Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29777 - Infortunio mortale dovuto ad un improvviso smottamento del terreno. Azione di regresso


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 12/10/2022
 

Rilevato che:
Con sentenza del 28 settembre 2015 n. 1137, la Corte d'appello di Reggio Calabria - sezione lavoro - rigettava sia l'appello principale di G.A. che l'appello incidentale di M.R. in proprio e quale legale rappresentante della M.C.C.D. snc avverso la sentenza del tribunale di Potenza che aveva accolto la domanda di regresso proposta dall'Inail nei confronti dei predetti al fine di recuperare la somma di € 399.627,29 corrisposta dall'Istituto assicuratore per l'infortunio mortale sul lavoro subito in data 15.6.2004 dall'operaio P.D., dipendente della M.C.C.D. snc di cui M.R. era il legale rappresentante e G.A. direttore dei lavori nel cantiere allestito per la realizzazione di un centro commerciale in Potenza, alla via del Gallitello. I convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione triennale e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata.
Il tribunale accoglieva il ricorso dell'Inail respingendo l'eccezione di prescrizione triennale tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza penale (18.1.2001) e dei sei atti interruttivi inviati tra il novembre 2001 e il dicembre 2006 idonei ad interrompere il termine prescrizionale sia nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro che nei confronti del direttore dei lavori, trattandosi di obbligazione solidale, avendo poi l'Inail provveduto ad incardinare il giudizio nel marzo 2007. Nel merito, il tribunale alla luce degli atti di causa, riteneva che non potessero sussistere dubbi sulla responsabilità dei convenuti nella causazione dell'infortunio mortale, non avendo garantito la società datrice di lavoro, la sicurezza del cantiere mentre il direttore dei lavori non aveva garantito la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere di sbancamento, dovendosi altresì escludere la configurabilità di una condotta abnorme o imprevedibile da parte del lavoratore infortunato.
Per parte sua, la Corte territoriale a sostegno dei propri assunti di rigetto dell'appello, per quanto ancora d'interesse, ha confermato non solo il dispositivo ma sostanzialmente anche la motivazione della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, G.A. ha proposto ricorso principale per cassazione, sulla base di quattro motivi, M.R. ha proposto quattro motivi di ricorso incidentale al quale ha replicato G.A. con controricorso, mentre l'Inail ha resiste con distinti controricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
 

Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, G.A. deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 12 del DPR 164/ 56, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato la responsabilità del ricorrente, affermando che al momento dell'incidente sul lavoro il terreno circostante era franoso e non consolidato, quando tale valutazione andava effettuata secondo un ,giudizio prognostico all'inizio dei lavori e non ex post al momento dell'incidente., nel quale eventuali infiltrazioni nel terreno erano da ricondurre ad eventi meteorologici assolutamente occasionali.
Con il secondo motivo di ricorso principale, G.A. prospetta la violazione dell'art. 111 Cost, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché con motivazione contraddittoria, la Corte di appello di Potenza, dopo aver evidenziato che il terreno all'atto del sopralluogo non risultava bagnato (con ciò implicitamente ammettendo la non intrinseca franosità dello stesso) aveva poi affermato che era necessario provvedere all'armatura e al suo consolidamento.
Con il terzo motivo di ricorso principale, G.A. lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 2087 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello lo aveva ritenuto corresponsabile dell'infortunio mortale, quando nella sua qualità di direttore dei lavori non ne era stata documentata l'ingerenza nel cantiere né l'esistenza di una delega specifica in suo favore in materia di sicurezza.
Con il quarto motivo di ricorso principale, G.A. censura il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva omesso di esaminare i rilievi prospettati dal ricorrente in ordine alla responsabilità concorsuale del lavoratore deceduto, nel verificarsi del sinistro per cui è causa, a causa della sua condotta imprudente.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, M.R. deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di gravame, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione da travisamento dei fatti, ex artt. 10, 11 e 112 del DPR n. 1124/65, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte d'appello non si era pronunciata sulla censura che il tribunale di primo grado aveva ritenuto il M.R. personalmente e solidalmente responsabile, nella causazione dell'infortunio sul lavoro, per cui è causa e perché la medesima Corte d'appello aveva ritenuto che il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 112 u.c. del DPR n. 1124/65 era stato validamente interrotto anche nei suoi confronti, nonostante l'Istituto assicuratore non avesse fornito la prova che il ricorrente fosse socio della società di persone.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, M.R. prospetta il vizio di nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di gravame in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e per violazione dell'art. 2948 c.c., in ordine alla eccepita prescrizione delle richieste dei ratei, per la parte eccedente la somma di € 182.965,83 quale valore capitale della rendita, perché gli atti interruttivi erano volti a richiedere solo il predetto importo e solo dal 4.12.2006 era stata richiesta la somma com ples:si va di € 419.609,30 e su tale punto non vi sarebbe stata una pronuncia espressa della Corte distrettuale.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, M.R. lamenta il vizio di erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie e di violazione dell'art. 12 del DPR n. 164/56, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto, sulla base del verbale dell'ufficio prevenzione infortuni ASL 2 che nel caso di specie, sarebbe stato necessario provvedere all'armatura e al consolidamento dello stato dei luoghi, teatro dei fatti di causa.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale (rubricato come quinto), M.R. lamenta il vizio di omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e conseguente nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c., perché la Corte di appello non si era pronunciata sulla richiesta di manleva del ricorrente incidentale da parte del G.A. essendo a quest'ultimo esclusivamente addebitabile l'accaduto, mentre M.R. e la MCCD snc non avevano avuto alcuna incidenza nello svolgimento dell'appalto che si era svolto sotto la sorveglianza specifica del direttore dei lavori Ing. G.A..
Il primo e secondo motivo del ricorso principale sono inammissibili, perché contestano gli accertamenti di fatto espressi dalla Corte d'appello, per di più in termini di mero dissenso, che sono di competenza del giudice del merito e incensurabili nel presente giudizio di legittimità, se congruamente motivati come nella specie.
Il terzo motivo di ricorso principale è infondato, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base degli accertamenti consacrati nei verbali ispettivi, dai quali risulta che le opere di sbancamento non erano state messe in sicurezza e ciò era compito di G.A. provvedere a realizzare nella sua qualità di direttore dei lavori per evitare il pericolo di cedimenti del terreno, che in effetti si realizzarono in danno del lavoratore poi deceduto, ancorché dipendente dall'impresa appaltatrice, tenuto conto della tipologia e della portata dei lavori appaltati, nonché della riconducibilità a questi ultimi ···. dell'evento dannoso, quale rischio tipico o comunque inerente a detti lavori.
Il quarto motivo di ricorso principale è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso"
(Cass. n. 3763/21).
Nella specie, la Corte d'appello ha ricondotto la causa dell'infortunio a un improvviso smottamento del terreno sovrastante, quale unico fattore causale dell'incidente che doveva essere prevenuto dal datore di lavoro, escludendo con accertamento di fatto incensurabile in cassazione qualunque responsabilità riconducibile alla condotta del lavoratore.
Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per il profilo dell'omessa pronuncia, in quanto il ricorrente non riporta, come sarebbe stato suo onere, il testo del motivo d'appello di cui lamenta la mancata considerazione, ex art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., cosicché questa Corte non è messa in condizione di verificare la fondatezza della censura; il motivo è, invece, infondato, quanto al profilo dell'interruzione della prescrizione che la Corte d'appello ha pronunciato sulla base dell'invio di valide diffide, idonee ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale (anche se nei confronti del obbligato solidale, ex art. 1310 c.c.) mentre il medesimo ricorrente è stato ritenuto responsabile in solido, non in qualità di socio della MCCD snc, ma quale legale rappresentante della stessa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla società.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'INAIL conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (Cass. 4-6-2014 n. 12562, Cass. 25-9-12 n. 16241, Cass. 9-3- 2012 n. 3704)': cfr. Cass. n. 3056/15).
Nella specie, pertanto, non può dirsi configurata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, perché l'Inail ha aggiornato l'importo di quanto corrisposto in favore della vittima dell'infortunio anche in riferimento all'incremento degli importi richiesti in rivalsa, rispetto a quanto richiesto prima dell'inizio dell'azione giudiziaria e ciò per far valere la domanda di regresso.
Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, perché contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, che è incensurabile in cassazione, se non in ristretti limiti non ricorrenti nella specie (Cass. nn. 27000/16, 11892/16).
Il quarto motivo di ricorso incidentale è infondato, in quanto la Corte d'appello ha accertato che il lavoratore deceduto era dipendente della MCCD snc di cui M.R. era legale rappresentante e la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. investe, in via principale, il datore di lavoro, cioè l'odierno ricorrente, mentre il G.A. è responsabile in solido, quale direttore dei lavori che si occupava dell'attività del lavoratore deceduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, da parte dei due ricorrenti in favore dell'Inail.
 

P.Q.M.
 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONIE
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale in solido tra loro a pagare all'Inail le spese di lite che liquida nell'importo di € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.6.22.