Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 13 giugno 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli, Modena
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto sfera di applicazione per contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Titolo II - Costituzione del rapporto
Art. 4 Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Art. 5 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 6 Mercato del lavoro
Titolo III - Classificazione
Art. 7 Classificazione del personale
Titolo IV - Norme di organizzazione aziendale
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Permessi
Titolo V - Trattamento economico
Art. 10 Retribuzione
Art. 11 Premio di produttività
Art. 12 Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 13 Tredicesima e quattordicesima mensilità

 

Art. 14 Mezzi di trasporto
Art. 15 Previdenza ed assistenza
Art. 16 Fondo di previdenza complementare
Art. 17 Tutela della salute
Art. 18 Tutela della maternità
Titolo VII - Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamenti
Art. 19 Trasferimenti
Art. 20 Provvedimenti disciplinari
Art. 21 Modalità relative alla cessazione del rapporto
Titolo VII - Diritti sindacali
Art. 22 Controversie individuali
Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie
Art. 23 Disposizioni generali
Art. 24 Cassa integrazione
Art. 25 Relazioni sindacali
Art. 26 Stesura del testo contrattuale


Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i quadri e impiegati agricoli della provincia di Modena

Il giorno 13 giugno 2018 in Modena, presso la sede dell’Associazione Agricoltori, Via Emilio Diena, 7, tra la Confagricoltura di Modena, la Federazione Provinciale Coldiretti di Modena, la Cia - Agricoltori Italiani di Modena e la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (Fai-Cisl), la Sezione Provinciale tecnici e Dirigenti Aziende Agricole, la Federazione Provinciale Lavoratori dell’Agro Industria (Flai-Cgil), la Unione Italiana Lavoratori Agroindustria (Uila-Uil), è stato stipulato il presente Contratto Territoriale di Lavoro per gli impiegati ed i quadri dipendenti da datori di lavoro della agricoltura della Provincia di Modena.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto sfera di applicazione per contratto

Il presente contratto territoriale, unitamente al Contratto Nazionale di lavoro del 23 febbraio 2017 regola i rapporti di comunque associate, conduttrici a qualsiasi titolo di azienda agricole, ortoflorovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, esercenti attività affini e connesse con l’agricoltura così come definite dall’art. 2135 c.c. come modificato dall’art.1 del D.L.gs 18/05/01 n° 228 e gli impiegati e quadri dipendenti della provincia di Modena.

Titolo II - Costituzione del rapporto
Art. 4 Assunzione a tempo indeterminato ed a termine

In aggiunta all’art.8 del CCNL è confermato il seguente comma: “Le norme del presente Contratto, escluse quelle relative alla durata del periodo di preavviso, si applicano anche nel caso di contratto a termine”.

Art. 5 Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
In applicazione di quanto previsto dall’art. 11 del vigente CCNL, le parti concordano che le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, compatibilmente con le esigenze aziendali, hanno la facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con facoltà di ripristinare l’orario precedente alla fine del periodo.

Art. 6 Mercato del lavoro
Nell’eventualità di novità legislative relative al mercato del lavoro le parti concordano di incontrarsi allo scopo di verificarne l’eventuale applicabilità anche alla luce della realtà modenese.

Titolo IV - Norme di organizzazione aziendale
Art. 8 Orario di lavoro

In applicazione del 5° comma dell’art.18 del CCNL la distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è di norma così stabilita:
ore 7 giornaliere dal lunedì al venerdì compreso, e
ore 4 il sabato mattina.
È facoltà delle parti spostare due ore del sabato mattino in altri o più giorni della settimana.
È altresì facoltà delle parti, considerato l’orario praticato in azienda, distribuire l’orario delle 39 ore settimanali in 5 giorni con il sabato libero.
[…]
La possibilità di suddividere l’orario ordinario in cinque giorni è esclusa per le aziende ove si alleva bestiame bovino, suino o di altro genere. Per corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda o, in mancanza, i lavoratori interessati, possono stabilire di estendere il normale orario di lavoro fino a 44 ore settimanali per un periodo massimo di 80 giorni di calendario nell’anno, compensando tale flessibilità in altri periodi dell’anno per arrivare cosi ad una media annuale di 39 ore settimanali.

Titolo V - Trattamento economico
Art. 17 Tutela della salute

Per tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si fa riferimento alle norme previste dalla D.Lgs 81/2008 , e successivi aggiornamenti, in materia di:
- dispositivi di protezione individuali;
- accertamenti e visite mediche;
- formazione ed informazione:
- rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza.
In particolare per quanto riguarda la formazione ed informazione degli impiegati le parti concordano sulla necessità di individuare progetti mirati comprendendo sia i rischi generali, quali ad esempio rischi dall’utilizzo di videoterminali o postura sul lavoro, ed altri specifici del settore agricolo, quali ad esempio rischio biologico per i veterinari o rischio di intossicazione per i responsabili di presidi fitosanitari.
Tali progetti potranno prevedere anche momenti di formazione ed informazione di tipo interaziendale per consentire di raggiungere il maggior numero di impiegati possibile.
Le parti concordano che le aziende provvederanno a stipulare polizze a favore degli impiegati ai quali venga affidato l’incarico di RSPP.
Tali polizze dovranno garantire la copertura di eventuali spese legali derivanti dall’incarico, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
Le parti concordano che l’eventuale attuazione della normativa sugli RLST che dovesse trovare attuazione nel nuovo Ente Bilaterale Agricolo interesserà anche gli impiegati agricoli ed i rischi relativi al loro lavoro, sempre per le aziende non già coperte da propri RLS.

Art. 18 Tutela della maternità
Il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità riconosciuta dall’INPS per i periodi di astensione obbligatoria per maternità fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a cui l’impiegata avrebbe avuto diritto, tale obbligo decorre dagli eventi iniziati successivamente al 1° gennaio 2010.

Titolo VII - Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamenti
Art. 20 Provvedimenti disciplinari

Le parti convengono di non applicare in provincia di Modena quanto disposto dal 1° comma punto C) dell’art 46 del CCNL.

Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie
Art. 25 Relazioni sindacali

Le parti convengono di mantenere l’adesione all’Osservatorio Provinciale previsto dall’art.2 del contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Modena e si rendono disponibili a garantire la maggiore rappresentanza possibile agli impiegati all’internodi nuovi enti bilaterali che riguardino la sicurezza o il settore agricolo più in generale.
Il relativo regolamento, opportunamente corretto, é allegato al presente contratto e ne diventa parte integrante.
Le parti concordano che il nascente Ente Bilaterale Agricolo dovrà svolgere i compiti già previsti dall’ Osservatorio Provinciale, oltre ad adeguare il testo del CTL bisognerà verificare quali altri compiti dell’Ente Bilaterale possono interessare anche gli impiegati agricoli.

Art. 26 Stesura del testo contrattuale
Le parti concordano di procedere alla stesura del testo del contratto territoriale di lavoro entro tre mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto.