario della Motorizzazione civile C.M. e, quindi, anche la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tutti obbligati in solido nei confronti dell'Inail al fine della soddisfazione dell'azione di regresso dallo stesso esperita per la restituzione delle somme erogate al lavoratore infortunato.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, C.M. e il Ministero delle Infrastrutture e Trasposti hanno proposto ricorso per cassazione, la prima sulla base di cinque motivi, mentre il Ministero sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno replicato con distinti controricorsi, F.A. e F.M., da una parte, e l'Inail dall'altro.
Considerato che:
Con un primo ricorso che definiremo principale, perché notificato per primo (in data 31.10.2016), il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti deduce, con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 19 della legge n. 870/86, del DM n. 26409/1995, dell'art. 2 comma 1 del DM n. 408 del 1998, dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94, del d.lgs. n. 81/08, degli artt. 2043, 2055 c.c., dell'art. 40 c.p., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente ascritto al funzionario della motorizzazione civile, C.M., la responsabilità concorrente per la verificazione dell'evento a fronte di un contesto che era sussumibile nel concetto di caso fortuito, con conseguente violazione del principio della causalità materiale regolato dal vigente codice penale (art. 40 c.p.) e che trova applicazione anche nel campo del diritto civile, per cui la Corte di appello aveva omesso la ricerca del reale fatto causativo del sinistro che aveva ricondotto all'inadempienza d'insussistenti obblighi di vigilanza, da parte del predetto funzionario.
Con il secondo motivo di ricorso principale, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l'infortunio, sulla base delle risultanze processuali era da collocare in un segmento temporale al di fuori della sfera del controllo e di responsabilità dei funzionari della Motorizzazione, in quanto verificatosi tra la fine della prima revisione e l'inizio della seconda.
Con il terzo motivo di ricorso principale, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 19 della legge n. 870/1986, dell'art. 2043 c.c. e dei decreti ministeriali nn. 2640/1995 e 408/1998, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che la normativa di settore prevedesse l'obbligo di riconsegna fisica del veicolo al fine di considerare conclusa la prova della prima sessione.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, C.M. deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte territoriale non si era pronunciata sull'eccezione sollevata dalla ricorrente fin dal primo grado, di mancata allegazione da parte dei F. e dell'Inail dei requisiti della colpa grave del pubblico funzionario, ex art. 28 Cost., che avrebbe conseguentemente dovuto portare al rigetto della domanda risarcitoria svolta nei propri confronti.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, C.M. deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva della C.M., nonostante fosse rimasto ignoto l'autore del danno.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, C.M. deduce il vizio di nullità della sentenza, perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'infortunio fosse avvenuto durante la sessione di revisione e non nell'intervallo tra la prima e la seconda sessione, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale, C.M. deduce il vizio di nullità della sentenza, perché la Corte di appello aveva erroneamente esteso la seduta di revisione alle operazioni di manutenzione e settaggio del veicolo che erano attività che pacificamente si erano svolte successivamente e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c.
Con il quinto motivo di ricorso incidentale, C.M. deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 43 e 55 c.c., dell'art. 40 c.p., dell'art. 19 della legge n. 870/86 e dell'art. 2 del DM n. 408/88 e del d.lgs. n. 626/94, perché la Corte d'appello aveva ascritto in capo alla C.M. un dovere di controllo e vigilanza che non le competeva perché era esclusa in capo al personale ministeriale la configurabilità di doveri di gestione, controllo e custodia degli impianti e delle strutture utilizzati dal soggetto privato proprietario, per l'espletamento delle operazioni di revisione.
In via preliminare, va disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c. dei ricorsi, in quanto volti ad impugnare la medesima sentenza.
Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso principale, -che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione della Corte d'appello secondo cui la responsabilità concorrente del funzionario della motorizzazione civile e conseguentemente del Ministero, ex art. 2049 c.c., nella causazione del sinistro era dovuta al fatto che il funzionario stesso aveva autorizzato la ripetizione pressoché immediata del test di verifica senza assicurarsi che il mezzo venisse allontanato dal banco di prova, avallando così una prassi "anomala" e pericolosa, accettando che l'intervento di riparazione del sistema frenante venisse eseguito in violazione delle vigenti prescrizioni e in particolare dell'art. 4 del DM n. 408/98, in quanto, in luogo di intervenire nell'immediatezza per le necessarie riparazioni, la verifica non doveva essere immediatamente ripetuta ma il veicolo doveva essere avviato in officina per i dovuti interventi e solo successivamente ripresentato ad una nuova visita di revisione in una separata seduta al fine di assicurare che ogni operazione sul veicolo si svolgesse nelle condizioni più idonee ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ed è sulla base di tale autorizzazione rilasciata dal capo tecnico della squadra ministeriale che la Corte d'appello aveva ritenuto improprio scindere la prova di revisione in due distinte sessioni. Pertanto, l'attività di revisione non si era mai interrotta rimanendo radicati in capo alla C.M. gli obblighi di sicurezza connessi al coordinamento delle operazioni di stazionamento/movimentazione del veicolo sul banco di prova con quelli di attivazione/disattivazione dei rulli.
Il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione della Corte d'appello secondo cui la responsabilità della C.M. andava correlata più che alla sua funzione di funzionario pubblico della motorizzazione, alla violazione, invece, degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro attinenti allo svolgimento delle operazioni di revisione, obblighi che le incombevano in virtù della posizione di garanzia, assunta di fatto, per avere autorizzato a procedere alle riparazioni del veicolo sui rulli, senza interrompere, come avrebbe dovuto, l'attività di revisione e per la sua permanenza nei pressi della consolle di comando, "da lei stessa azionata in via esclusiva fino a quel momento" non avendo disattivato o comunque sorvegliato i dispositivi di azionamento dei rulli (tastiera e telecomando) al fine di evitare avviamenti involontari o accidentali. La veste assunta di garante di fatto del buon esito delle operazioni di revisione, l'hanno investita di una responsabilità che prescindeva dalla veste di funzionario pubblico e delle correlate responsabilità, ex art. 28 Cost.
Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché sollevano censure sugli accertamenti di fatto espressi dalla Corte di appello e sulla loro valutazione ai fini della esatta ricostruzione degli eventi (sulla base dei quali la C.M., stando alla consolle comandava l'azionamento e lo spegnimento dei rulli e, quindi, aveva la sorveglianza e la custodia del dispositivo di revisione), che è un'attività di competenza esclusiva del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale in favore dell'Inail e di F.A. e F.M..
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R.. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dispone la riunione dei ricorsi.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna C.M. in solido con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pt, a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 17.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, in favore distintamente di F.A. e F.M., da una parte e in favore dell'Inail dall'altra.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.6.22.